Sul Supplemento ordinario alla G.U. n. 156/2016 è stato pubblicato il documento relativo all'intesa raggiunta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 17 dicembre 2015, ai sensi dell’articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano sullo schema di Accordo Collettivo Nazionale
per la disciplina dei rapporti con gli specialisti ambulatoriali, veterinari ed
altre professionalità sanitarie (biologi, psicologi e chimici) ex articolo 8
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
L' Accordo collettivo nazionale regola, ai sensi
dell’art. 8, comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 e
successive modificazioni ed integrazioni e sulla base delle determinazioni
regionali in materia e sotto il profilo economico, giuridico ed organizzativo
l’esercizio delle attività professionali tra i medici specialisti ambulatoriali
interni ed odontoiatri (di seguito denominati specialisti ambulatoriali),
medici veterinari (di seguito denominati veterinari) ed altre professionalità
sanitarie - biologi, chimici, psicologi - ambulatoriali (di seguito denominati
professionisti) e le Aziende (Azienda sanitaria locale, Azienda ospedaliera,
Azienda ospedaliera universitaria, IRCCS pubblici e Istituti zooprofilattici
sperimentali), per lo svolgimento, nell'ambito e nell'interesse del SSN, dei
compiti e delle attività relativi alle singole categorie. 2. In questo contesto
e in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge, gli specialisti
ambulatoriali, i veterinari ed i professionisti esercitano un’attività
convenzionale operante in regime di parasubordinazione nell’ambito
dell’organizzazione del SSN per il perseguimento delle finalità dello stesso
SSN.
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