Sulla stampa in questi giorni c'è un gran parlare dei crediti deteriorati, cioè delle somme che le banche non riescono a recuperare dalle persone alle quali hanno concesso un mutuo.
Anche lo Stato e gli enti pubblici spesso hanno problemi analoghi quando devono ricevere delle somme dai contribuenti a titolo di tasse oppure a seguito di violazioni al codice della strada, ecc. La questione assume particolare gravità nei Comuni. Alla data del 31 dicembre - termine dell’esercizio finanziario – alcune entrate accertate non sono state riscosse: si parla così di residui attivi. In sede di rendicontazione annuale in base all’art. 228 del Tuel occorre procedere alla verifica generale dei residui: il comma 3 indica testualmente che “prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui.”. L’importanza di questa operazione si deduce anche dall'obbligo di allegare al rendiconto l'elenco dei residui attivi e passivi distinti per anno di provenienza, come previsto dall’art. 227, comma 5 del Tuel.
La condizione di insussistenza di un residuo attivo, che si riscontra in sede della suddetta operazione di riaccertamento dei residui, consiste nella materiale presa d’atto che è venuto meno un elemento essenziale dell’accertamento dell’entrata (ragione del credito, titolo giuridico, soggetto debitore, somma e scadenza), ai sensi dell’art. 179 del Tuel; di conseguenza, bisogna procedere all'eliminazione del residuo attivo.
Relativamente alla situazione di inesigibilità, il Tuel all’art. 230, prevede che “gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione.”.
Le condizioni di insussistenza e di inesigibilità hanno anche riflessi sulla determinazione del risultato economico della gestione ed infatti l’art. 229 del Tuel elenca, tra gli oneri straordinari del conto economico, la svalutazione di crediti e le insussistenze dell'attivo (minori crediti e minori residui attivi).
È evidente come essi non abbiano ragione di essere considerati nell'ambito del bilancio di cassa che invece si riferisce a previsioni concernenti effettive entrate ed effettive uscite finanziarie, per cui in tale sistema appare più appropriato parlare di minori entrate e di minori spese piuttosto che di residui attivi e passivi.
I residui attivi sono l’espressione di entrate accertate ma non ancora riscosse nonché di entrate riscosse ma non ancora versate; rappresentano crediti dell’azienda comunale nei confronti di terzi. In particolare, con riferimento al loro grado di esigibilità, i residui attivi si distinguono in:
- Residui la cui riscossione può considerarsi certa;
- Residui connessi a dilazioni di pagamento concesse ai debitori (residui dilazionati);
- Residui incerti perché giudizialmente controversi;
- Residui riconosciuti di dubbia e difficile esazione;
- Residui riconosciuti assolutamente inesigibili.
Molta responsabilità è legata agli uffici preposti all'accertamento che dovrebbero poi seguire anche la riscossione delle somme.
Il provvedimento con cui gli uffici competenti accertano la inesigibilità dei residui a mio avviso dovrebbe rientrare tra quelli sottoposti a controllo obbligatorio da parte del Segretario generale di ogni Comune.
Quando il credito è prescritto viene cancellato così le persone che hanno omesso di pagare le tasse o le multe vengono liberate dal debito.
La cosa è pericolosa perché può prestarsi a comportamenti omissivi oppure opportunistici da parte del personale che potrebbe favorire i debitori.
Molti Comuni annualmente cancellano perché divenuti inesigibili residui di notevole importo, che rappresenta così una perdita netta per il bilancio.
Preoccupano anche gli avvisi di irreperibilità di creditori pubblicati da alcuni Comuni all'albo pretorio online, dato che talora si tratta di personaggi pubblici la cui abitazione è nota.
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