Il TAR dell'Emilia e Romagna, Sede di Parma, Sezione I, con la sentenza n. 233/2016 ha aperto una nuova strada i tema di responsabilità dei dirigenti.
Con delibera *** veniva approvato il PRG di *** mediante il quale, per quanto di interesse nel presente giudizio, in vista della realizzazione della strada di collegamento tra due vie l’Amministrazione comunale apponeva vincoli espropriativi a carico di terreni di proprietà di alcuni cittadini.Detta delibera veniva impugnata con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica accolto con decisione del 2009.
Nelle more l’Amministrazione comunale procedeva all’esproprio dei terreni in questione con decreto del 2004 che i ricorrenti impugnavano con ricorso che la Sezione del TAR accoglieva stante il già evidenziato intervenuto annullamento delle disposizioni del PRG sulle quali si fondava.
Con la medesima sentenza la Sezione accoglieva ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a. la domanda risarcitoria presentata dai ricorrenti ordinando al Comune di Parma di formulare ai medesimi una proposta tenendo conto “della natura edificatoria dei suoli al momento dell’espropriazione ai sensi degli artt. 32 e 33 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e dell’art. 20 della legge regionale Emilia-Romagna n. 37/2002” valutando, altresì, “il vincolo di in edificabilità assoluta gravante su di esse in quanto ricadenti in fasce di rispetto stradale e degli elettrodotti, contemperando tuttavia tale vincolo con l’indice edificatorio virtuale che il Comune ha successivamente attribuito alle aree dei ricorrenti”.
A seguito del comportamento omissivo dell'Amministrazione gli interessati erano costretti a presentare un nuovo ricorso che vedeva anch'esso soccombente il Comune per cui il TAR ha condannato l'amministrazione a pagare danni e interessi attribuendone la responsabilità ai funzionari competenti e trasmettendo direttamente il tutto alla Corte dei conti per il seguito di competenza.Sarebbe bene che i dirigenti traessero esempio da questa sentenza....
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