lunedì 11 luglio 2016

LE PARI OPPORTUNITA' NEGLI ENTI LOCALI: DIRIGENTI E COMPARTO

In base alla Costituzione italiana
Art. 3 - Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso…È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.
ART. 37.- La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. 
ART. 51. - Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici…in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.
Esistono numerose normative dell’U.E. tra le quali la prima e la più importante è la Direttiva 2006/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego.
L’Italia ha recepito la normativa europea con il D.lgs 198/2006 che vieta le discriminazioni tra uomo e donna in ogni campo, ma soprattutto nell’accesso al lavoro e alla retribuzione e che riveste importanza anche nel conferimento degli incarichi.
Un aspetto particolare concerne l’accesso alle cariche elettive che, oltre ad essere disciplinato dall’art.56 del già citato decreto è ora regolato dalla L. 23 novembre 2012, n. 215, approvata al termine di un lungo impegno di alcuni movimenti e associazioni trasversali e che reca disposizioni volte a promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei Consigli e nelle Giunte (ma anche negli organi collegiali non elettivi) degli enti locali.
Ora l’art. 6, comma 3°, del TUEL, nel testo modificato dall’art.1, comma 1, della predetta L.215/2012, prevede: «Gli statuti comunali…stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti».
A sua volta L’art. 46, comma 2°, del TUEL, nel testo introdotto dall’art.2, comma 2°, lett. b) della citata L. 215/2012, stabilisce: «Il sindaco e il presidente della provincia nominano, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi, i componenti della Giunta, tra cui un vicesindaco e un vice presidente, e ne danno comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione».
È importante rispettare e far rispettare queste norme a tutti i livelli.
Molta importanza viene posta oggi dalle norme per la tutela della pari opportunità dei personale dipendente e delle dirigenti, sia a partire dalle modalità di accesso al posto di lavoro, con attenzione anche alla composizione delle commissioni esaminatrici, sia per quanto riguarda la progressione di carriera ed infine per l’affidamento degli incarichi.
Alcuni Comuni hanno adottato un regolamento per garantire la parità di genere all'interno del Comune.I Comuni più grandi hanno anche costituito degli uffici per le politiche di genere e per garantire che queste penetrino in ogni settore della città.

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