sabato 23 luglio 2016

LA PRESCRIZIONE

Uno dei problemi più dibattuti in materia di giustizia attiene alla prescrizione del reato. 
Il Parlamento di recente aveva deciso di abbreviare i tempi della prescrizione in una maniera però che ha soltanto rinfocolato le polemiche. E ciò perché da una parte le nuove norme venivano lette come norme create appositamente per favorire determinate persone indagate per reati anche gravi; dall'altra, nulla era stato fatto per consentire agli operatori della giustizia di abbreviare i tempi processuali, intervenendo sulla struttura o sul personale o su altre norme processuali asseritamente garantiste, ma in realtà generatrici soltanto di stratagemmi e mezzucci volti a perdite di tempo e a creare nullità incomprensibili.
L'istituto della prescrizione -- tanto del reato, quanto della pena -- disciplina, dal punto di vista del diritto sostanziale, la difficile alternativa tra punire o non punire quando sia trascorso un lungo periodo di tempo dal fatto.
Nel nostro ordinamento, con particolare riferimento alla prescrizione del reato, tale alternativa è divenuta problematica a causa di una strutturale sperequazione tra tempi disponibili per il processo penale e tempi effettivamente necessari per il suo svolgimento. Si registra cioè una permanente incongruenza tra il tempo che la prescrizione del reato lascia a disposizione dell'attività giurisdizionale e l'estensione cronologica di alcune tipologie di procedimenti penali, caratterizzati dall'elevato numero di imputati, dalla particolare composizione del quadro probatorio o dalla complessità degli accertamenti necessari per il giudizio. Ne è conseguito che la prescrizione ha di fatto subito una trasformazione silente a causa del complessivo mutamento del sistema penale: da strumento eccezionale, volto a conferire implicitamente una legittimazione tecnica alla permanenza del potere punitivo statale nel tempo, è divenuta congegno di deflazione e contenimento dell'ipertrofia penale. Nell'ambito di una proposta di riforma organica, la Commissione ministeriale per la riforma del codice penale, presieduta da Giuliano Pisapia (cosiddetta «Commissione Pisapia»), nel corso della XV legislatura, aveva valutato diversi possibili assetti della disciplina in materia di prescrizione e di essi si era diffusamente parlato all'interno della relazione al disegno di legge atto Senato n. 1043, della XVI legislatura; «Delega al Governo per la riforma della parte generale del codice penale» (primo firmatario Casson), già depositato in Senato il 24 settembre 2008 e il cui esame in commissione Giustizia è iniziato nella seduta dell'11 marzo 2009.
La prescrizione non può essere delineata a prescindere dal processo penale. Ce lo dice in primo luogo un carattere della disciplina comunemente predisposta dai sistemi penali: il decorso della prescrizione necessita solo di un fatto storico potenzialmente qualificabile come reato, a prescindere dalla concreta esistenza di un fatto tipico e antigiuridico rimproverabile ad una persona fisica. In altro modo, la prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui si verifica un «reato in senso processuale», una situazione suscettibile di verifica processuale e non dal momento eventuale e successivo in cui di quel reato si rinvenga un autore.
Allo scopo di ridefinire la materia il Sen. Casson ha presentato un disegno di legge : n. 708 recante la "Prescrizione del reato. Modifiche agli articoli 157 e 159 del codice penale", con cui ha ritenuto di dover proporre di seguire in generale le linee indicate dalla Commissione ministeriale indicata, con la prospettazione di una modifica degli attuali articoli 157 e 159 del codice penale e con la sola aggiunta della inoperatività della prescrizione dopo la pronuncia della sentenza di secondo grado.
La norma proposta da Casson teneva conto di quanto sancito dalla Consulta con le sentenze n. 393 del 23 novembre 2006 e n. 72 del 28 marzo 2008, con particolare riferimento alle condizioni di legittimità delle deroghe al principio di retroattività della lex milior, al fine di tutelare esigenze meritevoli di tutela.
Ora la questione è in discussione avanti alla Commissione Giustizia del Senato, ma il 21 luglio pare che sia stato votato un emendamento che ha riformulato l'art. 7 prevedendo un allungamento della prescrizione per i reati legati alla pubblica amministrazione, snaturando però il testo originario proposto da Casson che stabiliva che «La prescrizione cessa comunque di operare dopo la sentenza di primo grado».
Purtroppo oramai le poltrone negli enti locali ma anche in Parlamanto sono occupate da persone che hanno commesso reati anche gravi, ma che sono state salvate dalla prescrizione; sarebbe ora che fosse messo un punto per evitare che possano ripresentarsi, visto che la legge Severino non è stata sufficiente.

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