Ancora una sentenza della Corte dei conti per inchiodare alle loro responsabilità quegli amministratori o funzionari che dispongono delle spese senza assumere preventivamente l'impegno di spesa.
Con la sentenza n. 133/2017 la Sezione giurisdizionale della Toscana della Corte dei conti ha inchiodato un ex Sindaco con la seguente motivazione.
"Infatti nell’ ordinamento degli enti locali le obbligazioni contratte per acquisto di beni e servizi senza atto di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio ovvero senza attestazione di copertura finanziaria non vincolano l’Amministrazione, bensì intercorrono tra il terzo e l’amministratore o funzionario che le ha stipulate e/o ne ha consentito l’esecuzione (art. 23 D.L. n. 66/1989, riprodotto nell’ art. 37 D.Lgs. 77/1995 e nell’ art. 191 D.Lgs. n.267/2000), né vi è una parte “riconoscibile” o “riconosciuta” da parte dell’Ente che avrebbe potuto sanare l’assenza dell’atto di impegno con esperibilità da parte del privato di un’azione di indebito arricchimento antecedentemente non consentita (cfr. Sez. I Centr. 27 marzo 2008 n. 7966)"
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