sabato 29 luglio 2017

IL SINDACO NON PUO' REVOCARE GLI ASSESSORI A PROPRIO PIACIMENTO

E' stata pubblicata in questi giorni una interessante sentenza della Corte di Cassazione in merito alla revoca degli assessori da parte del Sindaco.
Secondo i Collegio è fuori di dubbio che il Sindaco sia legittimato alla revoca della delega al singolo assessore componente la Giunta dal medesimo presieduta, da disporre con comunicazione motivata al Consiglio comunale a norma dell'art. 46, comma 4, del d.lgs. del 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L. - Testo Unico degli Enti Locali). 
Nondimeno, come affermato anche dal Consiglio di Stato, la revoca di un singolo assessore da parte del Sindaco può basarsi sulle più ampie valutazioni di opportunità politico-amministrativa rimesse in via esclusiva a quest'ultimo, ma non può trasmodare in una sorta di prerogativa arbitraria, da utilizzare all'occorrenza per "regolare i conti" con esponenti politici sgraditi, a tutto detrimento dei requisiti minimi di stabilità della giunta comunale e delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo nei confronti dell'amministrazione locale attribuite a questo organo dall'ordinamento degli enti locali (Cons. di Stato, Sez. 5, 19/1/2017, n. 215; Sez. 5, 5/12/2012 n. 6228). 
In altri termini, il provvedimento di revoca dell'incarico ad un assessore può basarsi su ragioni afferenti ai rapporti politici all'interno della maggioranza consiliare e sulle eventuali ripercussioni sul rapporto fiduciario che deve sempre permanere tra il primo cittadino e la Giunta comunale (come definito dall'art. 48, comma 1, T.U.E.L., secondo cui il primo è organo rappresentativo dell'ente locale a diretta investitura popolare e la seconda è chiamata a "collaborare" con esso). 
Tuttavia, siffatto potere di revoca, sia pure discrezionale e collegato al permanere del rapporto fiduciario fra il Sindaco ed i propri assessori in seno all'ente territoriale, non può non connettersi alla realizzazione dell'interesse - di carattere generale - della comunità locale, e di certo non può essere asservito al perseguimento di uno scopo diverso da quello pubblicistico, segnatamente, per piegare la volontà degli assessori ai fini dell'adozione di una delibera rispondente agli interessi personali e particolari del primo cittadino. In tale caso, l'esercizio del potere discrezionale di revoca della delega all'assessore, rectius, la minaccia di avvalersi di tale facoltà prescinde da ragioni di natura politico-amministrativa e costituisce strumento di pressione al fine di indurre il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione. 
Il testo completo della sentenza lo trovate qui

1 commento:

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