sabato 8 luglio 2017

CONDANNATO UN SINDACO CHE AVEVA FATTO PUBBLICARE UN PROPRIO LIBRO A SPESE DEL COMUNE

La Corte dei conti, sezione Giurisdizionale della Toscana con la sentenza n. 133/2017 ha ritenuto responsabile di danno erariale un Sindaco per aver dato alle stampe un proprio volume ponendo il costo a carico del Comune.
Dalla sentenza leggiamo: "Tuttavia in ogni caso la finalità istituzionale disegnata dal quadro normativo suddetto è stata implementata dal convenuto con un uso scorretto delle risorse finanziarie e con consequenziale danno erariale per avere il soggetto convenuto violato l’iter formale giuridico contabile destinato ad esitare nel previo impegno di spesa, siccome è confermato dalla nota del segretario comunale del 23 ottobre 2014, il quale confermava che non risultavano agli atti del Comune impegni di spesa inerenti l’ acquisto del libro di cui si tratta. In altri termini il convenuto ha assunto, con condotta gravemente colposa, un’iniziativa che non solo può qualificarsi estranea alle finalità istituzionali assegnate dalla legge, in conseguenza della decisione di impegnare i fondi pubblici per la pubblicazione del volume in assenza dei presupposti previsti dalla richiamata normativa, ma ha agito anche in assenza di un impegno di spesa violando i doverosi passaggi procedurali giuscontabili comportamento sanzionato sistematicamente dalla giurisprudenza contabile (cfr. Sez. I Centr. 18 gennaio 2016 n.22 e Sez. II Centr. 5 aprile 2002 n.114), con consequenziale assunzione di un debito fuori bilancio causativo di un danno erariale. Pertanto, vista la ritenuta responsabilità per i menzionati motivi, gli oneri sostenuti dal Comune costituiscono danno erariale in quanto i relativi oneri non potevano essere posti a carico del Comune e devono essere rifusi dal convenuto che ha adottato l’iniziativa in questione: cfr. Sezione giurisdizionale Trentino Alto Adige 13 maggio 2015 n. 14. 
Indiscusso il rapporto di servizio sussistente per il sindaco Pellegrini, il danno erariale deriva e si configura definitivamente in forza del decreto ingiuntivo n. 36/2013 la cui cogenza esclude ogni responsabilità di coloro che espressero voto favorevole alla adozione della citata delibera n. 49/2014. 
Osserva correttamente la parte attorea che il vincolo giuridico derivante dall’ obbligazione (di pagamento del corrispettivo) contratta nei confronti della *** Editore, sarebbe gravato, come per legge, sul sig. *** se vi fosse stata opposizione al decreto ingiuntivo in modo da impedire allo stesso di divenire definitivo con traslazione dei costi sul bilancio pubblico. 
Infatti nell’ ordinamento degli enti locali le obbligazioni contratte per acquisto di beni e servizi senza atto di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio ovvero senza attestazione di copertura finanziaria non vincolano l’Amministrazione, bensì intercorrono tra il terzo e l’amministratore o funzionario che le ha stipulate e/o ne ha consentito l’esecuzione (art. 23 D.L. n. 66/1989, riprodotto nell’ art. 37 D.Lgs. 77/1995 e nell’ art. 191 D.Lgs. n.267/2000), né vi è una parte “riconoscibile” o “riconosciuta” da parte dell’Ente che avrebbe potuto sanare l’assenza dell’atto di impegno con esperibilità da parte del privato di un’azione di indebito arricchimento antecedentemente non consentita (cfr. Sez. I Centr. 27 marzo 2008 n. 7966). 
Va, pertanto, dichiarato danno ingiusto il pagamento – a titolo di debito fuori bilancio - delle somme richieste per prestazioni non collegate all’esercizio di funzioni o servizi di competenza dell’ente e delle somme cui non corrisponda un “arricchimento” dell’ente ai sensi dell’art. 2041 c.c.. 
Il danno erariale, sotto il profilo dell’efficienza causale, va attribuito all’odierno convenuto in quanto autore della condotta del tutto difforme dalla normativa vigente.
CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE TOSCANA N. 133/2017

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