martedì 19 luglio 2016

IL CASO DI UN CONSIGLIERE COMUNALE DISOCCUPATO CHIAMATO A PRESTARE LA PROPRIA OPERA IN UN CANTIERE DI LAVORO PRESSO IL COMUNE IN CUI E' STATO ELETTO

In molte regioni, allo scopo di dare un sostegno ai lavoratori disoccupati, vengono pubblicati bandi per organizzare dei cantieri di lavoro coperti da finanziamento regionale
Può avvenire che un consigliere comunale disoccupato, avendo risposto ad un bando regionale venga avviato ad un cantiere proprio del Comune dove è stato eletto.
L'interessato si è posto subito il problema della eventuale incompatibilità.
Al riguardo i competenti uffici della regione Friuli Venezia Giulia, hanno svolto le seguenti considerazioni "Si ritiene utile riportare innanzitutto le considerazioni espresse a suo tempo in un precedente parere reso dallo scrivente Servizio, in cui si era esaminata la questione - analoga - della sussistenza di una causa di incompatibilità per un amministratore locale che si appresta a svolgere presso l'amministrazione comunale nella quale esercita il suo mandato un lavoro di pubblica utilità. 
Preliminarmente, si è rilevato - in detto contesto - che la valutazione della sussistenza delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità dei componenti di un organo elettivo amministrativo è attribuita dalla legge all'organo medesimo. È, infatti, principio di carattere generale del nostro ordinamento che gli organi collegiali elettivi debbano esaminare i titoli di ammissione dei propri componenti. 
Così come, in sede di esame delle condizioni degli eletti (art. 41 del D.Lgs. 267/2000), è attribuito al consiglio comunale il potere-dovere di controllare se nei confronti dei propri membri esistano condizioni ostative all'esercizio delle funzioni, allo stesso modo, qualora venga successivamente attivato il procedimento di contestazione di una causa di incompatibilità, a norma dell'art. 69 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta al consiglio medesimo, al fine di valutare la sussistenza di detta causa, esaminare le osservazioni difensive formulate dall'amministratore e, di conseguenza, adottare gli atti ritenuti necessari. 
Ciò premesso, la norma da prendere in esame, con riferimento alla fattispecie in commento, è l'articolo 60, comma 1, numero 7), del D.Lgs 267/2000, la quale stabilisce che non è eleggibile a consigliere comunale, nel rispettivo consiglio, il dipendente del Comune. In forza del disposto di cui all'articolo 63, comma 1, numero 7), TUEL, infatti, costituisce causa di incompatibilità per un amministratore locale il venire a trovarsi, nel corso del mandato, in una delle condizioni di ineleggibilità previste dal precedente articolo 60. 
La ratio della norma è quella di garantire il più possibile la separazione tra attività politica e attività di gestione e l'elemento di discrimine affermato dalla giurisprudenza al riguardo è la sussistenza delle condizioni tipiche del rapporto di impiego subordinato. Occorre, in altri termini, per la configurabilità dell'ipotesi di incompatibilità in esame, che nell'attività svolta per il Comune siano rinvenibili i profili della subordinazione tipici del rapporto di lavoro dipendente o ad esso assimilati (sottoposizione ad ordini e direttive; inserimento del lavoratore nella struttura dell'ente; assenza di un rischio imprenditoriale; continuità della prestazione; forma della retribuzione; non gratuità della prestazione... 
Tali requisiti paiono non ravvisarsi nel caso di realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'art. 9, comma 127 e seguenti, della l.r. 27/2012, volti a facilitare l'inserimento lavorativo e sostenere il reddito di soggetti disoccupati, residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia, e utilizzati in via temporanea e straordinaria da Province, Comuni e loro forme associative. 
Il comma 129 del citato articolo 9 specifica espressamente che l'utilizzo dei predetti soggetti nei cantieri di lavoro non costituisce rapporto di lavoro e il successivo comma 130 precisa altresì che i soggetti utilizzati, per la durata del cantiere, mantengono lo stato di disoccupazione. 
Trattasi di lavori da eseguire nell'ambito di attività forestale e vivaistica, di rimboschimento, di sistemazione montana e di costruzione di opere di pubblica utilità, diretti al miglioramento dell'ambiente e degli spazi urbani. 
Appaiono significative, al riguardo, le statuizioni contenute nella sentenza della Suprema Corte, la quale, con riferimento alla fattispecie dei L.S.U., recita che: 'Non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato l'occupazione temporanea di lavoratori socialmente utili alle dipendenze di un ente comunale per l'attuazione di un apposito progetto, realizzandosi con essa, alla stregua dell'apposita normativa in concreto applicabile, un rapporto di lavoro speciale di matrice essenzialmente assistenziale'
Oltre all'espressa esclusione normativa della fattispecie in esame dall'ambito dei rapporti di lavoro, si osserva ad ogni modo che in relazione all'istituto dei 'cantieri di lavoro' sussiste la medesima finalità assistenziale/previdenziale che caratterizza i lavori socialmente utili. 
Anche il Ministero dell'Interno si è espresso in senso negativo con particolare riferimento alla configurabilità di una causa di incompatibilità per un amministratore locale che svolge un lavoro socialmente utile presso il medesimo Ente. La posizione assunta dal Ministero appare valida anche con riferimento alla fattispecie dei cantieri lavoro, conformemente, tra l'altro, all'orientamento espresso dalla giurisprudenza, la quale ha avuto modo di rilevare, nello specifico, che: 'l'istituzione dei cantieri-lavoro risponde, infatti, ad una esigenza politico sociale di carattere generale, avendo come finalità la lotta alla disoccupazione, finalità cui la legge regionale...... abbina, quale ulteriore finalità di interesse generale, la realizzazione o la sistemazione di opere di pubblica utilità e di interesse pubblico o sociale che si pongono in connessione diretta con il raggiungimento delle finalità istituzionali degli enti pubblici ai quali è affidata la gestione dei predetti cantieri"

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