martedì 19 gennaio 2016

UNA IMPORTANTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IN TEMA DI APPALTI

Stiamo assistendo in questo periodo ad una notevole evoluzione del sistema delle procedure per l'acquisitone di beni e servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni, sia grazie al Parlamento che in occasione del recepimento di alcune Direttive della U.E. ha introdotto alcune innovazioni, sia grazie alla giurisprudenza amministrativa che con le sue sentenze sempre più evolutive apre a nuove opportunità. 
L'ultimo caso ci è offerto da una Sentenza del Consiglio di stato Sez. III n. 116/2016 con viene sancita la possibilità che le associazioni di volontariato partecipino alle gare di appalto.
Il ragionamento del giudice amministrativo è partito dalla Direttiva CE n.18/2004 e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGE 23.12.2009, causa C-305/08) in base alle quali la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell'impresa, per cui l'assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Sulla base di questo presupposto è stato preso in esame il caso delle associazioni di volontariato (nella fattispecie si trattava di una gara per l'affidamento del servizio di pronto intervento suil territorio del 118), ad esse non è precluso partecipare agli appalti, ove si consideri che la legge quadro sul volontariato, nell'elencare le entrate di tali associazioni, menziona anche le entrate derivanti da attività commerciali o produttive svolte a latere, con ciò riconoscendo la capacità di svolgere attività di impresa. 
Pertanto il giudice amministrativo ha ritenuto che le associazioni di volontariato possano essere ammesse alle gare pubbliche quali "imprese sociali", a cui il D.lgs. n. 155/2006  ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un'attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d'interesse generale, anche se non lucrativa
Del resto anche il Codice dei Contratti vigente che si riferisce all'imprenditore come "operatore economico" ammesso a partecipate alle gare per la realizzazione di opere e l'affidamento di servizi senza ulteriori specificazioni. 

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