martedì 31 gennaio 2017

VENTI ANNI DOPO IL COMUNE APPROVA U NUOVO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Il Regolamento di contabilità del Comune di Sabaudia era stato approvato con deliberazione n. 39 del 3 ottobre 1996. 
Da quell'epoca ad oggi è stato approvato il nuovo Testo Unico degli enti locali, sono state emanate nuove norme di contabilità pubblica.
Sono state introdotte norme per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.
Sono trascorsi venti anni.
Durante il periodo in cui sono stato in Consiglio comunale ho sollecitato in continuazione l'amministrazione e i responsabili degli uffici affinché venisse aggiornato il regolamento.
Ora finalmente, grazie al Commissario straordinario è stato approvato con la deliberazione n. 3 del 26 gennaio 2017.
Una svolta vera e propria che consentirà di governare meglio sia l'entrata che la spesa e di armonizzare il bilancio del Comune ai principi di contabilità europei.

IL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE ARRANCA ANCORA AL 22° POSTO IN EUROPA

Il Quotidiano della sanità riporta la notizia della pubblicazione dalla Health Consumer Powerhouse che dal 2005 valuta i sistemi sanitari di 35 paesi del continente europeo dell' Euro Index Consumer Health 2016 (EHCI).
L'Italia si conferma al 22° posto in Europa come sistema sanitario anche nel 2016.
Si tratta di un indice molto complesso che è il risultato di un’analisi che in base a 48 indicatori suddivisi in 6 aree (Diritti dei pazienti e informazione, accesso alle cure, risultati trattamenti, gamma servizi,prevenzione e l'uso di prodotti farmaceutici) analizza i dati statistici sanitari ufficiali e il livello di soddisfazione dei cittadini. 
Dal rapporto si evince che la sanità europea è in costante miglioramento su: mortalità infantile, tasso di sopravvivenza malattie cardiache, ictus e cancro. 
L'Italia ha avuto 682 punti (l'anno scorso erano 667) ma è penalizzata dalla più grande differenza tra una regione e l'altra rispetto agli altri Paesi europei; la regione più povera è solo 1/3 della più ricca : la Lombardia.
Bisogna che i nostri governanti, le regioni e i direttori generali si impegnino di più.
Le leggi vanno applicate e non devono restare sulla carta.


lunedì 30 gennaio 2017

LE NORME IN VIGORE PER L'AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI

Il 20 aprile 2016 è entrato in vigore il nuovo codice dei contratti con cui si è inteso dare attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. ( approvato con D.lgs 18 aprile 2016 pubblicato sul S.O. alla G.U. n. 91 del 19 aprile.
Ho rilevato che in numerosi atti del Comune di Sabaudia pubblicati di recente e comunque relativi a provvedimento adottati dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice viene citato il vecchio D.lgs 163/2006, ma non viene fatto l'aggiornamento in Comune ? E se qualcuno facesse ricorso ? 
Ma il controllo di gestione cosa controlla ?

IN ARRIVO IL DDL SULLA SICUREZZA URBANA

L'ultimo incendio, ma solo in ordine di tempo, avvenuto nei giorni di domenica e lunedì a Sabaudia in una villa sulla litoranea ripropone con forza il problema della sicurezza urbana nella nostra città. negli anni passati lo sciame degli incendi in abitazioni, imprese ed esercizi commerciali è stato quasi costante, sembrava che tutto fosse finito con l'arresto di una persona, ma ora ci risiamo.
Da tempo è fermo al Governo uno schema di disegno di legge per dare più potere ai Sindaci che è stato predisposto dall'ANCI e che ha trovato molti consensi.
Da quanto si apprende in queste ore il nuovo ministro dell'Interno Marco Minniti promuoverà un decreto sulla sicurezza urbana, dove saranno recepite proprio le richieste avanzate dai sindaci e dall'Anci sulle misure che avevamo già concordato con il precedente governo.  
I sindaci avranno maggiori poteri sulla polizia urbana, sugli orari e le attività e nuovi strumenti per intervenire in maniera puntuale sulla sicurezza. 
Naturalmente le Forze dell'ordine resteranno competenti per tutte le materie di loro competenza, ma sarebbe importante se a livello locale ci fosse maggiore attenzione alla sicurezza urbana che rappresenta uno degli elementi fondamentali per la qualità della vita in una città.
Peccato che nei testi dei programmi elettorali già diffusi da qualche candidato non se e trovi traccia..... 

