giovedì 20 luglio 2017

LA PROPOSTA DI MODIFICA DEL TUEL IN DISCUSSIONE ALLA CAMERA

La Commissione Affari costituzionali della Camera da tempo ha iniziato l'esame delle proposte di legge di modifica del Testo unico degli enti locali  nella seduta del 20 luglio ha approvato le modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ora si arrivati ad una unificazione dei vari testi  (C. 184 Pisicchio, C. 230 Peluffo, C. 666 Oliverio, C. 742 Francesco Sanna, C. 1029 Rigoni, C. 1200 Caon, C. 2289 Laffranco, C. 4002 Parisi e C. 4188 Menorello).
PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE
CAPO I 
Modifiche al sistema di elezione del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
Art. 1.
  1. All'articolo 72 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al comma 4, le parole: «la maggioranza assoluta» sono sostituite dalle seguenti: «il quaranta per cento più uno».
Art. 2.
  1. All'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 7, le parole: «e che non appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato tale soglia» sono soppresse; 
   b) al comma 9, le parole: «di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «di quelle che abbiano ottenuto almeno il 3 per cento dei voti validi»; 
   c) il comma 10 è sostituito dal seguente: 
  «10. Nel caso in cui la lista o il gruppo di liste collegato al candidato proclamato sindaco non abbia già conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnata loro tale percentuale di seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o ai gruppi di liste collegate ai sensi del citato comma 8».
CAPO II 
Altre disposizioni.
Art. 3.
1. All'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) i commi 1, 2 e 3 sono abrogati; 
   b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Divieti di nomina nella giunta comunale e provinciale».
Art. 4.
1. I partiti, movimenti o gruppi politici organizzati che siano iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere al momento della convocazione dei comizi elettorali, per la presentazione delle liste di candidati in occasione di consultazioni per l'elezione dei sindaco e del consiglio comunale, in luogo delle sottoscrizioni, possono depositare una cauzione pecuniaria di entità stabilita con apposito decreto del Ministro dell'interno. Con tale decreto sono fissati anche i casi e le modalità di rimborso della cauzione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai partiti, movimenti o gruppi politici organizzati non iscritti nel registro di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, che siano costituiti in gruppo consiliare nei consigli comunali chiamati al rinnovo.
Art. 5.
1. All'articolo 3 della legge 25 marzo 1993, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al comma 1: 
    1) alla lettera a), le parole: «1.000 e da non più di 1.500» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 e da non più di 3.000»; 
    2) alla lettera b), le parole: «500 e da non più di 1.000» sono sostituite dalle seguenti: «1.000 e da non più di 2.000»; 
    3) alla lettera c), le parole: «350 e da non più di 700» sono sostituite dalle seguenti: «700 e da non più di 1.400»; 
    4) alla lettera d), le parole: «200 e da non più di 400» sono sostituite dalle seguenti: «400 e da non più di 800»; 
    5) alla lettera e), le parole: «175 e da non più di 350» sono sostituite dalle seguenti: «350 e da non più di 700»; 
    6) alla lettera f), le parole: «100 e da non più di 200» sono sostituite dalle seguenti: «150 e da non più di 300»; 
    7) alla lettera g), le parole: «60 e da non più di 120» sono sostituite dalle seguenti: «100 e da non più di 200»; 
    8) alla lettera h), le parole: «30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001» sono sostituite dalle seguenti: «50 e da non più di 100 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 1.001»; 
    9) alla lettera i), le parole: «tra 1.000 e 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «tra 500 e 1.000»; 
   b) al comma 2, le parole: «1.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «500 abitanti».

Art. 6.
1. All'articolo 14, comma 1, della legge 21 marzo 1990, n. 53, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri metropolitani, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali».


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