venerdì 7 luglio 2017

SABAUDIA: IL CONTRATTO DELL'AUTO BLU

Nei giorni scorsi ha destato grande clamore un servizio del quotidiano "La Repubblica" sul problema delle auto blu.
Secondo l'autore dell'articolo il vero boom delle auto di servizio e blu è nei Comuni: "si moltiplicano man mano che i censimenti si fanno più approfonditi. Nel 2016 siamo arrivati a quota 16 mila, quasi il doppio rispetto all'anno precedente e al numero dei municipi che sono circa 8 mila. Senza contare che il panorama dell'auto di servizio non è ancora tutto delineato perché i municipi sono riluttanti e quelli che hanno denunciato il numero delle proprie auto è ancora solo il 60,6 per cento".
Sul sito dell'ANCI sono insorti molti sindaci che si sono sentiti accusati ingiustamente e che si sono affrettati a smentire i dati riportati.
Peraltro il problema è senza dubbio diffuso e duro da estirpare.
Per quanto riguarda Sabaudia sin dal 2011 fu presentata una interrogazione  atteso che con la determinazione n. 81 in data 15 luglio 2011 ( Reg. Gen. N. 1192 del 27 settembre )  il responsabile del Settore Economato aveva  provveduto ad indire una procedura ristretta  per l’affidamento del noleggio di una autovettura, individuando preventivamente il modello  Alfa Romeo 159 II 2.0 JTDM 170 CV Distinctive, questo benché il Governo già all'epoca avesse emanato norme atte  a razionalizzare le spese  generali ed a contenere i costi riducendo anche le spese di rappresentanza, ponendo particolare attenzione alle c.d auto blu.  
Nella fattispecie con la interrogazione veniva sottolineato come con la determinazione 1192/2011   fossero state  violate le seguenti disposizioni
a) Anziché utilizzare, come previsto dalla legge, la convenzione CONSIP ( ove erano disponibili autovetture idonee a costi contenuti  )  era stato stabilito di indire una gara.
b) La gara era stata  indetta indicando la marca ed il modello, in violazione del Dlgs 163/2006  e successive modificazioni ed integrazioni;
c) La cilindrata prevista era superiore ai 1600 cc. in contrasto con quanto previsto dall’art. 2 comma 1 della L. 111/2011.
d) L. 122/2010 che  prevede, tra l’altro il contenimento della spesa  per autovetture  entro l’80%  di quella sostenuta nel 2009 (art. 6 comma 13 ), senza che sia fatta menzione nell’atto in questione, mentre in continuazione vengono acquistate nuove autovetture per la  polizia locale;
e) l’atto era privo di indicazione del costo presunto e dell’impegno di spesa per cui è da considerare nullo;
f) l’atto benché  adottato il 15  luglio, fu stranamente  pubblicato solo in data 27 settembre e ciò benché il Settore Bilancio avesse apposto il visto di regolarità contabile lo stesso 15 luglio, con raro esempio di efficienza;
A seguito dell'interrogazione fu modificato il modello dell’auto in una Lancia Delta, sia perché quella scelta inizialmente non era più in produzione, sia per ridurre la cilindrata a quella consentita;
Peraltro detta autovettura era disponibile tra quelle in convenzione CONSIP per cui non era giustificato il ricorso ad altra procedura.
Nel corso degli anni il contratto di noleggio, sia pur con alcune modifiche è stato rinnovato.
Ora si pone il problema. 

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