domenica 30 aprile 2017

QUALI SONO I POTERI DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO IN UNA GARA ?

Quali sono i poteri del RUP in una gara? La questione è stata posta al TAR di Roma che con la sezione III quater, Sentenza n. 4951/2017 al riguardo ha ritenuto in linea con quanto dedotto in merito dalla resistente amministrazione, che:
a) l'art.31, comma 3, del D.lgvo n. 50/2016 prevede che "Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal presente codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti";
b) trattasi di una competenza residuale che comprende anche l'esclusione delle offerte conseguente alla preliminare attività di valutazione della documentazione amministrativa attestante il possesso dei requisiti indicati dalla lex specialis, non potendo tale compito essere assolto dalla Commissione giudicatrice che nelle gare, come quella oggetto del presente contenzioso, da aggiudicarsi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è chiamata a valutare le offerte sotto gli aspetti tecnici ed economici;
c) tale interpretazione è stata, altresì suffragata dalle Linee Guida formulate dall'Autorità Anticorruzione la quale ha chiarito che il RUP è chiamato a controllare la documentazione amministrativa prodotta dai partecipanti e ad adottare le determinazioni conseguenti alle valutazioni effettuate;
d) poichè nella vicenda in esame l'esclusione dell'offerta delle ricorrenti dalla procedura di gara è stata disposta a seguito della verifica della documentazione amministrativa da parte del RUP, ne discende che quest'ultimo era legittimato ad adottare la contestata esclusione.
Pure da rigettare è il secondo motivo di doglianza con cui è stata prospettata l'illegittimità della Lettera di invito nella parte in cui sembrerebbe prevedere all'art.6, commi da 2 a 8 clausole escludenti dalla gara, ulteriori rispetto a quelle stabilite dal D.lgvo n.50/2016.
In merito deve essere osservato che:
I) non può essere seriamente contestato che la stazione appaltante aveva un potere latamente discrezionale di individuare e delimitare l'oggetto della gara tenuto conto della propria organizzazione;
II) in tale contesto, pertanto, la resistente amministrazione ha ritenuto che alcune attività offerte dalle ricorrenti erano di competenza del personale AUSL ovvero non rientravano nell'oggetto del servizio da affidare, così come dettagliatamente precisato dalla lex specialis;
III) alla luce di tali conclusioni, l'AUSL Viterbo, ha prima quantificato in termini percentuali il peso delle attività de quibus e successivamente ha concluso che la cooperativa Agatos non era in grado di rispettare la percentuale del 60% del servizio ad esso riservata e che appariva eccessiva la quota del 40% dichiarata da Splendid per l'attività non sanitaria;
IV) in sostanza l'esclusione è stata basata sulla circostanza che l'offerta presentata dalle ricorrenti, così come era stata formulata, una volta depurata delle attività ultronee ed estranee, non poteva assicurare lo svolgimento del servizio, così come discrezionalmente e correttamente individuato.
Nè è suscettibile di favorevole esame il profilo di doglianza con cui parte ricorrente ha lamentato la mancata attivazione del soccorso istruttorio, atteso che il ricorso a tale istituto non può essere consentito per rimediare a carenze sostanziali dell'offerta con riferimento all'oggetto del servizio, quale è quella posta a base della gravata esclusione.
Nè risulta fondato, infine, l'ultimo motivo di doglianza con cui le ricorrenti hanno contestato la fondatezza delle conclusioni cui è pervenuto il RUP in ordine alla estraneità all'oggetto dell'appalto dell'attività di controllo sulle applicazioni diagnostiche terapeutiche e alla riconducibilità al personale AUSL dell'attività di direzione sanitaria, alla luce di quanto dettagliatamente evidenziato in merito nella memoria (pagg.17, 18 e 19) della resistente amministrazione, versata agli atti il 18.4.2017.
La sentenza integrale è qui  4951/2017 

SI PARLA ANCORA DI RIFORMA DEL CATASTO

Uscita dalla porta ritorna dalla finestra la riforma del Catasto, ce ne parla IlSole24ore di oggi. 
Con il disegno di legge n. 2796 d'iniziativa dei senatori   Mauro Maria Marino, Sciascia, Astorre, ed altri il Governo è delegato ad attuare, con uno o più decreti legislativi  una revisione della disciplina relativa al sistema estimativo del catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, attribuendo a ciascuna unità immobiliare il relativo valore patrimoniale e la rendita, applicando, in particolare, per le unità immobiliari urbane censite nel catasto dei fabbricati i seguenti principi e criteri direttivi: 

  • assicurare, ai sensi della legislazione vigente, il coinvolgimento dei comuni  per lo svolgimento di funzioni associate, nel cui territorio sono collocati gli immobili, anche al fine di assoggettare a tassazione gli immobili ancora non censiti, assicurando il coordinamento con il processo di attivazione delle funzioni catastali decentrate, ai sensi della legislazione vigente in materia, nonché con quanto disposto dall’articolo 66, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e dall’articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; 
  • prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell’Agenzia delle entrate, atti a facilitare l’individuazione e, eventualmente, il corretto classamento degli immobili non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d’uso ovvero la categoria catastale attribuita, dei terreni edificabili accatastati come agricoli, nonché degli immobili abusivi, individuando a tal fine specifici incentivi e forme di trasparenza e valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in quest’ambito, nonché definendo moduli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, in via telematica, tra l’Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni e la loro coerenza ai fini dell’accatastamento delle unità immobiliari;
  • incentivare ulteriori sistemi di restituzione grafica delle mappe catastali basati sulla sovrapposizione del rilievo areofotogrammetrico all’elaborato catastale e renderne possibile l’accesso al pubblico; 
  • definire gli ambiti territoriali del mercato immobiliare di riferimento; 
  • valorizzare e stabilizzare le esperienze di decentramento catastale comunale già avviate in via sperimentale, affinché possano costituire modelli gestionali flessibili e adattabili alle specificità dei diversi territori, nonché semplificare le procedure di esercizio delle funzioni catastali decentrate, ivi comprese le procedure di regolarizzazione degli immobili di proprietà pubblica, e le procedure di incasso e riversamento dei diritti e dei tributi speciali catastali; 
  • operare con riferimento ai rispettivi valori normali, approssimati dai valori medi ordinari, espressi dal mercato nel triennio antecedente l’anno di entrata in vigore del decreto legislativo; 
  • rideterminare le definizioni delle destinazioni d’uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali, tenendo conto delle mutate condizioni economiche e sociali e delle conseguenti diverse utilizzazioni degli immobili; 
  • determinare il valore patrimoniale medio ordinario secondo alcuni parametri predefiniti.

sabato 29 aprile 2017

I SINDACI PRESTINO ATTENZIONE A SOPPRIMERE L'AVVOCATURA COMUNALE

La soppressione dell'avvocatura comunale deve essere adeguatamente motivata anche sotto l'aspetto dei costi-benefici dovendosi considerare che tutti gli incarichi dovranno essere affidati all'esterno.
In ogni caso occorre rammentare che ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Nell'ambito delle leggi e degli atti organizzativi di cui all'articolo 2, comma 1, le determinazioni per l'organizzazione degli uffici e le misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi preposti alla gestione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, fatti salvi la sola informazione ai sindacati per le determinazioni relative all'organizzazione degli uffici ovvero, limitatamente alle misure riguardanti i rapporti di lavoro, l'esame congiunto, ove previsti nei contratti di cui all'articolo 9".
Nel caso in questione dagli atti di parte ricorrente risulta che in merito alla soppressione dell’ufficio legale non è stata data informazione al sindacato.
Al riguardo ci sono due sentenze molto interessanti.

