La proposta di legge n.88 approvata l'altro ieri dal Consiglio regionale, sin dalla sua presentazione denunciava la sua datazione essendo già stata già presentata nelle precedente legislatura; così il testo licenziato risulta in alcune parti superato dalla normativa statale più recente specialmente su alcune tematiche, non solo nel testo ma proprio nell'impianto della legge.
Non disponiamo ancora del testo approvato in aula, ma solo di quello licenziato dalla commissione, sul quale mi sono permesso di svolgere alcune osservazioni su qualche articolo:
ART.33 e seguenti: le competenze dei Comuni dovranno essere riviste in base all'approvazione anche della P.L. 317 del 29 febbraio 2016 avente per oggetto “Disciplina e conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai Comuni, a Roma Capitale e alla Città metropolitana di Roma Capitale, riordino delle forme associative tra gli enti locali e superamento delle Comunità montane”
ART.36 (IPAB): la stesura dell’articolo appare inadeguata ad affrontare la situazione in cui si trovano le IPAB nel Lazio a causa del ritardo con cui è viene affrontato il problema. Nel frattempo il patrimonio è stato spolpato e quello che c’è rimasto è spesso in stato di abbandono con un evidente danno per la comunità. Molto meglio sarebbe, nel rispetto del D.lgs 207/2001 trasferire queste istituzioni direttamente ai Comuni mantenendone le finalità statutarie.
In ogni caso esiste un’altra proposta di legge regionale del Lazio specifica che reca il n. 122 e che è datata 20 gennaio 2014.
ART. 37 (TERZO SETTORE): Mentre alla Pisana discutevano il Parlamento ha approvato la L. 106 del 6 giugno 2016 che ritengo debba essere tenuta in considerazione
ART. 42 (Organismi di indirizzo e programmazione): a livello di Distretto si torna ad offrire una opzione organizzativa tra l’art. 30, l’art. 31 e l’art. 32 del TUEL, sarebbe stato più opportuno decidere una volta per tutte quale forma utilizzare e che fosse una sola per tutto il Lazio;
ART. 43 (Ufficio di Piano) qui stranamente si svicola ancora una volta e non viene affrontato il problema della composizione dell’ufficio di Piano, della sua organizzazione delle figure professionali che ne dovranno far parte per evitare scontri con la varie corporazioni e così il tutto viene demandato alla Giunta…
ART. 46 (Piano sociale di zona): Non è prevista la partecipazione degli utenti alla elaborazione del PianoART. 49 (Integrazione socio sanitaria): al comma 3 troviamo ancora una volta l’Accordo di programma della l: 142/90 che secondo me ha dimostrato tutti i suoi limiti in questi anni;
ARTT 54 e 55 (Carta sociale del cittadino e carta dei servizi sociali): qui secondo me c’è uno stravolgimento del senso delle Carte per la qualità dei servizi che deve essere unica e contenere gli standard di qualità garantiti ai cittadini e non gli obiettivi per il miglioramento della qualità della vita e il benessere sociale; secondo me la questione andrebbe resa più chiara;
ART. 56 (Affidamento dei servizi): mentre la commissione discuteva è stato approvato il D.lgs 50/2016 (il nuovo Codice dei contratti) che tratta la materia negli articoli da 140 a 143 per non parlare anche della citata L. 106/2016 (art. 4, comma 1 lettera o);
Anche per le Cooperative sociali c’è una nuova normativa nel Codice dei contratti (art. 112) L’ANAC a sua volta ha adottato una deliberazione n. 32 del 20 gennai 2016
Mi auguro che i aula sia stata fatta qualche correzione.
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