sabato 9 luglio 2016

IL CAPO DI GABINETTO DEI COMUNI

In alcuni Comuni di grandi dimensioni e in particolare nelle Città metropolitane, sono state approvate delle modifiche ai regolamenti degli uffici creando delle macrostrutture per assistere meglio in Sindaco data la complessità della nuova organizzazione.
In particolare la Giunta del Comune di Roma con una deliberazione : n. 384/2013, ha proceduto all' approvazione del nuovo assetto della macrostruttura capitolina e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi di Roma Capitale.
Su questo tema nei giorni passati si è fatto un gran parlare a motivo della scelta della persona indicata a livello fiduciario per svolgere il ruolo di Capo di gabinetto.
All'art. 8 della citata deliberazione si legge che il Gabinetto del Sindaco coadiuva il Sindaco nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti (è evidente che Statuto e regolamenti non possono travalicare la legge).
Il comma 2 prevede che il Capo di Gabinetto viene nominato dal Sindaco e che è assunto con contratto a tempo determinato per la durata massima corrispondente al mandato amministrativo previa delibera della Giunta che ne stabilisce il trattamento economico.
Il comma 3 dice che il Capo di gabinetto assiste alle sedute della giunta con funzioni consultive e referenti.
Il comma 5 dell'art. 8 stabilisce che il Gabinetto del Sindaco esercita le funzioni di cui all'art. 90 del TUEL. Nè il regolamento avrebbe potuto scrivere qualcosa di diverso.
Il problema come si comprende riveste carattere di generalità.
In proposito esiste una vasta giurisprudenza. 
Al personale dello staff è precluso lo svolgimento di compiti di gestione (Corte dei conti, I Sezione centrale, Sentenza n. 785/2012 secondo cui “l’incarico ex articolo 90 non può negli effetti andare a sovrapporsi a competenze gestionali ed istituzionali dell'ente. Se così il legislatore avesse voluto, si sarebbe espresso in maniera completamente diversa e non avrebbe affatto fatto riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo dell'autorità politica”).
Pertanto anche nel caso in cui nel contratto individuale di lavoro il trattamento economico sia parametrato a quello dirigenziale (comma 3-bis dell’art. 90 del TUEL introdotto dall’art. 11 comma 4 del D.L. 90/2014 convertito con legge n. 114/2014), in ogni caso non è consentito l’inquadramento dirigenziale ex art. 110 del TUEL in quanto ciò contrasta proprio con la configurazione degli uffici di staff.(Corte dei conti Sezione di Controllo per la Lombardia, Parere n.43/2007 e Sezione di Controllo del Piemonte, Parere n. 313/2013). 



Nessun commento:

Posta un commento