venerdì 28 aprile 2017

IL PIANO SOCIALE DELLA REGIONE LAZIO

Ieri l'Assessore alle politiche sociali della regione Lazio ha presentato il Piano sociale regionale 2017-2019, il documento di programmazione triennale delle politiche sociali regionali approvato dalla Giunta Zingaretti. Si tratta del primo "Piano regolatore" delle politiche sociali di cui la Regione Lazio si dota dal 1999. 
L'adozione del Piano, prevista dalla riforma regionale del welfare approvata lo scorso anno, la legge 11/2016, definirà nello specifico gli indirizzi di gestione e di spesa dell'intero sistema delle politiche sociali regionali a partire da un'attenta analisi delle necessità delle comunità e dei territori. A disposizione del Piano ci saranno le risorse del Fondo sociale regionale, costituito da risorse statali (Fondo nazionale per le politiche sociali e altri fondi nazionali finalizzati), risorse regionali e fondi europei. Gli investimenti complessivi per il triennio di programmazione del Piano sociale regionale ammontano a circa 583 milioni di euro.
Il Piano si propone in particolare di raggiungere nel prossimo triennio otto specifici "obiettivi di servizio" per razionalizzare, consolidare e migliorare il sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali e sociosanitari in tutto il territorio regionale, in favore delle persone, delle famiglie e dei gruppi a maggior rischio di esclusione sociale:
1) più investimenti per contrastare la povertà, attraverso misure integrative del reddito di inclusione da poco approvato dal Parlamento;
2) aumentare la coesione delle comunità locali, migliorando il lavoro tra i soggetti che hanno responsabilità socio-assistenziali, compresi i destinatari degli interventi e le loro famiglie, anche attraverso le reti di solidarietà del privato sociale;
3) ridurre l'isolamento e la solitudine delle persone a maggior rischio di esclusione sociale, con particolare riferimento alle persone anziane e con disabilità, attraverso il potenziamento dei servizi domiciliari e di prossimità;
4) assicurare servizi di qualità in tutti i territori in modo omogeneo in tutto il Lazio, diminuendo le incertezze in merito al diritto alle prestazioni sociali e sociosanitarie, introducendo i Livelli essenziali delle prestazioni sociali;
5) accedere più facilmente ai servizi sociali, soprattutto per le persone più esposte al rischio di emarginazione sociale, attraverso l'integrazione dei sistemi di welfare e dei punti unici di accesso ai diversi servizi;
6) generare autonomia, aumentando l'appropriatezza, la qualità e l'efficacia degli interventi, in una logica di welfare generativo mediante l'adozione di misure che favoriscono l'autonomia personale, evitando ogni forma di dipendenza assistenzialistica;
7) migliorare l'efficienza del sistema mediante l'adozione di un rigoroso metodo di programmazione e valutazione dei servizi;
8) incrementare la disponibilità e l'utilizzo di informazioni tempestive e di dati affidabili che consentano una buona programmazione e gestione del sistema dei servizi sociali e sociosanitari.
La realizzazione degli obiettivi del Piano sociale regionale avrà ricadute concrete su tutte le tipologie di servizi e interventi attualmente erogate dal sistema del welfare regionale:
- saranno potenziati i servizi per le persone anziane, in particolare quelli di semiresidenzialità e di assistenza domiciliare, grazie all'utilizzo del Fondo sociale europeo;
- sono previsti investimenti sulle politiche per la vita indipendente e l'autonomia delle persone con disabilità, per evitare situazioni di isolamento ed emarginazione, con il rafforzamento dell'integrazione tra servizi sociali e sanitari;
- sarà predisposto un Piano regionale per l'infanzia e l'adolescenza, con l'obiettivo di migliorare l'appropriatezza degli interventi per i minori a rischio e supportare maggiormente le famiglie affidatarie e adottive attraverso la rete dei Centri famiglia regionali, in corso di istituzione;
- saranno avviati interventi di promozione delle nuove generazioni: co-housing per studenti e lavoratori fuorisede, orientamento e inclusione lavorativa, servizio civile, contrasto alla dispersione scolastica e alle devianze;
- proseguirà il rafforzamento della rete di contrasto alla violenza di genere, già avviata con il raddoppio delle strutture di accoglienza realizzato negli ultimi anni;
- verranno garantite nuove modalità di co-progettazione e partecipazione alla gestione dei servizi sociali tra amministrazioni pubbliche e organizzazioni del terzo settore, in un'ottica di maggiore trasparenza, e saranno supportate forme di programmazione partecipata e di coinvolgimento degli utenti dei servizi.
La redazione del documento (oltre duecento pagine) è il frutto di un intero anno di ascolto e di coinvolgimento delle forze sociali della Regione. Sono state realizzate complessivamente 21 iniziative: 6 assemblee territoriali aperte a amministratori locali e terzo settore di Roma e di ciascuna provincia del Lazio, e 15 tavoli tematici sulle principali questioni connesse al Piano, dalla disabilità agli anziani, dagli asili nido alla violenza sulle donne. Il percorso di ascolto e partecipazione ha coinvolto oltre 2.500 persone ed ha avuto il supporto scientifico dell'Università di Roma Tor Vergata. Il Piano è stato inviato al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva.

Qui trovate la  DGR Piano sociale.

LA VALUTAZIONE DEL PERSONALE DOVRA' ESSERE SOTTRATTA A METODI AUTOREFERENZIALI

Secondo il Consiglio di Stato (parere della Commissione speciale dell’11 aprile 2017 sullo schema di decreto legislativo rEcante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 in attuazione dell’art. 17 comma 1 lettera r) della legge 7 agosto 2015, n. 124”) il sistema della valutazione, da cui dipendono il premio al merito e alla performance, nonché la posizione, la condizione lavorativa e il salario deve essere fondato su elementi reali, equi, misurabili e dimostrabili e su organi capaci di adottare decisioni  sottratte all’arbitrio e all’approssimazione e in grado di far fronte davvero ai propri compiti.
Quindi servono sistemi informatici per assicurare valutazioni del personale fondate su dati oggettivamente misurabili e non su autodichiarazioni o relazioni consuntive autoreferenziali per fare in modo che le valutazioni siano evidence based.
L'epoca di Narciso alla fonte che da solo si diceva quanto era bello è finita.


COMUNE DI SABAUDIA. L'INDEBITAMENTO DEL COMUNE AL 31 DICEMBRE 2016

Il Comune di Sabaudia, da quanto si rileva dalla relazione del Collegio dei revisori sul rendiconto del 2016 ha rispettato i limiti posti dal TUEL all'art. 204 (Regole particolari per l’assunzione di mutui) in base al quale l’importo complessivo dei relativi interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti non supera il 10% delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui.

giovedì 27 aprile 2017

PROSEGUE L'ITER DEL DDL SULLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Come riportato il 26 aprile si è tenuta l'attesa audizione delle regioni da parte del Governo sul problema delle concessioni demaniali.
Secondo il sito regioni.it il Presidente della Regione Emilia-Romagna e della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini. ha affermato: "Nella delega al Governo per la revisione e il riordino della normativa delle concessioni demaniali, le 30 mila imprese balneari italiane possono trovare certezze di assoluta rilevanza". "Il disegno di legge in discussione al Parlamento rappresenta un atto concreto e risolutivo sul fronte della salvaguardia del lavoro, della tutela della professionalità degli operatori, nonché del riconoscimento del valore delle aziende e dell'indennizzo degli investimenti non ammortizzati. Durante l'iter d'approvazione, cosi' come durante la fase successiva di scrittura dei decreti, e' dunque auspicabile un coinvolgimento delle Regioni, le cui linee strategiche sono già ampiamente ricomprese nel disegno di legge". "I temi come il riconoscimento del principio del legittimo affidamento, cosi' come riconosciuto anche dalla Corte di Strasburgo, sono essenziali - conclude Bonaccini - Inoltre, puntiamo a una durata congrua e adeguata del periodo transitorio necessario per garantire la continuità aziendale e la riattivazione del negoziato politico con la Commissione europea, al fine di rivendicare il rilievo e la peculiarità del comparto balneare italiano".
L'art. 1 del decreto prevede in particolare che 
"Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, nonché lacuali e fluviali, ad uso turistico ricreativo, nel rispetto della normativa europea, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi: 
a) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure di selezione che assicurino garanzie di imparzialità e di trasparenza, prevedano un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e tengano conto della professionalità acquisita nell'esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, nonché lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative; 
b) stabilire adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni fissano la durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico, nonché prevedere che le regioni possono disporre che un operatore economico può essere titolare di un numero massimo di concessioni, tale comunque da garantire adeguata pluralità e differenziazione dell’offerta, nell'ambito territoriale di riferimento; 
c) stabilire le modalità procedurali per l’eventuale dichiarazione di decadenza ai sensi della vigente normativa delle concessioni, nonché criteri e modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende; 
d) prevedere, anche in relazione alle innovazioni introdotte dalla presente legge, un adeguato periodo transitorio per l’applicazione della disciplina di riordino; 
e) rideterminare la misura dei canoni concessori con l’applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse, e prevedere la classificazione, quanto alla valenza turistica, in differenti categorie dei medesimi beni, applicando a quelli di maggiore valenza un canone più elevato con l’attribuzione di una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, a favore della regione di riferimento; 
f) procedere al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti in materia, con indicazione esplicita delle norme abrogate; 
g) aggiornare le procedure, prevedendo l’estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie digitali dell’informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo demanio marittimo, favorendo l’interscambio e la condivisione dei dati tra i sistemi informatici delle Amministrazioni competenti in materia, nonché garantendo la trasparenza dei rapporti con i destinatari dell’azione amministrativa.

