venerdì 7 luglio 2017

IL REGOLAMENTO UE PER LA REGISTRAZIONE, VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

Non si può parlare di ambiente senza parlare della European Chemical Agency (ECHA) e del Regolamento europeo REACH (abbreviazione di Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, ossia registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche per la registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche entrato in vigore il 1° giugno 2007 ed adottato per migliorare la protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente dai rischi delle sostanze chimiche, stimolando nello stesso tempo la competitività dell'industria chimica europea. 
Il regolamento promuove altresì metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano allo scopo di ridurre il numero di test effettuati sugli animali. 
In linea di principio, il regolamento REACH si applica a tutte le sostanze chimiche: non solo a quelle utilizzate nei processi industriali, quindi, ma anche a quelle che vengono adoperate quotidianamente, ad esempio nei detergenti o nelle vernici, e quelle presenti in articoli come gli abiti, i mobili e gli elettrodomestici. Il regolamento, quindi, interessa la maggior parte delle aziende di tutta Europa. 
Il regolamento REACH attribuisce alle aziende l'onere della prova, per cui le aziende, a norma del regolamento, devono identificare e gestire i rischi collegati alle sostanze che producono e vendono nell’Unione europea, dimostrare all’ECHA come utilizzare tali sostanze senza correre rischi e informare gli utenti delle misure di gestione dei rischi. Se tali rischi non sono gestibili, le autorità hanno la facoltà di imporre varie limitazioni all'uso delle sostanze e nel lungo termine le sostanze più pericolose devono essere sostituite con sostanze meno pericolose.
Il regolamento REACH interessa una vasta gamma di aziende appartenenti a numerosi settori, anche quelle che potrebbero non ritenersi interessate dalle problematiche relative alle sostanze chimiche.
In generale, in base al regolamento REACH le aziende possono ricoprire i seguenti ruoli:
Fabbricante: azienda che produce sostanze chimiche per interno o a scopo di forniture esterne (anche in caso di esportazione), che probabilmente deve assumersi importanti responsabilità ai sensi del regolamento REACH. 
Importatore: chi acquista beni al di fuori dell'UE o del SEE, che probabilmente dovrà assumersi alcune responsabilità ai sensi del regolamento REACH. Gli articoli interessati possono essere singole sostanze chimiche, miscele destinate alla rivendita o prodotti finiti, ad esempio abiti, mobili o articoli in plastica. 
Utilizzatore a valle: la maggior parte delle aziende usa sostanze chimiche, a volte senza rendersene conto, per cui è opportuno controllare i propri obblighi nel caso in cui l'attività industriale o professionale implichi la manipolazione di sostanze chimiche, in quanto è possibile che il regolamento REACH imponga l'assunzione di precise responsabilità.
REGOLAMENTO REACH

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