UNA VOLTA ADERITO ALLA CENTRALE UNICA DI ACQUISTI IL COMUNE NON PUO' PIU' FARE GARE AUTONOMAMENTE

Una interessantissima ed attuale sentenza del TAR del Veneto, Sezione I, n. 85  del 26 gennaio 2017 affronta il problema di un Comune che, pur avendo aderito ad una centrale Unica di Acquisto ha proseguito ad effettuare gare autonomamente.
A seguito del ricorso di una delle imprese partecipanti alla gara il TAR ha ritenuto che la censura di violazione delle competenze spettanti alla Centrale Unica di Committenza è fondata e da accogliere con le seguenti argomentazioni:
"Invero, la convenzione costitutiva della suddetta Centrale Unica, stipulata tra i Comuni di *** (capofila), ***, *** e *** ... ed avente ad oggetto “la gestione in forma associata dei compiti e delle attività connesse in materia di gara per l’affidamento dei lavori e per le acquisizioni di beni e servizi di competenza dei Comuni associati”, prevede che la Centrale Unica “svolge le funzioni di amministrazione aggiudicatrice e provvede ad aggiudicare appalti di lavori, forniture e servizi richiesti e destinati ai comuni aderenti ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. i), del D.Lgs. n. 50/2016” (cfr. art. 1, commi 1 e 4). Per il perseguimento dei fini della gestione associata, elencati dal comma 5 dell’art. 1, “viene costituito un ufficio comune per l’esercizio associato delle funzioni, attività e servizi denominato Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)”.
L’art. 2 della convenzione provvede a specificare l’ambito in cui si esplica l’attività della Centrale, individuandolo nelle procedure ad evidenza pubblica per importi a base d’asta sopra soglia e sotto soglia comunitaria, ex artt. 35 e 36 del d.lgs. n. 50/2016. La disposizione elenca inoltre – e si reputa che l’elenco abbia carattere tassativo – i settori esclusi dalla competenza della Centrale (per es. gli affidamenti di lavori di valore inferiore ad € 150.000,00 e le acquisizioni di beni e servizi di valore inferiore ad € 40.000,00).
Particolarmente significativa, ai fini che qui interessano, è la disciplina dettata dall’art. 3 della citata convenzione, che elenca le attività svolte, nell’ambito della procedura ad evidenza pubblica, dalla C.U.C., e quelle che rimangono, invece, di competenza dei Comuni associati. Nello specifico, oltre ad una serie di attività prodromiche (dall’individuazione della procedura di scelta del contraente alla collaborazione con i Comuni associati per l’individuazione dei contenuti dello schema di contratto, alla predisposizione e adozione della modulistica), la Centrale gestisce tutto il procedimento di gara sino all’aggiudicazione provvisoria, alla redazione dei verbali di gara ed alla verifica dell’anomalia dell’offerta (v. la lett. g) dell’art. 3, comma 1). Essa provvede, altresì, a pubblicare l’aggiudicazione definitiva (lett. i) dell’art. 3, comma 1). I Comuni associati restano competenti a svolgere una serie di attività, tra cui l’assunzione della determinazione di aggiudicazione definitiva e la stipulazione del contratto, oltre a quelle attinenti alla fase esecutiva di questo.
La durata della convenzione è stabilita dall’art. 4 in tre anni dalla data di sottoscrizione. Il sito web istituzionale del capofila Comune di *** precisa (all. 20 al ricorso) che la convenzione de qua è stata approvata con deliberazioni dei Consigli comunali dei Comuni associati ... deve, perciò, ritenersi che la convenzione stessa fosse già in vigore alla data di indizione della procedura di gara per cui è causa (indetta con determinazione n. 243 del 14 giugno 2016 del Comune di ***): del resto, il bando di gara indica come amministrazione aggiudicatrice, più volte, la ridetta Centrale Unica.
In sede di discussione del ricorso le Amministrazioni intimate hanno obiettato che il completamento dell’iter della convenzione in esame sarebbe avvenuto il 5 luglio 2016, cosicché è solo da detta data che la convenzione stessa avrebbe acquistato efficacia. Tuttavia, anche qualora tale obiezione fosse meritevole di condivisione, ne deriverebbe ugualmente l’applicabilità della ridetta convenzione alla gara per cui è causa, alla stregua del principio “tempus regit actum”, in forza del quale gli atti ed i provvedimenti amministrativi sono disciplinati dalle norme vigenti all’epoca della loro emanazione, da rinvenirsi nel momento conclusivo della fase costitutiva (cfr., ex plurimis, T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 1° aprile 2016, n. 203; T.A.R. Marche, Sez. I, 13 novembre 2012, n. 729).
Si consideri, al riguardo, che la nomina della Commissione di gara è avvenuta con atto del 28 luglio 2016, cioè ben dopo “il completamento dell’iter” della convenzione istitutiva della Centrale Unica e lo stesso deve dirsi per le sedute in cui la Commissione di gara ha proceduto alla valutazione delle offerte (svoltesi il 29 luglio 2016 e il 4 agosto 2016).
Se ne evince la sostanziale irrilevanza della surriferita obiezione.
