L'art. 9 comma 3 de D.L. n. 66/2014 convertito con legge n. 89/2014 prevedeva una serie di disposizioni per la centralizzazione degli acquisti al fine del contenimento della spesa.
Con il DPCM 24 dicembre 2015 sono state individuate 19 categorie merceologiche per la cui acquisizione, al di sopra di determinate soglie, bisogna necessariamente fare riferimento ai cosiddetti ai soggetti aggregatori.
La legge prevedeva che l'applicazione del DPCM avvenisse a scaglioni a seconda della tipologia degli enti interessati.
Così dal 9 agosto 2016 scatterà la parte che riguarda i Comuni e che concerne sostanzialmente 5 categorie:
- vigilanza armata, oltre la soglia di 40.000 euro, che ricomprende il servizio di vigilanza rivolto a tutti gli uffici delle amministrazioni; guardiania, oltre i 40.000 euro, per il servizio di vigilanza non armata e/o portierato;
- pulizia, oltre 209.000 euro, per il servizio rivolto a caserme, scuole, centri di formazione, uffici;
- manutenzione immobili e impianti, oltre i 209.000 euro, per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici, gli impianti tecnologici, gli impianti elettrici, gli ascensori e quant’altro;
- Facility Management Immobili, anche in questo caso oltre i 209.000 euro, comprendendo un mix dei servizi precedenti e altri servizi aggiuntivi.
Peraltro restano fuori dall'aggregazione per esplicito volere del legislatore numerosissimi altri servizi che il D.lgs 50/2016 (artt. 140, 142, 143, 144) ha escluso come i servizi sociali, le mense scolastiche, ecc., probabilmente ritenendo prevalente l'interesse locale di questi servizi.
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