Una interessante Sentenza è stata emessa dal Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 4716, del 13 ottobre 2015) che dovrebbe essere presa in considerazione da molte comunità
Molti enti locali si apprestano ad aggiornare i loro strumenti urbanistici (in alcune regioni denominati ancora Piano Regolatore Generale, altrove Piano Strutturale (come in Toscana).
La questione è di grande attualità in quanto con il comma 974 della L. 208/2015 (la legge di stabilità 2016) è stato istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all’accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l’inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all’adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.
La citata sentenza stabilisce che l’esercizio del potere di pianificazione non attiene solo all’aspetto edilizio del territorio ma deve essere esercitato anche in relazione ad altre esigenze di sviluppo economico- sociale del territorio stesso in riferimento alla concreta vocazione dei luoghi e ai valori ambientali e paesaggistici. Così l’Amministrazione dovrà farsi carico di una verifica di conformità urbanistica a trecentosessanta gradi, comprensiva cioè della disamina di un pluralità di interessi pubblici tra i quali si annoverano certamente i profili di tutela dell’ambiente e del paesaggio proprio al fine di imprimere ai luoghi un modello urbanistico più consono allo storia e ai costumi della comunità ivi insistente. Persino la classificazione di un’area ad uso agricolo dovrà tener presente l’esigenza di conservazione di valori ambientali ove questi siano connaturati con la comunità.
Sembra che vi sia una perfetta coincidenza tra la sentenza e la legge di stabilità.
Per chi vuole leggere tutta le sentenza la trova qui:
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