Orbene, alla luce della convenzione de qua, risulta fondata la doglianza della ricorrente, secondo cui la procedura di gara avrebbe dovuto essere svolta dalla Centrale Unica e non – com’è invece in concreto avvenuto – dal Comune di ***: in particolare, la nomina della Commissione di gara, che ha svolto la valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche delle partecipanti, sarebbe stata di competenza della Centrale Unica. Ed invero, il carattere generale ed onnicomprensivo della formulazione dell’art. 3 della convenzione, che limita a tassative ipotesi gli affidamenti esclusi dal suo ambito applicativo, induce a ritenere che rientri nel ridetto ambito anche la procedura per cui è causa, pur avendo la stessa ad oggetto una concessione, e non già un appalto, di servizi (cfr. subito infra).
Non convincono le obiezioni sollevate sul punto dalle difese del Comune e della Centrale Unica – di tenore curiosamente identico, pur a fronte della divergente ed anzi opposta posizione sostanziale –, secondo cui, dal fatto che la procedura avesse ad oggetto l’affidamento della concessione, e non dell’appalto, del servizio di refezione scolastica, deriverebbe l’inapplicabilità alla fattispecie de qua della disciplina in materia di centrali uniche di committenza, ed in particolare dell’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016, stante il mancato richiamo a tale disposizione da parte della lex specialis di gara (che si è limitata a richiamare l’art. 166 del d.lgs. n. 50 cit.).
In contrario, tuttavia, il Collegio ritiene che il Comune di *** si sia autovincolato al rispetto della disciplina sulle centrali uniche di committenza, stipulando la convenzione istitutiva della C.U.C., la quale, come appena detto, ha carattere generale e si deve, pertanto, giudicare applicabile anche alle gare che abbiano ad oggetto le concessioni di servizi.
Ad opinare diversamente, del resto, potrebbero aversi conseguenze aberranti e cioè che i Comuni associati, mediante la strutturazione del servizio in termini di concessione, anziché di appalto (come ben potrebbe accadere, attese le affinità e distinzioni tra le due figure: cfr., ex plurimis, Corte Giust. CE, 13 ottobre 2005, n. 458, “Parking Brixen GmbH AG”; T.A.R. Lazio, Latina, Sez. I, 5 maggio 2006, n. 310), eludano il vincolo a cui si sono sottoposti con la convenzione istitutiva della Centrale Unica e, soprattutto, si sottraggano all’applicazione dell’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016: ciò che appare grave nel caso ora all’esame, tenuto conto che il Comune di Cerea non è capoluogo di provincia e non sembra disporre dei requisiti di qualificazione per indire autonomamente la procedura di gara di cui trattasi.
Né vale l’obiezione che la Centrale Unica era sfornita di un proprio apparato organizzativo, poiché in base all’art. 8 della convenzione sussiste un preciso obbligo dei Comuni associati di dotarla di un simile apparato: anche per questo verso, è evidente la facilità con cui sarebbe eluso il vincolo a cui i predetti Comuni si sono assoggettati, ove si consentisse agli stessi di lasciare “sulla carta” la ridetta Centrale Unica, senza supportarla con un idonea struttura organizzativa.
Donde, in definitiva, l’illegittimità della procedura di gara, che va, perciò, annullata, tenendo conto del principio di conservazione e, pertanto, a partire dal primo atto di gara compiuto dal Comune di *** e che avrebbe dovuto, invece, essere effettuato dalla Centrale Unica.
La giurisprudenza ha, infatti, precisato che, in omaggio ai principi di economicità, conservazione e buona amministrazione, non può ritenersi “a priori” preclusa la rinnovazione del solo segmento procedimentale viziato, anche al fine di evitare il nocumento eventualmente apprezzabile nel porre nel nulla l’intera procedura (cfr. C.d.S., Sez. V, 12 giugno 2007, n. 3136; T.A.R. Abruzzo, Pescara, Sez. I, 27 giugno 2016, n. 235).
Peraltro, nel caso all’esame l’unica attività ascrivibile alla Centrale Unica risulta essere l’adozione del bando di gara, mentre già il disciplinare ed il capitolato speciale d’appalto risultano redatti dal Comune di ***, laddove, invece, la convenzione istitutiva della C.U.C. ha espressamente previsto – all’art. 3, comma 1, lett. e) – la competenza della ridetta Centrale alla redazione del disciplinare di gara.
Nei limiti suesposti il ricorso originario ed i motivi aggiunti, nella loro parte impugnatoria, risultano fondati, con conseguente accoglimento della domanda subordinata di annullamento della procedura di gara. Non può essere, invece, accolta, la domanda di risarcimento dei danni che accompagna la ridetta domanda di annullamento, essendo la stessa rimasta sfornita di qualsiasi supporto probatorio, in violazione della regola, secondo cui l’onere della prova grava sulla parte che formula domanda di risarcimento del danno da illegittimo esercizio del potere amministrativo (v., da ultimo, C.d.S., Sez. III, 10 aprile 2015, n. 1839).

