Molti pensano che le sanzioni previste oggi dal Testo Unico degli Enti Locali siano solo un pro forma e che poi non succeda nulla.
Il Ministero dell'Interno ha pubblicato in questi giorni l'elenco dei Comuni sanzionati ai sensi del comma 723, lettera a) dell’art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il quale stabilisce che, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 710 del medesimo art. 1, l’ente locale inadempiente è assoggettato, nell’anno successivo a quello dell’inadempienza, ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all’importo corrispondente allo scostamento registrato;
Com'è noto il comma 463, dell’art. 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, ha disposto che a decorrere dall’anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015, restando fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui al comma 710 del citato articolo 1, nonché l’applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016 di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 728 a 732 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015.
Pertanto in base alla nota n. 148281 dell’11 luglio 2017 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’economia e finanze, con la quale è stato trasmesso, tra l’altro, per l’applicazione della sanzione di cui al citato comma 723, lettera a), l’elenco dei comuni non rispettosi del pareggio di bilancio 2016 alla data del 30 giugno 2017, con l’indicazione della differenza fra l’obiettivo assegnato e il saldo tra le entrate e le spese finali valide ai fini del saldo di finanza pubblica il Ministero ha ritenuto di dover provvedere all’applicazione, nei confronti dei comuni non rispettosi del pareggio di bilancio 2016, della sanzione di cui al medesimo comma 723, lettera a) dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015.
Come si vede non sono molti i Comuni ma purtroppo le somme in alcuni casi sono rilevanti...Ma chi paga ?
Nessun commento:
Posta un commento