venerdì 21 luglio 2017

RIFORMA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – DIRIGENZA SANITARIA

Il Consiglio dei Ministri il 21 luglio ha approvato tra l'altro una ulteriore riforma del sistema di nomina dei Direttori generali delle Aziende sanitarie introducendo delle disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all’articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta della Ministra per la semplificazione e la pubblica amministrazione Maria Anna Madia, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che, in attuazione della legge delega per la riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), detta disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria.
Il provvedimento interviene sulla disciplina riguardante il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché di direttore dei servizi socio-sanitari, ove previsto dalla legislazione regionale.
Nello specifico, si conferma l’elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale, stabilendo i principi fondamentali e uniformi validi ai fini dell’attribuzione del punteggio da parte della Commissione. In particolare, viene precisato che:
a)una volta individuati gli idonei appartenenti all’albo nazionale, la valutazione dei candidati è effettuata dalla Commissione regionale, nell’ambito della procedura regionale, “per titoli e colloquio”;
b)la nomina della Commissione regionale è demandata al Presidente della Regione;
c)le modalità e i criteri della valutazione vengono definiti dalle Regioni, tenendo conto che, in ogni caso, le Regioni possono dettare ulteriori “modalità e criteri di selezione” al fine di individuare il candidato più idoneo a ricoprire l’incarico che si intende attribuire;
d)nell’ipotesi di decadenza e di mancata conferma dell’incarico, le Regioni possano procedere alla nuova nomina oltre che con la procedura prevista dal decreto legislativo 171/2016, anche mediante l’utilizzo degli altri nominativi inseriti nella rosa di candidati, purché si tratti di una selezione svolta in data non antecedente agli ultimi tre anni e che comunque, in ogni caso, i candidati della rosa risultino ancora inseriti nell’elenco nazionale.
Si dispone, infine, l’ampliamento da sessanta a novanta giorni del termine entro il quale la Regione procede alla verifica dei risultati aziendali conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi di ciascun direttore generale.
Il testo ha ottenuto l’intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e i pareri favorevoli della Conferenza Unificata, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari.

Nessun commento:

Posta un commento