IL COSTUME DI SABAUDIA FINALMENTE IN MOSTRA A PALAZZO MAZZONI

Questa mattina ho avuto una piacevole sorpresa, entrando nella sala dell'ex ufficio postale, ora trasformato in un bellissimo e ricco Centro di documentazione intitolato a chi a suo tempo lo ha progettato e cioè l'arch. Angiolo Mazzoni, ho trovato in bella mostra, sul lato sinistro della sala, i due manichini con il famoso costume tradizionale disegnato all'epoca dalle  prestigiose sorelle Fontana. 
Dopo che per anni i manichini erano stati ospitati sotto lo scalone del Comune in un angolo ecco che finalmente vengono esibiti per la gioia dei visitatori.
Un grazie sentito a Maria pia Mambro che ha per anni sollecitato gli amministratori e che finalmente ha trovato ascolto nel nostro commissario straordinario dott. Quarto.

IL COMUNE MIGLIORA L'ARCHIVIO STORICO

Un patrimonio culturale di cui quasi tutti i Comuni (tranne i più giovani) sono dotati è rappresentato dall'archivio storico: spesso una ricchezza importantissima per la memoria di ogni Comune, è costituito dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni.
La legge prevede che tutti i documenti debbano essere ordinati tramite repertori, rubriche, schedari, elenchi, ecc., in modo da agevolarne l’accesso. La direzione e il riordino degli archivi storici dei Comuni deve essere affidato a personale in possesso di particolari requisiti. L’archivio storico deve inoltre essere inventariato onde assicurarne la tutela patrimoniale. Gli archivi storici devono essere liberamente consultabili, salvi i limiti di riservatezza previsti dalla legge. 
Anche in questo caso vanno studiati strumenti per una conservazione adeguata e la valorizzazione dei documenti talora rarissimi custoditi che in molti casi sono oggetto di studio da parte di molte persone anche straniere.
Nonostante la sua giovane età il Comune di Sabaudia pone grande attenzione al proprio archivio storico e grazie ad un contributo di € 2.069,62 ottenuto dalla Provincia di latina ai sensi della L.R. n. 42/97, con determinazione n. 112 del 29 dicembre scorso, ma pubblicata solo ora all'albo pretorio (Reg. Gen. N. 121/2017) è stato disposto l'acquisto di armadi speciali per custodire i preziosi documenti che raccontano la storia della città.
Il costo totale è di € 4.653,60. 

domenica 29 gennaio 2017

IL BUSINESS COLLABORATIVO: UN MODO PER CONTENERE I COSTI DI GESTIONE DEI COMUNI

Molti Comuni spendono somme anche rilevanti per alcuni lavori di manutenzione tra cui ad esempio la potatura degli alberi.
In alcuni Comuni da anni le gare prevedono che alla ditta incaricata sia dato un corrispettivo per il lavoro svolto, ma che il cippato resti al Comune che  lo assegna alle famiglie bisognose.
Ma di recente comincia a prendere corpo il ricorso ad un metodo diverso che consiste nel "business collaborativo" che prevede che il lavoro di potatura venga effettuato gratuitamente in cambio appunto della possibilità per l'impresa di portare via tutto il legname risultante dalle potature.
Molti Comuni già seguono questa strada.
Per il Comune di Sabaudia, che paga alcune decine di migliaia di euro all'anno per questo servizio, lasciando alle ditte anche il legname, questa soluzione potrebbe consentire un risparmio considerevole.

QUANDO LA LISTA DI ATTESA E' TROPPO LUNGA

Tempo addietro ho spiegato che se la lista di attesa è troppo lunga il cittadino per legge ha diritto ad effettuare la visita in attività ibero professionale senza pagare un centesimo in più.
Ora in Lombardia è la stessa Regione a rammentare ai cittadini questa opportunità.
Sarebbe opportuno che anche le altre regioni come il Lazio che hanno liste molto lunghe andassero incontro ai cittadini anche per evitare che siano costretti  a pagarle di tasca propria,
La legge è in vigore dal 1998.

sabato 28 gennaio 2017

IL COMUNE IMPEGNA MOLTI SOLDI PER RIMBORSARE LE SPESE LEGALI SOSTENUTE DA DIPENDENTI ED EX AMMINISTRATORI

L'Ufficio legale del Comune di Sabaudia ha adottato il 29 dicembre una determinazione (n. 166) peraltro pubblicata solamente il 24 gennaio 2017 (Reg. Gen. n. 104) con cui è stato assunto un impegno di spesa di €  32,589,47 per fronteggiare le richieste di rimborso pendenti a favore di somme versate e quietanzate da dipendenti ed ex amministratori relativamente a procedimenti già conclusi.
Si tratta di una spesa rilevante che desta preoccupazione circa la numerosità dei soggetti e l'ammontare delle parcelle sulla cui congruità occorre effettuare tutti i controlli del caso. 
Il rimborso delle spese legali sostenute dai dipendenti e dagli amministratori che sono stati coinvolti in procedimenti giudiziari è un problema che affligge molti Comuni. 
La legge non prevede disposizioni che obblighino espressamente il Comune al rimborso delle spese processuali sostenute  dagli amministratori in analogia a quelle previste per il personale dipendente (art. 28 CCNL Comparto regioni autonomie locali del 14 settembre 2000. 
Vi sono in materia orientamenti giurisprudenziali in parte contrastanti.
È necessario verificare se vi sia stato il coinvolgimento iniziale dell’ente nella scelta del difensore, che deve essere individuato preventivamente e concordemente tra le parti, mentre molto spesso ciò non avviene.
La Corte dei Conti ha sostenuto che la rimborsabilità delle spese legali costituisca una espressione del principio secondo cui chi agisce per conto di altri in quanto legittimamente investito del compito di realizzare interessi estranei alla sfera personale (la fattispecie del mandatario ex art. 1720 c.c.) deve essere ritenuto indenne dalle conseguenze economiche subite per la “fedele” esecuzione dell’incarico, decidendo anche che se il processo penale per fatti connessi all'espletamento del proprio mandato  si è concluso con l’assoluzione, debbano comunque essere verificate  le condizioni che possano dar luogo al diritto di rimborso delle spese legali a favore degli amministratori locali:
- conclusione del procedimento con sentenza di assoluzione 
-assenza di conflitto di interessi per l’amministratore; 
- accertamento positivo di diligenza e buona fede;
- presenza di un nesso causale tra mansioni e fatti giuridicamente rilevanti; 
- gradimento del legale da parte dell’amministrazione interessata. 
Resta esclusa pertanto ogni ipotesi di rimborso nel caso in cui sia stata applicata la prescrizione ed ove fossero state corrisposte somme a titolo di rimborso a qualche ex amministratore che ha beneficiato della prescrizione vi sarebbe responsabilità contabile per chi ha adottato gli atti.
E' auspicabile che la liquidazione delle somme venga fatta con la massima trasparenza per rispettare i cittadini.
Maggiori notizie su questo tema possono essere trovate sul mio ultimo volume: "Utopia di un Comune ...e come realizzarla".

