Torno sull'argomento del 5x1000 perché sulla G.U. 166 del 18 luglio è stato pubblicato il D.lgs 111 del 3 luglio che Disciplina dell’istituto del cinque per mille
dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a
norma dell’articolo 9, comma 1, lettere c) e d),
della legge 6 giugno 2016, n. 106. In particolare viene disposto che per ciascun esercizio finanziario, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d’imposta precedente, una quota pari al cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche è destinata, in base alla scelta del contribuente, alle seguenti finalità:
a) sostegno degli enti di cui all’articolo 1 della legge, iscritti nel Registro previsto dall’articolo 4, comma 1, lettera m) , della medesima legge;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente;
e) sostegno delle associazioni sportive dilettantistiche, riconosciute ai fini sportivi dal Comitato olimpico nazionale italiano a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) , hanno effetto a decorrere dall’anno successivo a quello di operatività del Registro; fino a tale anno la quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche continua ad essere destinata al sostegno degli enti di cui all’articolo 2, comma 4 -novies , lettera a) , del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73. 3. Resta ferma la destinazione della quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici di cui all’articolo 23, comma 46, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
I beneficiari del riparto del contributo (quindi anche i Comuni) hanno l’obbligo di redigere un apposito rendiconto, entro un anno dalla ricezione delle somme, e trasmetterlo all'amministrazione erogatrice entro i successivi trenta giorni, accompagnato da una relazione illustrativa, dal quale risultino in modo chiaro, trasparente e dettagliato la destinazione e l’utilizzo delle somme percepite. Gli stessi beneficiari hanno, altresì, l’obbligo di pubblicare sul proprio sito web, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 1, gli importi percepiti ed il rendiconto di cui al comma 1, dandone comunicazione all’amministrazione erogatrice entro i successivi sette giorni. 3. Nel caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 2, l’amministrazione erogatrice diffida il beneficiario ad effettuare la citata pubblicazione assegnando un termine di 30 giorni ed in caso di inerzia provvede all’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 25 per cento del contributo percepito, i cui proventi affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato, secondo le modalità definite nel decreto di cui all’articolo 4.
Ciascuna amministrazione erogatrice pubblica, entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito web, gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo, con l’indicazione del relativo importo, nonché il link al rendiconto pubblicato sul sito web del beneficiario provvedendovi entro 30 giorni dall’acquisizione degli elementi informativi di cui al comma 2.
In caso di violazione degli obblighi di pubblicazione di cui al comma 4, a carico di ciascuna amministrazione erogatrice si applicano le sanzioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 che coinvolgono la valutazione negativa del funzionario responsabile e anche sanzioni pecuniarie.
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