L'OBBLIGO DI ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI COMUNALI

Alcuni lettori mi chiedono come funzioni l'obbligo di astensione previsto dall' articolo 78, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 che stabilisce quanto segue: "Gli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado"
L'obbligo di astensione per incompatibilità del consigliere comunale, è espressione del principio generale di imparzialità e di trasparenza (art. 97 Cost.), al quale ogni Pubblica Amministrazione deve conformare la propria immagine, prima ancora che la propria azione.
L'obbligo di astensione degli amministratori locali costituisce principio di carattere generale ex art. 78, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti locali), che non ammette deroghe o eccezioni, ricorrendo ogni qualvolta sussista una correlazione diretta fra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione, anche se la votazione potrebbe non avere altro apprezzabile esito e la scelta fosse in concreto la più utile e opportuna per l'interesse pubblico; e tale dovere sussiste in tutti i casi in cui essi versino in situazioni che, avuto riguardo al particolare oggetto della decisione da assumere, appaiano - anche solo potenzialmente - idonee a minare l'imparzialità dei medesimi.».
Preliminarmente occorre definire se sussista o meno una correlazione diretta fra la posizione dell'amministratore e l'oggetto della deliberazione. 
La giurisprudenza ha, infatti, sottolineato in diverse occasioni che la norma è chiara nello stabilire in termini generali l'obbligo di astensione dei consiglieri in tutte le ipotesi in cui sia ravvisabile una relazione specifica tra l'oggetto della delibera approvata e gli interessi facenti capo all'amministratore o ai suoi parenti o affini entro il quarto grado.
L'obbligo di astensione esisteva anche in base alla normativa precedente all'attuale TUEL.
Il TAR del Molise, Sezione I, Sentenza n. 718 del 3 novembre 2011 ha confermato che l’obbligo di astensione degli amministratori locali costituisce principio di carattere generale, che non ammette deroghe o eccezioni, ricorrendo ogni qualvolta sussista una correlazione diretta fra la posizione dell’amministratore e l’oggetto della deliberazione, anche se la votazione potrebbe non avere altro apprezzabile esito e la scelta fosse in concreto la più utile e opportuna per l’interesse pubblico.
Il Consiglio di Stato  con una propria Sentenza del 16 maggio 2016, n. 1969 che, in relazione all'esistenza del conflitto di interessi ha affermato: che l'obbligo sussiste allorché i componenti di un collegio amministrativo siano portatori di un interesse personale divergente da quello affidato alle cure dell'organo di cui fanno parte (Cons. Stato, Sez. III; 2/4/2014, n. 1577; Sez. V, 13/6/2008, n. 2970). 
Altre sentenze sottolineano l'obbligo di astensione quando dalla situazione concreta emerga la mancanza di una posizione di neutralità rispetto a concreti interessi a contenuto patrimoniale facenti capo direttamente e indirettamente al consigliere comunale. 
Naturalmente il conflitto di interessi può essere rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 78, comma 2, TUEL, a tutela dell'immagine dell'amministrazione.
A sua volta l'ANAC  con un atto di segnalazione in data 4 novembre 2015, n. 7 ha fatto presente in particolare che l’art. 78 prevede che il comportamento degli amministratori degli enti locali deve essere improntato all’imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli organi politici e di quelle proprie dei dirigenti delle rispettive amministrazioni. Prescrive, poi, che tali amministratori «devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado» con esclusione dei soli provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici «se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado». Prevede, infine, il co. 5, che «[...] ai consiglieri comunali [...] è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei relativi comuni e province».
Se le ipotesi di incompatibilità previste dall’art. 63 del TUEL già citato sono volte a prevenire le situazioni di conflitto di interessi in capo ai titolari di cariche elettive attraverso l’individuazione di posizioni o di situazioni che tipicamente possono dar luogo a tale conseguenza, l’art. 78 contiene la clausola generale in base alla quale per tutti gli amministratori locali vi è sempre l’obbligo di astensione qualora vengano a trovarsi in posizione di conflitto, in quanto portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con quello pubblico. Pertanto, anche quando non risultino integrati tutti i presupposti di cui all’art. 63 che danno luogo ad incompatibilità, potrebbero, comunque, sussistere gli estremi del conflitto di interessi, con conseguente obbligo di astensione dell’interessato dalla decisione che deve essere assunta dall’organo collegiale.
Per le cause di incompatibilità dell’art. 63, nel TUEL è anche previsto un sistema che permette di contestarle all’interessato su iniziativa non solo del consiglio comunale, ma anche del Prefetto competente e di tutti gli elettori. Infatti, in base all’art. 69, il consiglio comunale d’ufficio o su istanza di qualsiasi elettore, può provvedere alla contestazione delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità anche sopravvenute; in seguito, l’amministratore dispone di un termine di dieci giorni, per formulare le proprie osservazioni ed all’esito il consiglio delibera sulla questione, invitando l’interessato a rimuovere la causa di incompatibilità o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
Per le ipotesi di inottemperanza al deliberato del consiglio, quest’ultimo può, infine, dichiarare decaduto il consigliere.
Inoltre, l’art. 70 recante “Azione popolare” prevede uno specifico rimedio giurisdizionale attivabile al fine di ottenere una sentenza di accertamento della eventuale causa incompatibilità; la legittimazione ad adire il Tribunale civile è riconosciuta a qualsiasi cittadino elettore del comune, a chiunque altro vi abbia interesse, nonché al Prefetto.
Quanto alle ipotesi di conflitto d’interesse di cui all’art. 78, invece, pur essendo imposto un generale obbligo di astensione per i consiglieri che si vengano a trovare in tale situazione, non è prevista alcuna ulteriore disposizione per assicurarne l’effettivo rispetto. In altri termini, la deliberazione adottata con il voto del consigliere in conflitto d’interessi è suscettibile di impugnativa innanzi al giudice competente da parte dei soggetti interessati, ma non è previsto alcun sistema di controllo esterno o popolare, né è prevista alcuna forma di contestazione formale da parte del consiglio.
Peraltro, sembra utile rilevare che la violazione dell’obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse dei pubblici dipendenti - previsto dall’art. 6-bis della l. 241/1990 - dà luogo a responsabilità disciplinare suscettibile di essere punita con l’irrogazione di sanzioni, all’esito del relativo procedimento, oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell’azione amministrativa (cfr. Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla delibera Civit dell’11 settembre 2013, n. 72 - Allegato 1, par. B.6.). Al contrario, nessun analogo sistema sanzionatorio è previsto per le ipotesi di mancata astensione nella situazione di conflitto di interesse di cui all’art. 78.
Nulla vieta che nelle ipotesi di cui all’art. 78, il consiglio comunale, pur in assenza di un’espressa disposizione al riguardo, provveda comunque ad una formale contestazione nei confronti del consigliere che si accinga a partecipare alla decisione, anche se si trova in una posizione di conflitto d’interessi. Tuttavia, in base a quanto riscontrato nell’ambito dell’attività di analisi svolta in seguito alle numerose segnalazioni già pervenute, potrebbe essere opportuno integrare la disposizione citata, prevedendo un procedimento di contestazione e un sistema sanzionatorio in caso di mancato rispetto dell’obbligo. Infatti, l’art. 78 si pone come obiettivo quello di assicurare il corretto adempimento del mandato elettivo e di garantire la realizzazione degli interessi tutelati dall’art. 97, co. 1, della Costituzione; pertanto, idonee integrazioni a garanzia dell’effettiva applicazione della disciplina sono da ritenersi auspicabili.