LA PESCA DEI CANNOLICCHI

Il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali con decreto del 12 gennaio 2017 ha disciplinato l’autorizzazione della pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro le 0.3 miglia dalla costa.
Il provvedimento è basato sull'applicazione di una strategia precauzionale volta a proteggere e conservare le risorse e gli ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile ciascun peschereccio autorizzato in virtù del presente decreto è legittimato ad effettuare l’attività di pesca della risorsa di cui al precedente art. 1 entro una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa per un quantitativo giornaliero non superiore a Kg. 120. 2.
Il prodotto pescato da ciascuna imbarcazione nei limiti di cui al precedente comma 1, deve essere sbarcato presso i punti di sbarco stabiliti dal singolo consorzio di appartenenza del peschereccio medesimo.

I pescherecci autorizzati saranno individuati dai consorzi di gestione di Venezia (n. 20), Chioggia (n. 20) e Monfalcone (n. 22) tra quelli abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica così come identificata nella denominazione degli attrezzi di pesca, ai sensi dell’art. 2, decreto ministeriale 26 gennaio 2012, in «Draghe meccaniche comprese le turbosoffi anti (HMD)»
Per ora non risultano autorizzati pescherecci nel mare Tirreno....

venerdì 27 gennaio 2017

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI APPROVA UN DDL PER LA DELGA AL GOVERNO DELLE NORME SULLE CONCESSIONI BALNEARI

Nella seduta del 27 gennaio scorso il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali Enrico Costa, ha approvato un disegno di legge di delega al governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo per favorire, nel rispetto della normativa europea, lo sviluppo e l’innovazione dell’impresa turistico-ricreativa.
Si tratta di un provvedimento che interessa direttamente la città di Sabaudia e tutti gli operatori.
La delega, che mira anche al superamento delle problematiche che la normativa nazionale pone in relazione a quella europea come evidenziate da ultimo dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la sentenza del 14 luglio 2016, elenca i principi e i criteri direttivi cui il Governo deve attenersi, prevedendo in particolare modalità di affidamento delle concessioni nel rispetto dei principi di concorrenza, di qualità paesaggistica e di sostenibilità ambientale, di valorizzazione delle diverse peculiarità territoriali, di libertà di stabilimento, di garanzia dell’esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di riconoscimento e tutela degli investimenti, dei beni aziendali e del valore commerciale, mediante procedure selettive che assicurino imparzialità, trasparenza e pubblicità e che tengano conto della professionalità acquisita nell’esercizio di concessioni di beni demaniali marittimi, nonché lacuali e fluviali, per finalità turistico-ricreative.
Dovranno, altresì essere stabiliti adeguati limiti minimi e massimi di durata delle concessioni entro i quali le regioni potranno a loro volta fissare la durata delle stesse per assicurare un uso rispondente all’interesse pubblico, prevedendo anche che le regioni, per garantire la pluralità e la differenziazione dell’offerta, possano disporre limitazioni sul numero massimo di concessioni negli ambiti territoriali di riferimento per singolo operatore economico.
Proprio per le innovazioni che verranno introdotte, è previsto tra i principi e criteri direttivi un adeguato periodo transitorio per l’applicazione della disciplina di riordino.
Il Governo viene, inoltre, delegato alla revisione dei canoni concessori, che dovranno essere determinati con l’applicazione di valori tabellari, tenendo conto della tipologia dei beni oggetto di concessione, anche con riguardo alle pertinenze e alle relative situazioni pregresse. Nel caso di concessioni demaniali di più elevata valenza turistica, il canone è maggiorato e una quota, calcolata in percentuale sulle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni di bilancio, destinata alla regione di riferimento.
Oltre, infine, al coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni legislative vigenti, è previsto l’aggiornamento delle procedure, anche mediante la previsione dell’utilizzazione delle tecnologie digitali dell’informazione e della comunicazione, finalizzate al rafforzamento del sistema informativo demanio marittimo.

giovedì 26 gennaio 2017

COMUNICAZIONE DI SERVIZIO

Con il nuovo anno, allo scopo di accogliere le numerose segnalazioni di alcuni dei miei lettori, ho deciso di destinare questo blog solamente alle questioni specifiche del Comune di Sabaudia e ad altre materie attinenti gli enti locali che possano avere riflesso sul Comune che ho scelto per vivere.
In sostanza la richiesta di questi lettori riguarda la difficoltà a reperire qualche argomento data la vastità dei temi trattati e la numerosità dei post presenti nel sito, arrivati a superare i tremila.
Ricordo che è sempre possibile andare in alto a sinistra "CERCA NEL BLOG" scrivendo l'oggetto della ricerca, come spesso faccio anche io. 
Comunque allo scopo di dividere materie trattate, tutte le notizie e gli aggiornamenti riguardanti gli enti locali saranno pubblicate su un mio altro sito realizzato grazie a wordpress : https://francobrugnola.wordpress.com/ che consente di dividere tutti gli articoli in categorie così chi cerca qualcosa farà prima a trovarla e che vi invito a visitare.
Per quanto riguarda la sanità e i servizi sociali, altri due temi ai quali tengo molto cercherò di organizzare un altro sito sempre utilizzando wordpress.
Spero in questo modo di aver interpretato bene il desiderio di miei lettori che vedo sempre più numerosi (oramai gli accesso superano i 15.000 al mese con punte di 30.000).
Sono sempre a disposizione per nuovi suggerimenti.

