mercoledì 13 luglio 2016

LE MODIFICHE ALLA SCIA IN G.U.

Finalmente sulla G.U. n. 162 del 13 luglio è stato pubblicato il Decreto legislativo n. 126 del 30 giugno con cui il Governo ha esercitato la delega prevista dalla L. 124/2015 in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), modificando significativamente le disposizioni previste nella L. 241/1990. 
Si tratta di una ulteriore semplificazione delle procedure: la denuncia di inizio attività (ora SCIA) riguarda settori dove sono previste autorizzazioni aventi carattere vincolato, il silenzio assenso opera in procedimenti in cui sono previste autorizzazioni a carattere discrezionale. 
Dal testo originario contenuto negli articoli 19 e 20 della L. 241/1990, grazie alle riforme succedutesi negli anni seguenti si è andati nella direzione di ampliare il campo di applicazione degli istituti, modificando radicalmente la logica originaria: gli istituti divengono una regola generale, salvo assegnare alla normativa regolamentare il ruolo di stabilire le eccezioni in cui l’istituto non trova applicazione. 
L’articolo 1, sotto la rubrica “Libertà di iniziativa privata”, individua l’oggetto dello schema di decreto, costituito dalla disciplina generale applicabile ai procedimenti relativi alle attività private non soggette ad autorizzazione espressa e dalla delimitazione dei relativi regimi amministrativi.
Le amministrazioni statali, con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottano moduli unificati e standardizzati che definiscono esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti tipici e la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni e delle comunicazioni di cui ai decreti da adottare ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 124 del 2015, nonché della documentazione da allegare. I suddetti moduli prevedono, tra l’altro, la possibilità del privato di indicare l’eventuale domicilio digitale per le comunicazioni con l’amministrazione. 
Per la presentazione di istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni regionali o locali, con riferimento all’edilizia e all’avvio di attività produttive, i suddetti moduli sono adottati, in attuazione del principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, con accordi ai sensi dell’articolo 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, tenendo conto delle specifiche normative regionali.
Ci sono state molte modifiche rispetto al testo originario.
Il testo integrale del decreto lo trovate qui.

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