COSA E' UN RIFIUTO ? CE LO RICORDA LA CORTE DI CASSSAZIONE

Una recentissima sentenza della Corte di Cassazione Sezione III penale del 21 aprile scorso, n. 19206 affronta il concetto di "rifiuto" .
Secondo la definizione datane nell'art. 183, comma 1, lettera a) d.lgs. 152\06, nell'attuale formulazione, deve ritenersi rifiuto «qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disti o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi». 
Tale definizione rispecchia quella contenuta nella direttiva comunitaria di riferimento ed è rimasta sostanzialmente invariata rispetto alla previgente disciplina (d.lgs. 22\97 e, ancor prima, d.P.R. 915\82). E' altrettanto noto che la corretta individuazione del significato del termine «disfarsi» ha lungamente impegnato dottrina e giurisprudenza, nazionale e comunitaria, la quale ultima ha più volte chiarito alcuni concetti fondamentali quali, ad esempio, la necessità di procedere ad una interpretazione estensiva della nozione di rifiuto, per limitare gli inconvenienti o i danni inerenti alla loro natura (Corte Giustizia 11 novembre 2004, Niselli); di interpretare il verbo «disfarsi» considerando le finalità della normativa comunitaria e, segnatamente, la tutela della salute umana e dell'ambiente contro gli effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell'ammasso e del deposito dei rifiuti; di assicurare un elevato livello di tutela e l'applicazione dei principi di precauzione e di azione preventiva (Corte Giustizia 18 aprile 2002, Palin Granit).  
La Corte pertanto ha ribadito che deve ritenersi inaccettabile ogni valutazione soggettiva della natura degli stessi materiali, poiché è rifiuto non ciò che non è più di nessuna utilità per il detentore in base ad una sua personale scelta ma, piuttosto, ciò che è qualificabile come tale sulla scorta di dati obiettivi che definiscano la condotta del detentore o un obbligo al quale lo stesso è comunque tenuto, quello, appunto, di disfarsi del suddetto materiale. Fattispecie: in un territorio ove vigeva lo stato di emergenza, è stata effettuata attività di gestione di rifiuti speciali (rifiuti misti dall'attività di demolizione e costruzione, pneumatici fuori uso, fusti metallici, tubazioni in polietilene terre e rocce da scavo, il tutto raccolto in cumuli ricoperti in parte da vegetazione spontanea) in assenza di titolo abilitativo.
Qui trovate la Sentenza 19206/2017

LA REGIONE LAZIO PRESENTA DOMANI IL PIANO SOCIALE REGIONALE

La proposta del Piano sociale regionale 2017-2019 della regione Lazio sarà al centro di un evento pubblico il 27 aprile nella Sala Tirreno. 
Dopo quasi un anno di incontri, dibattiti e gruppi di lavoro in ogni angolo del Lazio, la Giunta regionale ha predisposto la proposta di Piano sociale regionale 2017-2019, così come previsto dalla legge regionale 11/2016. 
Si tratta del primo Piano sociale di cui la Regione Lazio si dota dal 1999: uno strumento decisivo per la pianificazione e la gestione delle nostre politiche sociali e dei servizi e degli interventi che quotidianamente, sul territorio, rispondono ai bisogni di milioni di persone, specialmente di quelle più fragili.
Si tratta di un risultato veramente straordinario, anche perché lo abbiamo raggiunto insieme: sono migliaia le persone e le realtà sociali del Lazio che hanno animato un percorso di ascolto e di redazione partecipata che, con il supporto scientifico dell'Università di Roma Tor Vergata, ha coinvolto gli amministratori locali, i dirigenti, i funzionari e gli operatori dei servizi pubblici, il mondo del terzo settore, della cooperazione e del privato sociale, i sindacati, le associazioni e moltissimi cittadini.

UNA OCCASIONE DA NON PERDERE PER MOLTI COMUNI

L’AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE in quanto gestore del PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 il 20 aprile ha pubblicato  l'Avviso pubblico per interventi volti al trasferimento, evoluzione e diffusione di buone prassi fra Pubbliche amministrazioni.
Il termine per rispondere all'avviso è il 27 maggio, purtroppo tutti i Comuni che sono alle prese con il rinnovo dei loro rappresentanti non potranno approfittare di questa occasione.
Tutti gli altri Comuni potranno approfittare per promuovere forme di cooperazione inter-istituzionale e diffondere soluzioni e pratiche amministrative tra le più innovative realizzate nel Paese, contribuendo alla strategia di capacity building sostenuta dal PON Governance. 
Le proposte progettuali relative al primo Avviso dovranno prevedere interventi coerenti con i risultati attesi previsti dai primi 3 Obiettivi Tematici (OT) della programmazione 2014-2020 della politica di coesione (ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione; tecnologie dell’informazione e della comunicazione; competitività delle PMI). In particolare, gli ambiti di intervento potranno riguardare l’efficacia e l’efficienza delle procedure; la trasparenza dell’azione amministrativa; i processi di spesa; l’interoperabilità dei sistemi informativi; i sistemi interni di gestione delle Amministrazioni; le procedure di controllo; i processi di approvvigionamento; la semplificazione di bandi; atti e modulistica.
L’ammontare complessivo dell’Avviso è pari 12 milioni di euro, a valere sull’Asse 3 del Programma, Azione 3.1.1. I progetti ammissibili – da realizzare attraverso un partenariato di Amministrazioni – potranno avere una dimensione finanziaria compresa fra 200mila e 700mila euro.
Il testo dell’Avviso, gli allegati e tutte le informazioni utili alla partecipazione sono disponibili su questo sito nella sezione “Opportunità” http://www.pongovernance1420.gov.it/opportunita/

mercoledì 26 aprile 2017

L'OCSE SOTTOLINEA I GRANDI DIVARI ITALIANI ANCHE NELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

L'OCSE ha prodotto un nuovo report sugli interventi effettuati dai vari parsi sull'efficienza ambientale.
Per l'Italia ancora una volta vengono sottolineate le grandi differenze tra nord e sud .
I Comuni del centro sud fanno spesso troppo poco per riconvertire la loro economia verso una sostenibile.
Basterebbe molto poco per copiare gli esempi che sono presenti già in Italia (non c'è bisogno di andare a Los Angeles) .
Ma non c'è più molto tempo, occorre fare presto e bene per colmare il divario che ci separa dai paesi del nord Europa.
Servirà una nuova classe di amministratori più consapevoli e più orientati al bene comune.


LA LIBERTA' DI STAMPA TRA LUCI E OMBRE

La classifica annuale di Reporters sans Frontieres, l' organizzazione per la libertà dell'informazione, ha fatto guadagnare 25 posizioni all'Italia nella classifica mondiale passandola dal 77esimo al 52esimo posto. Probabilmente la vecchia graduatoria era troppo negativa, ma quella attuale ho dei dubbi che sia veritiera. 
Restano infatti le "intimidazioni verbali o fisiche, provocazioni e minacce", e "pressioni di gruppi mafiosi e organizzazioni criminali".
Molti giornalisti sono stati oggetto di querele chiaramente intimidatorie. 
Poi ci sono i sistemi indiretti con la pubblicazione di pubblicità a spese del Comune solo sui giornali "amici" e la massiccia propaganda elettorale a questo e non a quello.
Lo Stato non ha fatto molto per proteggere effettivamente la libertà di stampa da questi mali.
Inoltre troppe testate sono in mano a capitali legati ad interessi di vario genere e i giornalisti spesso si trovano a dover combattere con editori che intervengono pesantemente nella gestione del giornale.

