La Ragioneria Generale dello Stato con circolare n.32/2015 ha fornito le prime indicazioni per la predisposizione del bilancio di previsione degli enti.
In virtù del principio dell'equilibrio di bilancio e di sostenibilità del debito, definito nell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in occasione della predisposizione dei bilanci di previsione 2016, le Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n.196, sono tenute a dare attuazione al principio del pareggio di bilancio richiamato nell'articolo 13, comma l, della medesima legge 24 dicembre 2012, n. 243', per effetto del quale - fermo restando il rispetto di eventuali norme che fissassero ulteriori condizioni e limiti - l'avanzo di amministrazione presunto può essere utilizzato soltanto in seguito all'approvazione del rendiconto, ai fini della determinazione del saldo e del conseguimento dell'equilibrio.
Le predette Amministrazioni pubbliche potranno utilizzare le risorse iscritte nell'avanzo, qualora lo stesso presenti caratteri di precisione e certezza, tali da escluderne la presunzione. Così, ad esempio, si può richiamare il caso di risorse destinate alla realizzazione di progetti pluriennali la cui entrata, accertata in esercizi finanziari precedenti, confluisce necessariamente nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione mentre, sul versante della spesa, la programmazione può interessare più esercizi successivi.
In tale fattispecie si ritiene, al fine di garantire la continuità gestionale ed il finanziamento delle spese relative ai su menzionati progetti pluriennali, che gli Enti possano, previa autorizzazione dell'Amministrazione vigilante, prevedere l'utilizzo di quote dell'avanzo di amministrazione presunto, prima dell'approvazione formale del rendiconto dell'esercizio 2015, solo ed esclusivamente per la parte di tale avanzo costituita da fondi vincolati.
In secondo luogo, la norma in esame impedisce l'utilizzo delle risorse presunte o stimate ma non preclude la previsione del loro utilizzo. Conclusioni differenti richiederebbero alle Amministrazioni interessate ulteriori interventi sul bilancio preventivo a seguito dell'approvazione del consuntivo ai fini dell'applicazione dell'avanzo.
In considerazione degli obblighi derivanti dal processo di armonizzazione contabile ed in aderenza ai suddetti principi, il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, recante "Disposizioni di attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha posto l'accento sugli adempimenti relativi alla predisposizione di documenti contabili di bilancio secondo comuni criteri, con modalità attuative distinte per enti che adottano la contabilità finanziaria ed enti che adottano la contabilità civilistica, nell'obiettivo di conseguire la raccordabilità dei documenti di bilancio in entrambe le fattispecie, al fine ultimo del consolidamento e del monitoraggio dei conti pubblici.
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