Com'è noto, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 81/2015 a far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche
amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova
applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1° gennaio 2017 e'
comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i
contratti di collaborazione.
Questa norma secondo alcuni vale anche per gli incarichi degli uffici di staff dei Comuni.
Ad un quesito specifico del Sindaco di Rivoli, la sezione per il controllo del Piemonte con delibera n. 75/2016 ha manifestato il proprio pensiero affermando in particolare che "--- la Sezione Centrale del controllo di legittimità ha ritenuto che, secondo l’interpretazione sistematica delle nuove disposizioni introdotte dall’articolo 2 d.lgs. 81/2015, il legislatore abbia voluto mantenere la distinzione tra la disciplina dei rapporti di lavoro flessibili in ambito privatistico, rispetto alle medesime tipologie di rapporti che le pubbliche amministrazioni possono utilizzare. Se, infatti, per la prima tipologia di rapporti di lavoro, le novità introdotte dal d.lgs. 81/2015 sono costituite dall’abrogazione delle disposizioni introdotte dalla cd. Legge Biagi (d.lgs. 276/2003- artt. da 61 a 69 bis) recanti la disciplina dei contratti di collaborazione a progetto (cd. co.co.pro.) e la loro trasformazione, a decorrere dal 1° gennaio 2016, in contratti di lavoro subordinato, nell’ambito dei rapporti di lavoro flessibile stipulati con le pubbliche amministrazioni non è stata disposta l’abrogazione dell’articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001, quanto piuttosto è stato previsto un periodo (decorrente dalla data di entrata in vigore del d.lgs. 81/2015 sino al 31 dicembre 2016) nel quale il legislatore è chiamato a rivedere le 5 predette tipologie, allo scadere del quale scatta il divieto di utilizzare anche per le pubbliche amministrazioni contratti di collaborazione coordinata e continuativa. Da tali premesse discende che i contratti di collaborazione stipulati dalle pubbliche amministrazioni nel predetto periodo di riordino della disciplina in materia di rapporti di lavoro flessibile e sino alla data del 31.12.2016 possono essere legittimamente stipulati, sempre che ricorrano tutti i presupposti di legittimità fissato nell’articolo 7, comma 6, d.lgs. 165/2001".
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