PUBBLICATO IL BANDO PER .LA NUOVA GARA PER I RIFIUTI SOLIDI URBANI

All'albo pretorio del Comune è apparsa la determinazione 115/2017 con cui è stato approvato il BANDO DI GARA dell'ente affidato dal Commissario straordinario alla Regione Lazio – Direzione Regionale Centrale Acquisti per la “Gara comunitaria a procedura aperta indetta dalla Regione Lazio, per l’appalto dei Servizi di raccolta, trasporto al trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana del Comune di Sabaudia" - Appalto dei servizi di raccolta, trasporto al trattamento dei rifiuti urbani e dei servizi di igiene urbana del Comune di Sabaudia (Lt). Codici CPV :90511100-3, 90512000-9, 90610000-6 90680000-7. Durata : anni 5, con riserva di proroga sino ad ulteriori mesi sei. 
La procedura viene espletata dalla Direzione Regionale Centrale Acquisti del Lazio quale soggetto aggregatore ex art. 37 co-4 del D.Lgs. 50/2016). Disciplinata da: Bando di gara, Disciplinare integrativo e relativi allegati, Capitolato Speciale d'Appalto (CSA) ed atti progettuali ed amministrativi connessi. Procedura affidamento : aperta (art.3 D.Lgs.50/2016). 
I criteri aggiudicazione sono : qualità – prezzo (art.95 D.Lgs.50/2016), secondo criteri e subcriteri precisati nel Disciplinare di gara integrativo e nel CSA di progetto. 
Valore massimo possibile dell'appalto posto a base di gara - stimato secondo art.35 co-4 del D.Lgs.50/2016 e comprensivo di importi correlati alla opzione facoltativa di proroga tecnica : € 15.609.220,10 , di cui € 14.276,90 quali oneri di attuazione delle misure per la prevenzione dei rischi da interferenza, non soggetti a ribasso, oltre IVA. Valore stimato delle prestazioni correlato ai cinque anni, di durata "ordinaria" e naturale del contratto : € 14.230.619,20 , di cui € 12.979,00 quali oneri misure per la prevenzione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso, oltre IVA. 
Saranno inoltre oggetto di reintegro i costi di conferimento ad impianti autorizzati delle frazioni raccolte, secondo prezzi fissi e modalità precisati nel CSA (artt.nn.8 e 11). 
Ulteriori informazioni sono contenute nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Disciplinare di gara. 

IL COMUNE DI SABAUDIA IGNORA IL COMMA 461 DELLA LEGGE 244/2007

La legge n. 244 del 2007 al comma 461 dell’art. 2 ha introdotto nell'ordinamento giuridico due novità:
  • la prima riguarda la trasformazione delle carte dei servizi in carte della qualità; 
  • la seconda prevede l’istituzione di un nuovo sistema di monitoraggio dei servizi e di partecipazione dei cittadini.A distanza di dieci anni siamo ancora in attesa che il Comune di Sabaudia si adegui. 
L'unica carta di qualità dei servizi è quella del trasporto pubblico. . 
Manca quella del servizio di raccolta dei rifiuti (benché prevista nel capitolato di appalto e quindi pagata)
Mancano quelle di tutti gli altri servizi pubblici più importanti gestiti dal Comune.
La biblioteca ha solo una carta dei servizi offerti.
La novità per le carte dei servizi consiste nelle norme che ne dispongono l’obbligatorietà per tutti i servizi locali, nella loro rispondenza ad un accordo che deve essere raggiunto tra aziende, associazioni dei consumatori e associazioni imprenditoriali del settore interessato, nel contenuto obbligatorio che deve riportare, tra l’altro, gli standard di quantità e di qualità indicati nel contratto di servizio.
In dieci anni nonostante tutte le sollecitazioni non è stato fatto alcuno sforzo per iniziare un percorso condiviso con i cittadini e per garantire la qualità di alcuni servizi.
Per quanto riguarda il secondo punto il comma 461 è innovativo anche perché definisce un diritto dei cittadini ad essere ascoltati e a veder prese in considerazione le sollecitazioni, le proposte e i reclami fatti pervenire ad enti locali, aziende e associazioni. Non è possibile seguitare ad attendere.
Occorre che chi si intende candidarsi al Comune prenda a cuore questo problema e lo inserisca nel proprio programma elettorale.

