Da quanto si apprende in Italia ci sono al momento circa 126 Comuni commissariati ai sensi degli artt. 141 o 143 (nel caso di infiltrazioni e condizionamento di origine mafiosa o similare) del Testo Unico degli enti locali.
A questi Commissari straordinari con il decreto di nomina vengono attribuiti gli stessi poteri del Sindaco, della Giunta e del Consiglio comunale.
La materia era prevista anche dal vecchio R.D. 3 marzo 1924, n. 383 all'art. 19.
La figura del commissario si inserisce nel generale potere di sostituzione che i principi generale e le norme prevedono proprio come strumento di salvaguardia dell'ordinamento quando, per diverse ragioni, i soggetti ordinariamente competenti non sono in grado di assicurare il corretto svolgimento delle funzioni pubbliche.
Nei casi di enti particolarmente complessi progressivamente è stata ammessa la nomina di uno o più sub-commissari.
Fino ad anni recenti i Commissari straordinari nell'assumere la carica provvedevano alla gestione ordinaria dell'ente avvalendosi del personale con il personale a rapporto indeterminato presente.
In tempi recenti assistiamo invece all'affidamento di incarichi a personale con contratti a tempo determinato, alla nomina di consulenti, ecc.
Anche se tali provvedimenti non sono vietati talora, anche per la procedura seguita (manca spesso una comparazione tra più soggetti e si procede intuitu personae) o per il fatto che i professionisti prescelti risultavano legati alla precedente amministrazione, appena disciolta, non possono non destare vive perplessità.
Ogni Commissario naturalmente esprime, nello svolgimento del mandato la propria personalità.
Ma un minimo di saggezza dovrebbe ispirare queste gestioni straordinarie alla sobrietà.
La nomina di esperti della comunicazione, di segreterie, di staff, ecc. ad esempio, a mio avviso, appare eccessiva, oltre che probabilmente inutile, dato che proprio per la tipologia dell'incarico e la sua durata sarebbe possibile e opportuno avvalersi del personale interno.
Se i commissari hanno diritti e poteri corrispondenti agli amministratori che sostituiscono, avranno ne consegue che avranno anche corrispondenti responsabilità.
Ne deriva che quando l’azione amministrativa dei commissari straordinari si limiti alla approvazione e adozione di atti o deliberazioni obbligatorie e previste come tali dalla legge, il loro operato non potrà essere sottoposto a valutazione politica; ma se l’azione amministrativa è conseguenza di scelte autonome operate secondo la discrezionalità che loro concede la legge, saranno sottoponibili a una valutazione senz'altro politica, intesa come richiesta di giustificazione dell’attività svolta da parte dei cittadini contribuenti di quel Comune.
Saranno tenuti cioè, a giustificare le loro scelte. indicandone le motivazioni.
Il Commissario straordinario infine dovrebbe mantenere, durante la propria gestione un comportamento completamente imparziale mirato solamente al ripristino dei principi previsti dalla legge avendo cura di evitare di avallare con i propri atti la gestione che è stata sciolta.
Personalmente ho molti amici tra i dirigenti del Ministero dell'Interno che sono stati nominati Commissari straordinari di Comuni anche grandi e che hanno sempre svolto, tutti, il loro incarico senza assumere persone, senza nominare consulenti ecc. La loro gestione è ancora ricordata (e sarà ricordata) molto positivamente per le cose fatte, per la serietà del modo di amministrare e per l'accrescimento giuridico e culturale dell'ente che si è avuto in quel periodo.
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