Sulla G.U, n. 162 del 13 luglio scorso è stato pubblicato il D.lgs n. 127 in data 30 giugno 2016 con cui sono state emanate norme sulla disciplina delle conferenze di servizi in attuazione della L. 124/2015.
Si tratta com'è noto di un provvedimento che ha avuto un iter procedurale molto lungo che ha comportato l'acquisizione obbligatoria di molti pareri.
Il testo licenziato ha recepito i contributi ricevuti dal Consiglio di Stato, dalla Conferenza stato regioni e dalle commissioni consiliari.
La nuova normativa sostituisce quella contenuta nella L. 241/90 prevedendo tra l'altro che La conferenza
di servizi istruttoria può essere indetta dall'amministrazione procedente, anche su richiesta di altra amministrazione coinvolta nel procedimento o del privato interessato, quando lo ritenga opportuno per effettuare un esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, ovvero in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o
risultati. Tale conferenza si svolge con le modalità previste dall’articolo 14 -bis o con modalità diverse, definite dall’amministrazione procedente.
La conferenza di servizi decisoria è sempre indetta dall’amministrazione procedente quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all'acquisizione di più pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni,
inclusi i gestori di beni o servizi pubblici. Quando l’attività del privato sia subordinata a più atti di assenso, comunque denominati, da adottare a conclusione di distinti procedimenti, di competenza di diverse amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell’interessato, da una delle amministrazioni procedenti.
Per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi l’amministrazione procedente, su motivata richiesta dell’interessato, corredata da uno studio di fattibilità, può indire una conferenza preliminare finalizzata a indicare al richiedente, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati.
L’amministrazione procedente, se ritiene di accogliere la richiesta motivata di indizione della conferenza, la indice entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta stessa. La conferenza preliminare si svolge secondo le disposizioni dell’articolo 14 -bis , con abbreviazione dei termini fino alla metà. Le amministrazioni coinvolte esprimono le proprie determinazioni sulla base della documentazione prodotta dall'interessato. Scaduto il termine entro il quale le amministrazioni devono rendere le proprie determinazioni, l’amministrazione procedente le trasmette, entro cinque giorni, al richiedente.
Molte le semplificazioni previste e lo snellimento delle procedure anche utilizzando strumenti tecnologici.
Apprezzabile lo sforzo fatto, ma si dovrà vedere alla prova dei fatti se funzionerà e se contribuirà a ridurre i residui passivi che tanto affliggono i Comuni.
Il testo del decreto lo trovate qui:
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