sabato 29 luglio 2017

PER LE DONAZIONI SERVE SEMPRE IL NOTAIO ?

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite è tornata ad occuparsi dell'annoso problema delle donazioni.
Si trattava del caso di una donazione in danaro effettuata mediante operazione bancaria.
La Corte ha ritenuto che il regime formale della forma solenne (fuori dai casi di donazione di modico valore di cosa mobile, dove, ai sensi dell'art. 783 cod. civ., la forma è sostituita dalla traditio) è esclusivamente proprio della donazione tipica, e risponde a finalità preventive a tutela del donante, per evitargli scelte affrettate e poco ponderate, volendosi circondare di particolari cautele la determinazione con la quale un soggetto decide di spogliarsi, senza corrispettivo, dei suoi beni. Per la validità delle donazioni indirette, invece, non è richiesta la forma dell'atto pubblico, essendo sufficiente l'osservanza delle forme prescritte per il negozio tipico utilizzato per realizzare lo scopo di liberalità, dato che l'art. 809 cod. civ., nello stabilire le norme sulle donazioni applicabili agli altri atti di liberalità realizzati con negozi diversi da quelli previsti dall'art. 769 cod. civ., non richiama l'art. 782 cod. civ., che prescrive l'atto pubblico per la donazione (Cass., Sez. III, 11 ottobre 1978, n. 4550; Cass., Sez. II, 16 marzo 2004, n. 5333; Cass., Sez. I, 5 giugno 2013, n. 14197). 
La questione non si pone solamente per le liberalità tra privati ma anche nel caso in cui un privato desideri fare una donazione ad un ente in quanto un errore nella procedura potrebbe portare altri interessati (parenti) ad impugnare l'atto.

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