GLI ELETTORI VOGLIONO UNA CLASSE DIRIGENTE VISIONARIA, ONESTA E COMPETENTE.

Un articolo apparso su "IlSole24ore di oggi 27 aprile sembra fatto apposta per alcuni Conuni che vanno al voto; in esso, l'autore: Carlo Carboni  afferma tra l'altro, che "La gente vorrebbe élite visionarie, oneste e competenti: una vera e propria classe dirigente in grado di fare rotta sul bene comune. Al contrario, oggi, la politica tradizionale destra-sinistra non appare più in grado di mediare e schermare il divario d’autorità che corre tra rappresentanti e rappresentati (uno dei punti “molli” della democrazia rappresentativa già indicati da Norberto Bobbio): l’élite politica autoreferenziale diviene il bersaglio della protesta e trascina nella sfiducia popolare altri settori di classe dirigente, come sta avvenendo nel nostro Paese. Anche grazie a studi “critici” (Ornaghi-Parsi 2004, Carboni 2007 e poi gli studi Luiss), abbiamo pian piano imparato a dare maggior peso alle responsabilità delle élite, in particolare politiche, rispetto a ritardi e difficoltà del Paese. In economia, perdiamo terreno da quasi due decenni rispetto ai competitor del gruppo di testa e molta parte della popolazione non si è sentita sufficientemente protetta durante e dopo la crisi economica" 
Sarebbe ora che le persone di buon senso pensassero bene prima di dare il loro voto a chi per venti anni ha fatto perdere terreno alle città amministrandole con metodi superati nell'interesse di pochi e senza alcuna attenzione al bene della comunità.  
Qui si trova l' Articolo di Carlo Carboni.

martedì 25 aprile 2017

LA MAGISTRATURA E' SEMPRE PIU' ATTENTA AI REATI AMBIENTALI

La raccolta delle "oloturie" in mare pur non essendo espressamente vietata se effettuata in maniera indiscriminata può configurare il reato di danno ambientale in quanto secondo la Corte dei Cassazione Sezione III penale, n. 18934/2017 il ruolo svolto dalle oloturie nell'ecosistema, quali "veri e propri 'biorimediatori naturali' capaci di fornire un servizio 'eco friendly' di depurazione degli inquinanti batterici presenti nell'ambiente marino" e delle conseguenze di una loro pesca indiscriminata, quali la estinzione di una o più specie di oloturie presente in una determinata zona, la conseguente diminuzione della biodiversità, la perdita dei seguenti servizi resi all'ecosistema: 
a) bio-turbazione dei sedimenti e conseguente loro ossigenazione, 
b) riciclo di composti azotati e di sostanza organica particellata, 
c) bio-rimediazione della componente batterica, anche patogena, presente nei sedimenti e nella colonna d'acqua, 
d) produzione di biomassa.
Pertanto la Corte dei Cassazione ha ravvisato le fattispecie previste dagli artt. 416, 81, 452-bis, 452-quater, comma 2 nn. 1 e 2 cod. pen. e 256 d.lgs. 152\06. nei confronti di alcune persone dedite ad operare, per fini commerciali, la pesca abusiva di tonnellate di esemplari di oloturie, asportando totalmente dai fondali marini attaccati tale specie ittica e cagionando, così, un grave danno alla biodiversità presente nei tratti di mare interessati, nonché l'alterazione grave ed irreversibile dell'ecosistema marino, operando poi lo smaltimento illecito dei residui, qualificabili come rifiuti speciali, gettandoli in mare o in località sconosciute.
La sentenza la trovate qui; Cassazione III Penale 18934/2017

BASTA CON LA SCIATTERIA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI IN COMUNE

Molti candidati quando mettono piede in Comune entrano in contatto per la prima volta con gli gli atti amministrativi (deliberazioni, determinazioni, ecc.) che costituiscono un universo molto eterogeneo sia a causa della pluralità dei soggetti emittenti e dei destinatari, sia a causa della molteplicità delle funzioni dell’atto; pertanto non è facile definire le regole per la loro scrittura.
In taluni Comuni anche a causa del ridimensionamento del ruolo del Segretario generale o dell'assenza di dirigenti, si assiste ad una sciatteria nella predisposizione degli atti che invece dovrebbero seguire regole ben precise.
Ritengo che uno dei tanti compiti che attendono i nuovi amministratori debba essere anche quello di alzare la qualità degli atti amministrativi.
L'Istituto di teoria e tecniche dell'informazione giuridica (ITTIG) del CNR ha indicato tre esigenze essenziali:
1. L’atto amministrativo è non solo un atto tecnico-giuridico, ma anche un atto comunicativo con il quale la pubblica amministrazione deve  farsi capire e farsi conoscere dai cittadini. Se gli atti sono redatti secondo regole che ne aumentino l’omogeneità e ne diminuiscano le imprecisioni saranno certamente più comprensibili e rispettati.
2. Le regole mirano a rendere omogenee le modalità di scrittura degli atti per renderne più facile l’interpretazione e per favorire, di conseguenza, la comunicazione con i loro destinatari. Le regole proposte responsabilizzano quindi l’autore dell’atto non solo sotto il profilo della legittimità, ma anche sotto quello della sua funzione comunicativa.
3. Il Codice dell’amministrazione digitale è l’ultimo atto di un decennale percorso normativo che intende sostituire una pubblica amministrazione composta da monadi non comunicanti con un unico sistema informativo pubblico fortemente interconnesso.
In tale quadro l’interoperabilità dei dati è elemento centrale. È ovvio che gli standard linguistico-documentari prima ancora che quelli tecnico-informatici faciliteranno tale interoperabilità. La diffusione delle tecnologie digitali in ambito pubblico senza l’abbandono di un linguaggio farraginoso e oscuro rischia di trasferire la gestione e il controllo dell’informazione dall'ambito politico-amministrativo a quello tecnico, e di mettere in discussione i ruoli d’imparzialità e di garanzia propri della pubblica amministrazione.
Allo scopo di aiutare a migliorare la stesura degli atti l'ITTIG insieme all'Accademia della crusca di Firenze ha messo a punto una Guida alla redazione degli atti amministrativi ricca di regole e suggerimenti.

L'ANNUARIO AMBIENTALE 2016 DELL'ISPRA

L'edizione 2016 dell'annuario dei dati ambientali dell'ISPRA si presenta ampiamente rinnovata, riferendosi con maggiore rilevanza a un contesto europeo e nazionale in evoluzione per quanto concerne i nuovi indirizzi delle politiche ambientali e delle metodologie di reporting.
A partire dalla medesima base dati a disposizione di ISPRA, sono stati realizzati prodotti informativi assai diversi; ciò al fine di garantire una diffusione delle informazioni sempre più puntuale ed estesa a un’ampia platea di fruitori: dal decisore pubblico al ricercatore, dal detentore di interessi economici al cittadino.
L’edizione 2016 è restituita, infatti, attraverso 6 prodotti:
Annuario dei dati ambientali - versione integrale; presenta le schede indicatore popolate nel corso del 2016, organizzate per settori produttivi, condizioni ambientali e risposte.
Dati sull'ambiente 2016 - principale novità; presenta un'accurata selezione di indicatori dell'Annuario dei dati ambientali finalizzati al monitoraggio dei principali obiettivi del Settimo programma d'azione per l'ambiente (7° PAA). Il documento è strutturato in 5 parti o capitoli secondo i primi tre obiettivi prioritari e i sottobiettivi 4a e 7a elencati nel 7° PAA. Ogni capitolo presenta un'introduzione e una selezione di indicatori dell'Annuario dei dati ambientali individuati sulla base dei corrispondenti dell'Agenzia europea per monitorare adeguatamente il conseguimento dell'obiettivo.
Ricapitolando... l'ambiente - descrive in sintesi alcune problematiche ambientali ritenute prioritarie e di attualità per il cittadino o per il decisore politico. Comprende un quadro sinottico degli indicatori dell'Annuario trattati e infografiche utilizzate per rappresentare i dati più significativi relativamente alle tematiche Biodiversità, Clima, Suolo e Rischio naturale.
Database - strumento per la consultazione telematica delle schede indicatore e la realizzazione di report.
Multimediale - strumento in grado di comunicare i dati e le informazione dell’Annuario in modo semplice e immediato. Il filmato presenta l'edizione 2016 dell'Annuario dei dati ambientali e illustra alcune tematiche ambientali ritenute prioritarie per il target di riferimento.
Giornalino - versione a fumetto dal titolo “L’indagine dell’Ispettore SPRA”, tratta con periodicità annuale un solo tema ambientale con l’obiettivo di divulgare le informazioni e i dati dell’Annuario a un pubblico giovane di non esperti. Per l'edizione 2016 è stata scelta la tematica "Acque" ("Occhio all'acqua").
Si tratta di una lettura altamente consigliata a tutti quelli che vogliono interessarsi della cosa pubblica.

