La questione delle acque interne di Sabaudia mi ricorda che la Corte di Giustizia europea Sezione VII i data 19 luglio 2012 ha emesso la sentenza n. 565/10 sanzionando la Repubblica italiana per il mancato rispetto degli Artt. 3, 4 e 10 Direttiva 91/271/CEE.
Il fatto consiste nella omissione da parte dell Repubblica italiana dell' adozione delle disposizioni necessarie per garantire che gli agglomerati , aventi un numero di abitanti equivalenti superiore a 15 000 e che scaricano in acque recipienti non considerate «aree sensibili» ai sensi dell’articolo 5 della direttiva 91/271/CEE, del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, siano provvisti di reti fognarie per le acque reflue urbane, conformemente all’articolo 3 di tale direttiva, e di adottare le disposizioni necessarie affinché la progettazione, la costruzione, la gestione e la manutenzione degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane realizzati per ottemperare ai requisiti fissati agli articoli 4-7 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, siano condotte in modo da garantire prestazioni sufficienti nelle normali condizioni climatiche locali e affinché la progettazione degli impianti tenga conto delle variazioni stagionali di carico negli agglomerati è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli articoli 3, 4, paragrafi 1 e 3, e 10 della direttiva 91/271, come modificata dal regolamento n. 1137/2008.
Ora, come già riferito su questo blog moltissimi Comuni italiani sono stati chiamati dal Governo a rifondere lo Stato per la sanzione già pagata alla U.E. e si trovano in grosse difficoltà a causa dei comportamenti omissivi dei loro amministratori e dirigenti.
Forse sarebbe il caso di non incorrere in nuove sanzioni.
La sentenza integrale la trovate qui:
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