Come molti seguo con crescente interesse le notizie relative alle nuove Giunte comunali delle principali città, sento parlare di deleghe, di sofferte scelte del capo di gabinetto, ma nessuno parla del Direttore generale, del city manager che dovrebbe essere la cinghia di trasmissione tra la politica e la dirigenza.
C'è molta attenzione alla figura del Capo di gabinetto, ma è tutt'altra cosa.
Nei comuni superiori a centomila abitanti, in base all’art. 108 del TUEL
il Sindaco può conferire al Segretario comunale le funzioni di Direttore
generale oppure può conferirle ad un soggetto esterno, al di fuori della
dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo criteri che
vanno stabiliti nel regolamento di organizzazione degli uffici (limite
introdotto dall’art.3, comma 176, lettera d) della L. 191/2009 successivamente
modificato da D.L. 2/2010, convertito con modificazioni dalla L. 42/2010). Il
Direttore generale ha il compito di provvedere ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell’ente, secondo le direttive
impartite dal Sindaco e deve sovrintendere alla gestione dell’ente, perseguendo
livelli ottimali di efficacia ed efficienza. Si tratta di una figura introdotta
per la prima volta nel nostro ordinamento dall’art. 6 comma 10 della legge
127/97 e poi trasfusa nel nuovo TUEL, emulando il city manager da tempo
esistente negli Stati Uniti ed in molti Paesi europei.
La scelta
del Direttore Generale del Comune, che ha valore fiduciario, rappresenta un
investimento importante dal punto di vista della funzionalità (anche in termini
di immagine ma ha un costo), per cui è opportuno vagliare attentamente i
requisiti (benché la norma non lo prescriva direttamente quello della laurea si
ricava dal combinato disposto dell’art 108 del TUEL e dall’art. 28 del D.lgs
165/2001) e la procedura, rendendola il più possibile trasparente ed
individuando un profilo professionale che sia adeguato al compito affidato
(specializzazione, master, etc.).
La materia è destinata a subire un nuovo cambiamento a seguito
dell’emanazione della L. 124/2015, recante la delega al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche che all’art. 11, comma 1,
lettera b), punto 4 ha previsto l’abolizione della figura del Segretario
comunale con attribuzione dei suoi compiti alla dirigenza. Gli enti
locali dovranno comunque nominare un dirigente apicale con compiti di attuazione
dell’indirizzo politico, coordinamento dell’attività amministrativa e controllo
della legalità dell’azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri.
Le città metropolitane e i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti,
potranno nominare, in alternativa al dirigente apicale, un Direttore generale
ai sensi dell'articolo 108 del TUEL. Le amministrazioni locali più piccole
dovranno gestire la funzione di direzione apicale in via associata nel rispetto
del disposto dal D.L. n.78/2010 convertito i L. 122/2010.Preoccupa fortemente questa decisione della eliminazione della figura
del Segretario comunale che priva i Sindaci e le amministrazioni locali di una
figura che rappresenta una preziosa eredità culturale caratterizzata da
indipendenza dagli interessi politici del momento e che garantisce spesso la
continuità dell’azione amministrativa, una figura che nei piccoli Comuni è
spesso l’unica a livello dirigenziale alla quale amministratori e dipendenti si
rivolgono per avere certezze sul loro operato e la cui gestione in forma
associata non potrà non essere fonte di problemi di ogni genere.Comunque si dovrà attendere l’emanazione del decreto legislativo
delegato per comprendere meglio la futura organizzazione degli enti locali.
Mi preoccupa questo disinteresse verso una figura che negli anni passati aveva svolto un ruolo importante ad esempio nel Comune di Roma e che potrebbe aiutare a far decollare la città metropolitana.
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