mercoledì 6 gennaio 2016

LE MODALITA' DI GESTIONE DELLE FARMACIE COMUNALI

Le farmacie di cui sono titolari i Comuni possono essere state acquisite nel corso degli anni a vario titolo e possono essere gestite ai sensi dell’art. 9 della L. 475/68 in una delle seguenti forme:
- In economia);
- A mezzo di Azienda speciale
- A mezzo consorzi tra comuni di cui questi ultimi siano i soli titolari;
- A mezzo di società di capitali (prevalenza di partecipazione pubblica) fra il Comune e i farmacisti che prestano servizio presso farmacie di cui sono titolari i Comuni stessi;
Questa elencazione non prevede la forma della convenzione tra enti locali prevista dall’art. 30 del TUEL, ma la Corte dei conti ha ritenuto che i modelli indicati dalla norma del ’68 non siano tassativi ritenendo pertanto ammissibile anche questa forma di gestione. 
La riforma dei servizi pubblici locali introdotta dall’art. 23-bis del D.L. n. 112/2008, per quanto qui specificamente interessa, annoverava le farmacie comunali tra i singoli settori esclusi dalla portata della nuova disciplina che si caratterizzava per il principio della gara come metodo ordinario d’affidamento della gestione dei vari servizi, consentendo ai comuni la gestione diretta delle farmacie delle quali assumevano la titolarità.
La disposizione è stata ripresa dal successivo art. 4 del d.l. n. 138/2011 che, con dizione parzialmente diversa, ha precisato che “sono esclusi dall'applicazione del presente articola (...)[tra gli altri] la gestione delle farmacie comunali, di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 475”.
Secondo la giurisprudenza amministrativa le farmacie comunali non potrebbero essere gestite secondo il modello dell’affidamento a terzi; peraltro di diverso orientamento è stata di recente l'ANAC che con la deliberazione n. 1572014, basandosi su una interpretazione della giurisprudenza amministrativa secondo cui “la gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali è collocata come modalità gestoria” in nome e per conto del Servizio Sanitario Nazionale per cui, anche basandosi sulla normativa comunitaria e nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea il carattere sanitario di un servizio non inibirebbe di per sé la possibilità che esso possa essere oggetto di confronto concorrenziale tra più operatori in possesso dei requisiti di idoneità professionale richiesti dal legislatore in applicazione dell’art. 30 del Codice degli appalti.
Tale tesi, se accolta porterebbe ad una spersonalizzazione proprio delle modalità gestionali tipiche  che in questi anni hanno caratterizzato le farmacie comunali-


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