venerdì 21 luglio 2017

INCOMPATIBILE LA CARICA DI SINDACO CON QUELLA DI DIRIGENTE IN UNA SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA REGIONALE

Una sentenza del Tribunale del lavoro di Milano (n. 2084/2017) stabilisce che l’elezione a sindaco nella propria città è incompatibile con l’incarico di dirigente in una società a partecipazione pubblica di livello regionale. 
Ce ne informa il quotidiano economico, giuridico e politico "Italia Oggi". 
La vicenda secondo il giornale "...avrebbe riguardato un dirigente di una nota società in controllo pubblico regionale attiva nel mercato delle concessioni autostradali, che aveva contestato al proprio dipendente l’incompatibilità tra la neocarica di sindaco di un comune della regione Lombardia e il ruolo dirigenziale rivestito in azienda da ben prima, ai sensi dell’art. 12 del dlgs 39 del 2013 in materia di «inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico». Ai sensi della norma gli «incarichi dirigenziali, interni e esterni negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale» sono incompatibili con l’assunzione e il mantenimento, nel corso dell’incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio comunale di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.
Preliminarmente, la società in controllo pubblico aveva rivolto all’Autorità nazionale anticorruzione una richiesta di parere, che l’Anac ha puntualmente reso confermando le giuste perplessità dell’azienda sulla sussistenza della incompatibilità tra le due distinte situazioni giuridiche soggettive in capo al dirigente....
...OMISSIS....
Sebbene non siano ancora state depositate le motivazioni del provvedimento di rigetto, il tribunale del lavoro sembra aver aderito a una interpretazione della normativa anticorruzione secondo cui la ratio della stessa è da intendersi finalizzata ad evitare l’insorgere di fenomeni corruttivi nella p.a. (e nelle società in controllo pubblico), i quali non sono legati necessariamente alla concreta sussistenza di poteri di spesa in capo al dirigente, ma vanno valutati complessivamente con riferimento al grado di autonomia concesso al lavoratore in qualità di dirigente"
Una sentenza che farà rumore.....

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