Con una Circolare del 13 luglio 2017 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2017) il Ministero dell'Interno ha emanato "Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità
pubblica in occasione dell’accensione di fuochi
artificiali autorizzata ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S.
- Fuochi acquatici - Emissioni sonore".
Si tratta di un provvedimento molto atteso al fine di porre delle regole in una materia che può presentare molti rischi.
RIPORTO QUI ALCUNI PASSAGGI:
Con riferimento ai fuochi acquatici, appare opportuno
ricordare quanto previsto dalla vigente norma europea
EN16261-1 che definisce il fuoco acquatico quale «fuoco
di artificio progettato per galleggiare sopra o in prossimità
della superficie d’acqua per mezzo di un dispositivo di
galleggiamento, o da solo, e per funzionare sopra o sotto
la superficie dell’acqua».
Questi artifici vengono lanciati in acqua con tiri parabolici da mortai, che possono essere montati a terra o su
postazioni galleggianti. La distanza tra il punto di sparo ed il punto di funzionamento in acqua viene definita «gittata»,
parametro che deve essere obbligatoriamente riportato in etichetta, insieme all’inclinazione del mortaio. La lunghezza
del mortaio, che influenza la gittata, può essere riportata nella medesima etichetta o nelle istruzioni di impiego che
accompagnano l’articolo pirotecnico.
Distanze di sicurezza .
In primo luogo, occorre tener presente che, ove possibile, è opportuno autorizzare, in via prioritaria, siti che
consentano lanci in direzione opposta al pubblico per garantire una maggior tutela della pubblica incolumità. Al riguardo,
si precisa che un lancio si considera «in direzione opposta al pubblico» quando, oltre al verso direzionato in
senso opposto al pubblico, la traiettoria di lancio è perpendicolare rispetto alla linea ideale occupata dal pubblico, con
un’oscillazione massima di 45 gradi, calcolata rispetto alla perpendicolare stessa.
In tale caso, trovano applicazione le disposizioni fornite con le precedenti circolari dell’11 gennaio 2001 e del
20 maggio 2014, ad eccezione, per evidenti motivi, del vincolo dell’inclinazione dei mortai che, in tale circostanza,
dovrà essere quella prevista dal fabbricante dell’articolo pirotecnico per conseguire la gittata desiderata.
Gli altri lanci, sia da terra che da postazione galleggiante, al di fuori del settore di 90 gradi (45 gradi + 45 gradi)
devono essere tutti considerati, ai fini dell’applicazione delle distanze di sicurezza, nella direzione del pubblico.
Tale precauzione si rende necessaria per creare una zona di sicurezza che possa efficacemente tutelare gli spettatori
in caso di imprevisto, come rotazioni della postazione galleggiante o della rastrelliera. Come già disposto in passato, lo spettacolo può aver
luogo solo se le condizioni metereologiche non siano avverse
o comunque tali da pregiudicare che lo svolgimento
dello stesso avvenga in modalità di assoluta sicurezza. A
tal fine, si ribadisce che l’osservanza di tutte le cautele
per un corretto allestimento dello spettacolo è sotto la responsabilità
del pirotecnico, cui spetta anche il compito
di valutare la presenza del vento e del moto ondoso, stabilendo
eventuali limitazioni nei tiri o maggiori distanze
di sicurezza.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che gli articoli
pirotecnici muniti della marcatura CE vengono testati
per verificare le prestazioni con condizioni di vento non
superiore ai 5 m/s e codeste autorità potranno tener conto
di tale specifica tecnica per disporre in fase di rilascio
dell’autorizzazione, a mente dell’art. 9 del T.U.L.P.S.,
ogni eventuale prescrizione cautelativa in ordine alle condizioni
ambientali.
Nel caso di impiego di postazioni di lancio galleggianti,
occorre verificare se le stesse, utilizzate in mare o in
uno specchio d’acqua interno, siano idonee al trasporto
(se adibite anche a tale scopo) ed allo sparo di fuochi artificiali.
Le citate postazioni galleggianti devono essere,
altresì, dotate di idonei sistemi di ancoraggio delle attrezzature
di lancio, come cinte e guide.
Con particolare riguardo alla valutazione delle emissioni
sonore, si illustrano i riferimenti normativi da applicarsi,
in via generale, per gli spettacoli pirotecnici che
devono rispettare le seguenti prescrizioni.
Come noto, la direttiva 2013/29/UE, recepita dal decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123, stabilisce i requisiti
di sicurezza ai quali devono essere conformi gli articoli
pirotecnici muniti della marcatura CE. Gli standard
relativi alle emissioni sonore prescrivono che i fuochi
artificiali non superino i 120 dB (A, imp) o un livello sonoro
equivalente, misurato con altro metodo appropriato,
alla distanza di sicurezza (art. 3 e allegato I del decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123).
Dal succitato disposto discende l’obbligo che anche
gli artifici non muniti della marcatura CE — dal 5 luglio
2017 gli unici impiegabili sono quelli di cui all’art. 1,
comma 2, lettera g) del citato decreto legislativo (c.d.
prodotti fabbricati per uso proprio) — debbano rispettare
il succitato livello massimo di rumorosità.
Ferma restando la suddetta caratteristica degli artifici
utilizzabili nel corso di spettacoli pirotecnici, si deve anche
richiamare il disposto della legge 26 ottobre 1995,
n. 447 e successive modificazioni, la quale ha recepito
ulteriori direttive europee che disciplinano le emissioni
sonore delle attività umane. La citata legge individua nel
sindaco l’autorità competente a censire le aree che ricadono
nel territorio di sua competenza e ad autorizzare,
eventualmente in deroga ex art. 6 della citata legge, attività
temporanee e manifestazioni che possono superare i
valori sonori permessi dai regolamenti comunali.
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