Com'è noto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190) ha sistematizzato e modificato la disciplina in tema di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni. Dopo la segnalazione fatta dal Presidente dell'ANAC ora interviene anche la Conferenza stato regioni per osservare in particolare che:
• l’articolo 17 prevede che gli atti di conferimento degli incarichi adottati in violazione del decreto e i relativi contratti sono nulli;
• l’articolo 18 dispone, tra l’altro, che i componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli: - rispondano per le conseguenze economiche degli atti adottati (comma 1); - non possano conferire gli incarichi di propria competenza per un periodo di tre mesi (comma 2).
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con un documento approvato il 17 dicembre scorso concordando con il Presidente Cantone ritiene tale sanzione oltremodo eccessiva, considerato che prevede una sospensione significativa dalle funzioni di alta amministrazione che l’organo è chiamato a svolgere, frequentemente, in ragione del suo mandato.
La Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha ritenuto che la normativa vada modificata prevedendo che la sanzione sia subordinata al previo accertamento - nel rispetto del principio del contradditorio - della sussistenza di colpa o dolo, che essa sia fondamentalmente di natura pecuniaria e sia commisurata alla gravità della condotta. Responsabilità politica e istruttoria tecnica.
Le Regioni osservano che, nella maggior parte dei casi, il conferimento degli incarichi è disposto dall’organo di indirizzo politico dell’ente a seguito di istruttoria condotta dagli uffici competenti, volta a verificare le condizioni di legittimità per l’assegnazione dell’incarico, ivi compresa l’assenza delle cause di inconferibilità/incompatibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013. Non pare, quindi, ragionevole che il sistema sanzionatorio colpisca così duramente l’organo di indirizzo politico che, di fatto, pur esprimendo una scelta di cui porta la responsabilità, non interviene nella fase propedeutica, curata, come detto, dalle competenti strutture amministrative dell’ente.
Al riguardo, il Responsabile della prevenzione della corruzione, dovrebbe avere il compito di prefigurare la procedura e di sorvegliarne il corretto espletamento, mentre, la responsabilità del procedimento dovrebbe essere assegnata agli uffici della ripartizione amministrativa di volta in volta, interessata a seconda dell’oggetto dell’incarico, escludendo poteri istruttori in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione, per non pregiudicare la sua terzietà e, in definitiva, la sua funzione di garante del rispetto della normativa in materia di prevenzione della corruzione. In osservanza ai principi di certezza del diritto e di legittimo affidamento, la Conferenza ritiene che gli atti compiuti dal soggetto, il cui incarico è dichiarato nullo, prima della formalizzazione della nullità dell’incarico stesso, non possano che conservare la propria validità anche dopo l’accertamento e la dichiarazione di nullità e auspica che tale validità sia regolare e statuita con un atto legislativo.
Qui si trova il testo integrale
http://www.regioni.it/download/conferenze/436986/
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