ORA TOCCA AL PARCO

Il Parco nazionale del Circeo non può essere strumentalizzato per la campagna elettorale. Non è possibile leggere che questo o quel candidato prometta di togliere i vincoli del Parco se sarà eletto: l'Ente Parco non dipende dal Comune, è sottoposto al ministero dell'Ambiente e quindi ogni promessa è assolutamente priva di fondamento.  Invece è auspicabile la ricerca di sinergie tra le due amministrazioni per ricercare il modo migliore per attuare uno sviluppo sostenibile intendendo in tal modo una forma di sviluppo economico che sia compatibile co la salvaguardia dell'ambiente e dei beni liberi per le generazioni future.
Con questo spirito ho scritto un articolo che è stato pubblicato sul Nuovo Corriere di Roma e del Lazio.

GLI ATTI AMMINISTRATIVI: TRASPARENZA E TRACCIABILITA'

Le norme sulla trasparenza comportano che i cittadini e gli stakeholders abbiano la possibilità di avere la completa visibilità del procedimento amministrativo anche ai fini della prevenzione della corruzione.
In particolare il DPR n. 62/2013: Codice di comportamento dei dipendenti pubblici all’articolo 9, comma 2, stabilisce: "La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità".
Purtroppo la norma non prevede una sanzione specifica, ma appare ovvio che i dirigenti dovrebbero controllare che i loro collaboratori rispettino le esigenze di trasparenza e di tracciabilità degli atti.
A questo scopo sarebbe opportuno che il Segretario comunale (peraltro già incaricato di svolgere la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione) provvedesse a verificare il rispetto della tracciabilità di tutti gli atti e il rispetto cronologico di tutti i passaggi sia per quanto riguarda gli atti deliberativi che per le determinazioni dirigenziali.

lunedì 24 aprile 2017

SABAUDIA ARRIVA FONTANA VERDE

All'albo pretorio del Comune di Sabaudia è stata pubblicata in questi giorni la determinazione n.12 (Reg. Gen. n. 415/2017) adottata il 12 aprile scorso dal responsabile del settore urbanistica per approvare la variante del Piano di lottizzazione denominato Contrada Fontana verde".
Si tratta di una storia che è iniziata nel lontano 1994 quando il Consiglio comunale acconsentì alla nascita del comprensorio 25 lungo la migliara 56, cui fece seguito nel  2007 (deliberazione consiliare n. 32) l'approvazione del piano di lottizzazione di  Contrada Fontana Verde. 
La Regione Lazio intervenne nel procedimento imponendo alcune importanti prescrizioni che comportarono un ulteriore passaggio in Consiglio comunale che lo licenziò definitivamente con deliberazione n. 9 del 20 gennaio 2009.
La procedura poi ha subito alcune vicissitudini arrivando anche al TAR di Latina a seguito di alcune differenze emerse a seguito della comparazione tra lo schema di convenzione approvato con la deliberazione citata del 2007 e quella del 2009; pertanto con deliberazione n. 7 in data 2017 il Commissario straordinario ha provveduto a correggere quello che nelle premesse dell'atto viene definito come errore palese.
Non appena sarà stato firmato lo schema di convenzione, allegato alla predetta determinazione n. 415/2017 si avvieranno i lavori per la costruzione di n. 95 edifici che copriranno di cemento un'area di mq 123.000,00 per complessivi mc. 73.754,40.
Qui trovate la  DETERMINAZIONE 415/2017




LA REVOCA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Che succede se il presidente del Consiglio comunale non svolge il proprio dovere ? E' possibile revocarlo?
A questa interessante domanda ha risposto il TAR Campania, Napoli, Sezione I, con la sentenza n. 2174 pubblicata il 20 aprile che qui di seguito ho cercato di riassumere:
Il fatto che nello Statuto comunale non sia contemplata questa fattispecie non può tradursi in una sorta inamovibilità assoluta o quasi assoluta del Presidente del Consiglio comunale (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. I, n. 334/2010), pur in presenza di condotte palesemente arbitrarie, contrarie ai relativi doveri istituzionali, rispetto alle quali l’organo assembleare si troverebbe sprovvisto del più efficace e incisivo rimedio, costituito dalla rimozione dalla carica in parola e volto, in ultima analisi, a scongiurare la propria paralisi funzionale;
- al riguardo, TAR Veneto, Venezia, sez. I, n. 4359/2005 ha condivisibilmente osservato che: -- nel panorama degli strumenti di autotutela della pubblica amministrazione, la revoca di una carica di rilievo istituzionale come quella in esame è connotata da aspetti peculiari, nel senso che non possono richiamarsi tout court le regole che presiedono all'istituto classico della revoca (art. 21 quinquies della l. n. 241/1990), ma deve farsi riferimento alle regole immanenti alla ratio dell’istituto in quanto ancorato allo specifico campo di materia da esso attinto; -- regole siffatte si desumono dall'elaborazione giurisprudenziale formatasi con precipuo riguardo: 
a) al venir meno della neutralità e della correttezza della funzione; 
b) al fatto che si formi una maggioranza di consiglieri comunali che, ritenendo, appunto, venuta meno la correttezza della funzione di garanzia senza distinzione tra maggioranza e opposizione (che, in mancanza di disposizioni specifiche, si può affermare dovere corrispondere alla maggioranza assoluta rispetto al numero dei componenti dell'organo collegiale elettivo), si esprima in senso favorevole alla revoca; 
c) una motivazione adeguata che renda conto di siffatti presupposti; -ebbene, se si condividono tali regole, siccome desumibili dal sistema normativo vigente e dai principi dell'ordinamento amministrativo, perde rilievo la questione se una previsione esplicita di revocabilità sia contenuta, o meno, nello statuto;
- d’altronde, non può negarsi, alla luce del principio del contrarius actus, la possibilità per il Consiglio comunale di addivenire alla revoca dell’incarico de quo: se, cioè, all’organo assembleare spetta per legge (art. 39, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000) la designazione del proprio Presidente, al medesimo non può non spettare, specularmente, la rimozione di quest’ultimo (cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II, n. 710/2010);
- ed invero, la revoca della carica di Presidente del Consiglio comunale è, di per sé, legittima, quando si fonda sulla principale considerazione che il Presidente, attraverso una serie di condotte politiche, realizzate all'interno del Consiglio ed anche in altre sedi mediante la spendita del proprio ruolo istituzionale, abbia assunto atteggiamenti incompatibili col proprio ruolo istituzionale super partes e denotanti l’effettiva violazione di regole comportamentali connaturate alla carica di garante della corretta dinamica politico-amministrativa all'interno dell'organo consiliare (cfr. TAR Veneto, Venezia, sez. I, n. 334/2010);
- ciò posto, deve, dunque, affermarsi che, a fronte dell’impugnazione del provvedimento di revoca dell'incarico di Presidente del Consiglio comunale, il giudice amministrativo è chiamato, innanzitutto, ad accertare l'effettiva sussistenza dei fatti, affinché la revoca non si fondi su presupposti inesistenti o non adeguatamente esternati nel provvedimento, e, poi, ad apprezzare – entro i limiti puramente estrinseci della non macroscopica irragionevolezza ed ingiustizia della decisione – la non arbitrarietà della valutazione politica in forza della quale l'organo consiliare ritiene che i fatti influiscano anzidetti negativamente sull'idoneità a ricoprire la funzione (cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5605/2013);
- ebbene, nel caso in esame, la rimozione del Presidente del Consiglio comunale si rivela legittima, nella misura in cui, oltre a risultare suffragata da una non palesemente arbitraria valutazione politico-discrezionale, si fonda su fatti ben precisi, consistenti (oltre che nelle cennate esternazioni pubbliche contro il Sindaco e la Giunta nel suo complesso) in condotte tipicamente compromissorie della neutralità, imparzialità e terzietà della carica istituzionale in questione, posta a garanzia del corretto funzionamento dell’organo assembleare da essa presieduto e della corretta dialettica tra maggioranza e minoranza (quali, ad es., gli avvertimenti ai colleghi circa possibili iniziative giudiziarie in caso di revoca dell'incarico ricoperto: cfr. Cons. Stato, sez. V, n. 5605/2013);


domenica 23 aprile 2017

ESAME DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2017, MERCOLEDÌ IN AULA

