L' Art. 65-bis. del D.L. n.50 del 24 aprile 2017, convertito con legge n. 96 del 21 giugno scorso ha previsto la modifica all'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 stabilendo quanto segue:
All'articolo 3, comma 1, lettera c) , del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili» sono sostituite dalle seguenti: «ne consentano anche il mutamento delle destinazioni d’uso purché con tali elementi compatibili, nonché conformi a quelle previste dallo strumento urbanistico generale e dai relativi piani attuativi».
Si tratta, secondo gli esperti, di una norma che aprirebbe ai cambiamenti di destinazione d'uso anche all'interno dei centri storici.
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