domenica 2 luglio 2017

GLI ELETTI E I TITOLARI DI INCARICHI POLITICI DEVONO DEPOSITARE IN COMUNE LE LORO DICHIARAZIONI DEI REDDITI E I LORO DATI PATRIMONIALI

L’art. 14 del d.lgs. 33/2013, come modificato dall’art. 13 del d.lgs. 97/2016, disciplina gli obblighi di trasparenza riguardanti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche. 
Debbono essere pubblicate sul sito internet, per ciascuno dei membri della Giunta (quindi compreso il Sindaco) e del Consiglio, le dichiarazioni dei dati di reddito e di patrimonio con particolare riferimento ai redditi annualmente dichiarati; i beni immobili e mobili registrati posseduti; le partecipazioni in società quotate e non quotate; la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato, o in altre utilità finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, SICAV o intestazioni fiduciarie, così come previsto dall’art. 41 bis del T.U., aggiunto dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 3, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, come modificata dalla legge di conversione 7 dicembre 2012, n. 213.
I dati devono essere pubblicati entro tre mesi dalla elezione, dalla nomina o dal conferimento dell'incarico e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell'incarico o del mandato. Decorsi detti termini, i relativi dati e documenti sono accessibili.
Si tratta di adempimenti che sono stati introdotti al fine di poter verificare il patrimonio posseduto dagli amministratori prima e dopo la fine del mandato; è evidente che il Sindaco debba essere il primo a provvedere, sollecitando anche tutta la Giunta ed i Consiglieri a mettersi in regola per presentarsi in maniera consona ai cittadini.
Le disposizioni dell’art. 14 rivestono un particolare rilievo, tenuto conto dell’intento perseguito dal legislatore di rafforzare il regime di trasparenza. 
Risulta, infatti, ampliato in modo significativo il novero dei soggetti interessati, con l’evidente finalità di rendere conoscibili le informazioni specificate dalla norma con riferimento a tutte le figure che a vario titolo ricoprono ruoli di vertice cui sono attribuite competenze di indirizzo generale, politico-amministrativo o di gestione e di amministrazione attiva. 
La disposizione di cui al comma 1 dell’art. 14 è prettamente rivolta ai titolari di incarichi politici, anche non di carattere elettivo, di Stato, Regioni e Enti locali tenuti a pubblicare i dati previsti dalle lett. da a) ad f) del medesimo comma. Risultano ora destinatari degli obblighi tutti i soggetti 5 che partecipano, sia in via elettiva che di nomina, a organi politici di livello statale, regionale e locale.
Qui trovate le delibere dell'ANAC
ANAC CONSIGLIO DELIBERA 641/2017
ANAC CONSIGLIO DELIBERA 241/2017

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