GLI STUDENTI DI SABAUDIA NEI LUOGHI DELLA MEMORIA

A seguito del protocollo stipulato nel 2009 con la provincia di Latina ed altri Comuni, anche quest'anno un gruppo di studenti di Sabaudia si è recato a visitare i luoghi utilizzati dai nazisti per eliminare centinaia di migliaia di esseri umani.
La decisione è stata presa dal commissario straordinario con la deliberazione n. 6 del 5 gennaio scorso.
Per Sabaudia sono partiti sei studenti ed un accompagnatore.
Mercoledì 25 c'è stata la visita guidata di Cracovia, comprensiva della visita nel quartiere ebraico (Kazimiers) che fu set del film Schindler’s List. 
Giovedì 26 gli studenti hanno visitato il campo di concentramento prendendo parte alla cerimonia della Giornata della Memoria, che commemora la ricorrenza dell’apertura dei cancelli dei luoghi dell’orrore nazista alla fine della seconda guerra mondiale. 
Oggi venerdì 27 è prevista la visita presso le suggestive Miniere di Salgemma di Wieliczka, Patrimonio dell’Umanità Unesco, 
Infine domani sabato 28 i ragazzi saranno a Wadowice, città natale di Papa Giovanni Paolo II.
Il 29 gli studenti torneranno a Sabaudia.

INAIL: CONTRIBUTI PER LA SICUREZZA DELLE IMPRESE

L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
Fondi a disposizione e tipologie di progetto
L'Inail, tramite il Bando Isi 2016, rende disponibili complessivamente 244.507.756 euro. I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande.
Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:
Progetti di investimento
Progetti per l’adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività.
Il contributo, pari al 65% dell’investimento, fino a un massimo di 130.000 euro (50.000 euro per i progetti di cui al punto 4), viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).
Prima fase: inserimento online della domanda e download del codice identificativo
Dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18.00 del 5 giugno 2017, nella sezione “Accedi ai servizi online” del sito Inail le imprese registrate avranno a disposizione un’applicazione informatica per la compilazione della domanda, che consentirà di:
• effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
• verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
• salvare la domanda inserita;
• effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”.
Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l’impresa deve essere in possesso delle credenziali di accesso ai servizi online (Nome Utente e Password). Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale Inail, nella sezione "Accedi ai servizi online", entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2017.
Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l’apposita funzione presente in procedura tramite il tasto “invia”, potranno accedere all’interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio codice identificativo che le identifica in maniera univoca.
Seconda fase: invio del codice identificativo (click-day)
Le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download.
Le date e gli orari dell’apertura e della chiusura dello sportello informatico per l’invio delle domande, saranno pubblicati sul sito Inail a partire dal 12 giugno 2017.
Gli elenchi in ordine cronologico di tutte domande inoltrate, con evidenza di quelle collocatesi in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, saranno pubblicati entro sette giorni dal giorno di ultimazione della fase di invio del codice identificativo.
Terza fase: invio della documentazione a completamento della domanda
Le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all’Inail, entro e non oltre il termine di trenta giorni decorrente dal giorno successivo a quello di perfezionamento della formale comunicazione degli elenchi cronologici, la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di progetto.
Questo è il link del progetto da dove si può poi scaricare la modulistica e altro materiale



L'ITALIA DEI PARCHI - TUTELA DELL'AMBIENTE, BENESSERE, LAVORO

Oggi, Giovedì 26 gennaio, si è tenuto presso  la Sala della Lupa di Palazzo Montecitorio  il convegno "L'Italia dei parchi - Tutela dell'ambiente, benessere, lavoro". Saluto della Presidente della Camera, Laura Boldrini. 
L' introduzione è stata di Gianni Melilla, deputato, Segretario di presidenza. 
Interventi, tra gli altri, di Ermete Realacci, Presidente della Commissione Ambiente della Camera, Barbara Degani, Sottosegretaria all'Ambiente. 

CHI SALE SULLA GIOSTRA ELETTORALE DI SABAUDIA

Sulla giostra elettorale di Sabaudia aumenta i numero dei candidati a Sindaco.
Oltre a quelli che da almeno venti anni frequentano, con alterne vicende la sala consiliare (a proposito dopo oltre tre anni è ancora chiusa per lavori) ed ai quali (maggioranza e minoranza) deve essere ascritta la situazione grave in cui versa la città sotto tutti i punti di vista, giorno dopo giorno cominciano ad uscire allo scoperto nuovi candidati, spesso persone che non sono mai state in Comune e che quindi da una parte sono portatrici di idee nuove, di voglia di fare, ma molto spesso prive delle conoscenze specifiche della macchina comunale per poter mettere poi in pratica le loro idee,
Ma perché ho coinvolto l'opposizione nelle responsabilità di tutto ciò?  Negli anni passati troppi componenti della minoranza non si sono impegnati a sufficienza per impedire certe scelte della maggioranza, spesso con le loro assenze, con le loro uscite dall'aula, con gli accordi segreti.
L'opposizione è il sale della democrazia ma se non svolge il proprio ruolo la maggioranza trova terreno facile per fare quello che vuole e rendere sempre più difficile il ribaltamento dei ruoli.
Alcuni candidati che non hanno mai messo piede in Comune pensano che ai consiglieri comunali spetti uno stipendio,  altri non conoscono la differenza tra una determinazione ed una deliberazione, altri ancora non sanno cosa siano un mandato o una reversale.
I cittadini dovranno scegliere tra chi conosce anche troppo bene la macchina comunale, dato che è lì da moltissimi anni e, come accennato ha partecipato alla gestione del Comune riducendolo come oggi lo vediamo e chi arriva ora  (magari è stato anche in Consiglio per un anno o due) ma non ha mai amministrato e quindi dovrà fare una sorta di apprendistato.
Quasi ogni giorno, aprendo il giornale apprendo che ci sono nuove candidature in arrivo.
Personalmente penso che chi ha già fatto due consiliature dovrebbe stare a casa e in tal senso ho scritto anche al Presidente del Senato Grasso, se ci riuscissimo, a Sabaudia ci sarebbe un bel repulisti,
Ho proposto anche che si possano candidare solo dei residenti (basta con gente che abita a Sezze, Latina, Priverno, ecc.) e che venga abolito il voto disgiunto che oltre a favorire inciuci tra i candidati a Sindaco e i candidati a consigliere comunale delle liste contrapposte, è fonte di notevoli pasticci  anche in buona fede in sede di seggio elettorale. 
I cittadini vogliono più legalità, vogliono idee fresche, ma anche persone competenti in grado di portarle avanti nell'interesse dei cittadini e non dei soliti noti che vedono Sabaudia come un territorio da spolpare per il loro interessi o per quello dei loro amici.  

