venerdì 22 luglio 2016

UNA IMPORTANTE SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO IN TEMA DI CONDONO EDILIZIO

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, con la sentenza n. 3194 del 18 luglio 2016 ha confermato le argomentazioni e alle conclusioni delle proprie precedenti sentenze nn. 2755 del 2014 e 2784 e 4552 del 2015 in base alle quali il permesso in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. n. 380 del 2001 è ottenibile solo a condizione che l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento sia della realizzazione del manufatto e sia della presentazione della domanda.
Sarebbe opportuno che tutti i Comuni si conformassero a questa giurisprudenza e chiudessero in tempi brevi tutte le pratiche giacenti con richiesta di condono in
senso positivo o negativo, ma nel rispetto di questa recentissima decisione.
Inoltre i giudici hanno stabilito che l’accertamento compiuto dal giudice penale relativo alla responsabilità penale degli imputati per i reati loro attribuiti non limita affatto la possibilità di accertamento dei fatti rimessa al giudice amministrativo, al quale spetta la verifica di legittimità degli atti comunali impugnati. L'accertamento del giudice penale non incide sull'ambito del sindacato del giudice amministrativo chiamato a giudicare della legittimità degli atti amministrativi emessi dal Comune.
La sentenza la trovate qui:

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