mercoledì 6 luglio 2016

CHE FINE HA FATTO IL CITY MANAGER IN CERTI COMUNI ? VERRA' SOSTITUITO DAL CAPO DI GABINETTO ? E A CHE TITOLO ?

Come molti seguo con crescente interesse le notizie relative alle nuove Giunte comunali delle principali città, sento parlare di deleghe, di sofferte scelte del capo di gabinetto, ma nessuno parla del Direttore generale, del city manager che dovrebbe essere la cinghia di trasmissione tra la politica e la dirigenza.
C'è molta attenzione alla figura del Capo di gabinetto, ma è tutt'altra cosa.
Nei comuni superiori a centomila abitanti, in base all’art. 108 del TUEL il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore generale oppure può conferirle ad un soggetto esterno, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri che vanno stabiliti nel regolamento di organizzazione degli uffici (limite introdotto dall’art.3, comma 176, lettera d) della L. 191/2009 successivamente modificato da D.L. 2/2010, convertito con modificazioni dalla L. 42/2010). Il Direttore generale ha il compito di provvedere ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive impartite dal Sindaco e deve sovrintendere alla gestione dell’ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Si tratta di una figura introdotta per la prima volta nel nostro ordinamento dall’art. 6 comma 10 della legge 127/97 e poi trasfusa nel nuovo TUEL, emulando il city manager da tempo esistente negli Stati Uniti ed in molti Paesi europei.
La scelta del Direttore Generale del Comune, che ha valore fiduciario, rappresenta un investimento importante dal punto di vista della funzionalità (anche in termini di immagine ma ha un costo), per cui è opportuno vagliare attentamente i requisiti (benché la norma non lo prescriva direttamente quello della laurea si ricava dal combinato disposto dell’art 108 del TUEL e dall’art. 28 del D.lgs 165/2001) e la procedura, rendendola il più possibile trasparente ed individuando un profilo professionale che sia adeguato al compito affidato (specializzazione, master, etc.).
La materia è destinata a subire un nuovo cambiamento a seguito dell’emanazione della L. 124/2015, recante la delega al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche che all’art. 11, comma 1, lettera b), punto 4 ha previsto l’abolizione della figura del Segretario comunale con attribuzione dei suoi compiti alla dirigenza. Gli enti locali dovranno comunque nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo della legalità dell’azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri.
Le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, potranno nominare, in alternativa al dirigente apicale, un Direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del TUEL. Le amministrazioni locali più piccole dovranno gestire la funzione di direzione apicale in via associata nel rispetto del disposto dal D.L. n.78/2010 convertito i L. 122/2010.Preoccupa fortemente questa decisione della eliminazione della figura del Segretario comunale che priva i Sindaci e le amministrazioni locali di una figura che rappresenta una preziosa eredità culturale caratterizzata da indipendenza dagli interessi politici del momento e che garantisce spesso la continuità dell’azione amministrativa, una figura che nei piccoli Comuni è spesso l’unica a livello dirigenziale alla quale amministratori e dipendenti si rivolgono per avere certezze sul loro operato e la cui gestione in forma associata non potrà non essere fonte di problemi di ogni genere.Comunque si dovrà attendere l’emanazione del decreto legislativo delegato per comprendere meglio la futura organizzazione degli enti locali. 
Mi preoccupa questo disinteresse verso una figura che negli anni passati aveva svolto un ruolo importante ad esempio nel Comune di Roma e che potrebbe aiutare a far decollare la città metropolitana.

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