CAMERA DEI DEPUTATI: I lavori in Aula riprendono mercoledì 26 aprile con la discussione del Documento di economia e finanza 2017 DOC LVII N.5.
Sarà interessante vedere quanto sarà recepito rispetto alle osservazioni e ai contributi formulati dalla Corte dei conti, dal CNEL e dalla conferenza Stato Regioni.
Le preoccupazioni sul DEF sono diffuse e si ripercuotono anche sugli enti locali.
In alcuni casi sembra che gli investimenti vengano indirizzati su attività poco produttive di cui nessuno poi verifica i benefici ottenuti. In alcuni casi sembra che si miri a completare opere già giudicate inutili.



LA GIORNATA MONDIALE DEL LIBRO

Il 23 aprile ed è la Giornata Mondiale del Libro e del Diritto d’Autore, è ormai un appuntamento fisso fondamentale nel calendario delle manifestazioni culturali italiane italiane e internazionali. Patrocinata dall’ UNESCO, è un tributo mondiale a libri e autori che incoraggia tutti, ed in particolare i giovani, a scoprire il piacere della lettura e mostrare un rinnovato rispetto per il contributo insostituibile di quelle persone che hanno promosso il progresso sociale e culturale dell’umanità. 
Il successo dell’evento dipende principalmente del sostegno ricevuto da tutte le parti interessate (autori, editori, insegnanti, bibliotecari, istituzioni pubbliche e private, ONG umanitarie e mass media), che sono mobilitate in ogni paese dalle commissioni nazionali UNESCO , Club UNESCO, Centri e Associazioni, delle Scuole Associate e Biblioteche, e da tutti coloro che si sentono motivati a lavorare insieme per questa celebrazione. 
La prima edizione si è tenuta nel 1996 a seguito di una risoluzione dell’Unesco (l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura) dell’anno precedente. Da allora viene istituita ogni anno il 23 aprile con numerose manifestazioni che si tengono in tutto il mondo. Con questa giornata l’Unesco vuole rendere omaggio al libro come strumento di educazione e confronto, ma anche far riflettere sulla situazione degli autori e dell’editoria, evidenziandone prospettive (difficili) e problemi (tanti).
La giornata del libro ogni anno apre il "Maggio dei libri" un periodo di manifestazioni di ogni genere per diffondere la lettura.

sabato 22 aprile 2017

L'ART. 36 DEL CODICE DEGLI APPALTI E L'ESIGENZA DI UN REGOLAMENTO COMUNALE PER LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

La quasi totalità dei Comuni non ha ancora adeguato i loro regolamenti dei contratti a quanto stabilito dal D.lgs 50/2016, forse hanno fatto bene visto che il Governo, prima della scadenza dell'anno ha deciso di varare alcune modifiche.
Come sappiamo il codice degli appalti contiene disposizioni che sono rivolte sia alle amministrazioni centrali dello Stato, che alle Regioni, alle Province, ma anche al piccolo Comune di cento abitanti.
Per poter applicare in maniera giusta il codice al proprio Comune occorre seguire un criterio di adeguatezza specialmente per alcune procedure come quelle per gli acquisti sotto soglia che, mentre per un ente di grandi dimensioni sono in genere piuttosto rare, in un piccolo Comune sono la norma.
L'art. 36 del Codice aveva stabilito alcune procedure ma poi  in particolare le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.lgs n. 50/2016 recanti procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e gestione degli elenchi di operatori economici, approvate dal consiglio dell'ANAC con delibera n. 3097 del 26 ottobre 2016  vengono di fatto cancellate dalle modifiche al Codice approvate di recente dal Governo. 
Al fine di evitare legittime preoccupazioni circa la prevenzione della corruzione con affidamenti diretti sempre alle stesse imprese nell'ambito dei piccoli Comuni, dove è maggiore l'attenzione a questo tipologia dei contratti anche perché spesso il Comune è il principale committente di lavoro a livello locale, è quanto mai opportuno che l'amministrazione adotti un proprio regolamento per il quale è opportuno che vengano previste procedure più restrittive (cosa perfettamente  legittima e rientrante nell'autonomia dell'ente).
Spetterà agli amministratori, supportati dal segretario comunale in veste di responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alle dimensioni dell'ente, trovare lo strumento giusto.
Una particolare attenzione a mio avviso dovrà essere posta al comma 2 lettera a) del citato art. 36 al quale nel nuovo testo  viene  tolta la frase "adeguatamente motivato" che viene sostituita da: "anche senza previa consultazione di due o più operatori".
In questo modo, oltre a togliere ogni possibilità di valutare la congruità del prezzo che viene rimessa al funzionario in maniera che potrebbe definirsi discrezionale essendo priva di riferimenti, viene meno ogni elemento di concorrenzialità il che porrebbe gli operatori locali (e non solo) in serie difficoltà.
Ecco che il regolamento potrebbe migliorare la procedura rendendola più consona alle esigenze di una amministrazione che voglia operare in maniera più trasparente.

AGGIORNATI I COEFFICIENTI IMU E TASI PER I FABBRICATO APPARTENENTI AL GRUPPO CATASTALE D

Con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze firmato lo scorso 14 aprile dal direttore generale delle Finanze, Fabrizia Lapecorella, son o stati adeguati i coefficienti previsti dall’articolo 5, comma 3 del dlgs n. 504/1992, che rilevano per determinare la base imponibile ai fini dell’Imu e della Tasi per gli immobili a destinazione speciale, non iscritti in catasto (quindi privi di rendita certa), interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati. 
Si tratta in particolare di di opifici, alberghi, impianti fotovoltaici, istituti di credito, ospedali, tutti utilizzati con fine di lucro. 
I ritocchi operati dal Ministero dell’economia e delle finanze tengono conto dei dati risultanti dall’Istat in base all'andamento del costo di costruzione di un capannone. 
I moltiplicatori da utilizzare per il calcolo del valore dei fabbricati partono da 1,01 (applicabile agli anni dal 2014 al 2017) e crescono gradualmente andando a ritroso nel tempo, fino ad arrivare a 3,12 per l’anno 1982 e precedenti. In assenza di rendita catastale, i coefficienti vanno applicati annualmente al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento. 
Qui trovate il testo integrale del  Decreto 14 aprile 2017

LA SPESA PRO CAPITE DEL COMUNE DI SABAUDIA

Il Ministero dell'Interno e quello dell'economia e delle finanze da tempo lavorano sui fabbisogni standard dei Comuni per mettere a fuoco le anomalie e per poter misurare i loro costi mettendoli a confronto con un indicatore certo.
La spesa pro capite è un elemento molto interessante. Nel prospetto allegato si vede come la spesa media nel lazio sia molto elevata, più della media nazionale. Viene anche indicato l'andamento della spesa pro capite del Comune di Sabaudia in questi ultimi dieci anni.

