giovedì 6 luglio 2017

LE NORME SULLA CONCLUSIONE DEI LAVORI SONO TASSATIVE

Il permesso a costruire ha un termine fissato per legge.
Alcuni Comuni concedono proroghe per casi che non sono previsti.
Ora il TAR del Veneto, Venezia, ha pronunciato una interessante sentenza 652/2017 e tra le motivazioni leggiamo:
"In base all'art. 15 del D.P.R. n. 380/2001, i termini entro i quali i lavori si devono iniziare o concludere possono esser prorogati con provvedimento motivato solo per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire o in considerazione della mole dell'opera da realizzare o di particolari sue caratteristiche tecnico-costruttive o di difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all'inizio dei lavori.
Nel caso di specie la proroga del permesso di costruire è stata richiesta e concessa in relazione a "sopravvenute difficoltà economiche familiari non prevedibili al momento del rilascio del titolo autorizzativo".
Si tratta all'evidenza di fattispecie non prevista dal citato articolo 15 del d.p.r. n° 380 del 2001, con conseguente illegittimità del provvedimento impugnato (per l'illegittimità di provvedimenti di proroga motivati in relazione a situazioni di crisi economica vedasi Consiglio di Stato IV n° 1520 del 2016).
L'annullamento, in accoglimento del ricorso, del provvedimento con cui è stato prorogato il termine di inizio dei lavori, determina l'improcedibilità del ricorso nella parte in cui è stato impugnato il permesso di costruire, rilasciato in data 26 Marzo 2015, il cui termine di inizio lavori è stato prorogato.
Infatti i lavori, non essendo stati iniziati entro l'anno dal rilascio del permesso di costruire originario ossia entro l'anno a decorrere dal 26 Marzo 2015, non possono più essere eseguiti".

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