venerdì 21 aprile 2017

I LAVORI DI MANUTENZIONE DEL PONTE

Con la deliberazione n. 32 in data 12 aprile il Commissario straordinario  ha approvato alcuni lavori di di manutenzione straordinaria consistenti nella pavimentazione di impalcato nelle zone dei giunti compresa la installazione di nuovi giunti di dilatazione fra impalcati e spalle del Ponte Giovanni XXIII.
Come è noto la questione si trascinava dal 2009 quando fu presentata la prima interrogazione al Sindaco per segnalare l'ammaloramento del ponte e la necessità di prendere provvedimenti. All'epoca la cosa fu sottovalutata e all'interrogazione fu risposto che andava tutto bene, salvo poi, circa un anno dopo, chiedere soldi alla regione per fare gli interventi. Negli anni successivi l'amministrazione fece venire persino il ministro delle infrastrutture on.Lupi che peraltro ammise che non era compito suo.
Si sono perduti anni preziosi; per fortuna ora il Commissario straordinario ha trovato tempo e soldi: € 150.000,00 (allora non era così difficile come sostenne una volta il Sindaco in commissione lavori pubblici) e intanto si comincia a fare qualcosa.
Le opere oggetto del presente Progetto di Fattibilità Tecnico Economica risultano necessarie a risanare il degrado e gli ammaloramenti della pavimentazione stradale in corrispondenza dei giunti di dilatazione e all’apposizione dei nuovi giunti di dilatazione su tutto l’impalcato e non hanno la presunzione di garantire un intervento esaustivo e completo dal punto di vista del recupero.
Possiamo considerarlo un primo passo importante nell’immediato di una serie di futuri interventi puntuali finalizzati al completo recupero della struttura che l’Amministrazione Comunale ha programmato.

L'OBBLIGO DI VACCINAZIONE PER L'ACCESSO ALLA SCUOLA MATERNA E AGLI ASILI NIDO

Sciogliendo il proprio abituale riserbo, ieri il Consiglio di Stato ha publicato un proprio comunicato per informare di essersi  pronunciato, in sede cautelare, con l'ordinanza n.1662, sull'obbligo di vaccinazione introdotto dal Comune di Trieste per l’accesso ai servizi educativi comunali da 0 a 6 anni (nido, scuola materna, spazi gioco, servizi integrativi, sperimentali e ricreativi). 
La legittimità di tale obbligo era stata contestata da alcuni genitori sulla base del cosiddetto principio di precauzione, non avendo avuto dalle autorità sanitarie una completa informazione sul rapporto costi/benefici delle vaccinazioni (inclusa la possibilità di eseguire preventivi accertamenti sanitari per poter escludere il rischio di reazioni avverse).
Il Consiglio di Stato ha rigettato la domanda cautelare dei ricorrenti (confermando la decisione assunta dal Tar Friuli Venezia Giulia, sede di Trieste, n. 20/17), evidenziando come l' obbligo di vaccinazione, oltre ad essere coerente con il sistema normativo generale in materia sanitaria e con le esigenze di profilassi imposte dai cambiamenti in atto (minore copertura vaccinale in Europa e aumento dell’esposizione al contatto con soggetti provenienti da Paesi in cui anche malattie debellate in Europa sono ancora presenti), non si ponga in conflitto con i principi di precauzione e proporzionalità. 
In particolare, nell'ordinanza si rileva come il principio di precauzione (secondo cui in presenza di un’alternativa che presenti un rischio per la salute umana non dimostrato ma neppure smentito dal sapere scientifico, il decisore pubblico deve optare per la soluzione che neutralizzi o minimizzi il rischio), in questo caso, opera a tutela della salute pubblica ed in particolare della comunità in età prescolare, prevalendo sulle prerogative sottese alla responsabilità genitoriale.
Naturalmente la sentenza, anche se emessa per il Comune di trieste farà giurisprudenza in tutta Italia,

SABAUDIA: I DATI DELL'EVASIONE

I cittadini onesti seguitano a pagare le tasse mentre c'è chi evade agli accertamenti o addirittura omette di pagare quanto dovuto. Tutto questo si ripercuote come sempre sui cittadini che pagano regolarmente le tasse ma anche sulla difficoltà ad erogare i servizi pubblici.
In base alla relazione del collegio dei revisori sul rendiconto 2016 penso che la prossima amministrazione debba fare di più per contrastare l'evasione di tutti i tipi.

SABAUDIA: UNA NUOVA SISTEMAZIONE DEL MERCATO SETTIMANALE

Finalmente, grazie al Commissario straordinario con la deliberazione n. 13 assunta con i poteri del Consiglio comunale è stato approvato il riordino del mercato settimanale di Sabaudia che prevede la razionalizzazione dei banchi secondo una logica merceologia .
E' stata completata anche la liberazione di Corso Principe di Piemonte al fine di agevolare il passaggio dei mezzi di emergenza.
Viene posta la parola fine alla espansione a macchia d'olio del mercato e viene assicurato un maggiore rispetto verso le norme igieniche.
Erano anni che sollecitavo un intervento del genere.
Grazie al dott. Quarto.

giovedì 20 aprile 2017

LA MANCATA ATTUAZIONE DEL COMMA 461 DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 244/2007 ...

Da dieci anni i cittadini attendono che le amministrazioni comunali diano attuazione al comma 461 dell'art. 2 della legge 244/2007 in base al quale debbono essere adottate dai comuni le carte della qualità dei servizi e assicurata la partecipazione degli abitanti alla valutazione della qualità dei servizi pubblici.
In particolare ricordo che la norma citata stabilisce quanto segue:
a) obbligo del gestore di ciascun servizio pubblico di emanare una carta della qualità dei servizi
b) consultazione obbligatoria delle associazioni dei consumatori;
c) verifica periodica con la partecipazione delle associazioni dei consumatori circa l'adeguatezza dei parametri quantitativi e qualitativi del servizio erogato;
d) previsione di un sistema di monitoraggio permanente circa i rispetto dei parametri del servizio;
e) istituzione di una sessione annuale di verifica del funzionamento dei servizi;
f) copertura dei costi delle attività di cui ai punti b), c) e d) mediante prelievo a carico del gestore del servizio;
Il TAR della Campania, Sezione I , salerno ha emesso la seguente SENTENZA N.2054/2013 secondo cui è illegittimo il silenzio serbato dall'amministrazione comunale e, di conseguenza, si configura inadempimento della pubblica amministrazione, per omessa adozione della Carta dei servizi e dei consequenziali adempimenti.
Da una indagine a campione svolta dallo scrivente solamente il servizio di trasporto pubblico a Sabaudia possiede una carta della qualità dei servizi.
Si tratta di una questione che sarebbe opportuno affrontare in maniera adeguata nel rispetto delle norme e dei cittadini.

TORNA IL CINEMA AUGUSTUS !!!

La nuova proprietà dell'ex Cinema Augustus ha presentato il 6 aprile scorso  un progetto di ripristino e risanamento dell'edificio posto in Piazza del Popolo n. 10 (finalmente qualcuno che individua la piazza con il suo vero nome).
Il Tavolo tecnico istituito tra Comune ed Ente parco si è riunito il giorno 13 aprile scorso per esaminare il progetto.
I componenti della conferenza, prendendo atto dell'interesse pubblico legato alla riapertura dell'unico cinema del territorio di Sabaudia, ha anticipato l' ordine cronologico di esame del progetto,
Si tratta per lo più di lavori di ordinaria manutenzione inerenti la facciata esterna con ripristino delle originarie aperture, risanamento delle coperture, bonifica e risistemazione della corte interna (nella parte retrostante con l'uscita di sicurezza verso corso Principe di Piemonte) ed eliminazione delle superfetazioni dell'edificio. Si tratta di lavori veramente indispensabili per come era ridotto l'immobile come ho potuto constatare personalmente.
La Soprintendenza ha espresso il proprio parere in data 10 novembre scorso.   
Il parere del tavolo tecnico è stato favorevole; erano presenti per l'Ente Parco il direttore generale  dott. Cassola  e il geom. Tarozzi mentre pe ril Comune c'erano il responsabile del settore urbanistica ing. Leone, il geom. Pagliaroli e il geom. Rizzo.
Dovrebbero esserci due sale polifunzionali al piano terra e un caffè letterario al primo piano.
Ora non resta di aspettare l'inizio dei lavori che dovranno bonificare le due sale e ripristinare il piano superiore, oltre a liberare le vie di fuga ed eliminare alcuni abusi.