mercoledì 25 gennaio 2017

FIGLI DI UNA BUROCRAZIA MINORE

La "Burocrazia" è nata con la rivoluzione francese e si è sviluppata in Francia fino alla creazione della famosa "Ecole National d'Administration".
In Italia la pubblica amministrazione, grazie a funzionari molto preparati, sin dall'unità d'Italia ha svolto con grande capacità il suo compito.
Ben diversa la situazione attuale.
Purtroppo i questi tempi assistiamo in molti settori, da talune amministrazioni centrali , a quelle locali, dalla sanità come in altri campi, ad uno scadimento notevole.
Molta responsabilità deve essere attribuita alla politica e tutte le leggi che si sono succedute in questi anni dichiaratamente approvate per rafforzare il ruolo della dirigenza che sono miseramente fallite, ottenendo il risultato opposto.
Il nostro Parlamento ha ratificato solamente con la legge n.110 nel 2012 la Convenzione di Strasburgo del 1999 ed ha quindi approvato nel 2012 la legge n. 190 recante: «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione» che ha istituito l’ANAC e che al 7° comma dell’art. 1 stabilisce che il Sindaco individui il responsabile della prevenzione della corruzione nel Segretario comunale (salva diversa e motivata determinazione); in questo modo per combattere questo fenomeno così pervasivo anche negli enti locali viene prevista non solo una nuova funzione, ma anche la sua strutturazione.
Si sono perduti molti anni proprio in un periodo cruciale.
Tutte le pubbliche amministrazioni sono chiamate entro il 31 gennaio ad approvare il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione; tutti adottano le deliberazioni e approvano dei piano talora scopiazzati malamente da latri, spesso fatti bene, ma poi è difficile che vengano attuati a causa della resistenza anche dei funzionari.
Nessuno vuole che sia attuata la rotazione appellandosi a qualche "jus" o limiti soggettivi...nella maggior parte dei casi inesistenti.
Il controllo di gestione viene affidato a funzionari che non hanno l'autorevolezza, nè l'autorità e tantomeno la capacità per farlo., così siamo arrivati alla pubblicazione del nuovo Rapporto di "Transparency International" che ci pone al 60° posto e la terzultimo in Europa. 

martedì 24 gennaio 2017

LA POPOLAZIONE RESIDENTE DI SABAUDIA

Nella nota integrativa al Bilancio di previsione (uno degli allegati obbligatori) molto spazio dovrebbe essere dedicato ai dati demografici, ma purtroppo nel documento allegato al bilancio 2017 del Comune di Sabaudia questi dati sono vuoti.
Pertanto sono stati ricavati dal sito web dell'ISTAT.
Sembra che l'ascesa costante della popolazione si sia fermata.
Purtroppo la situazione della nostra città non invoglia i giovani e restare e molte persone vanno a lavorare e ad abitare dove trovano lavoro, ma spesso anche una casa a costi accettabili.
Si deve aggiungere anche la fine delle false residenze scelte per motivi opportunistici.
Questo è il risultato della politica totalmente sbagliata di questi ultimi venti anni. 
Gli amministratori che verranno dovranno tenere in considerazione questo fenomeno.


LA TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DEL COMUNE DI SABAUDIA

Come sappiamo tutti gli enti della pubblica amministrazione sono tenuti a pagare le fatture legittime entro 30 giorni dalla data di emissione, con alcune eccezioni che consentono il pagamento entro 60 giorni. 
Il rispetto di questi termini è un fattore cruciale del buon funzionamento dell’economia nazionale e locale ma molti enti pagano in tempi più lunghi.
Il M.E.F. ha pubblicato un cruscotto sui pagamenti della P.A. in cui però non è presente il Comune di Sabaudia.
Per molti anni il nostro Comune è stato molto sopra al limite massimo creando anche problemi a tutti i fornitori. 
Ora dal documento reperito nell’apposita sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" del sito web de Comune leggiamo che il tempo medio è sceso finalmente entro il limite e che è nel terzo trimestre del 2016 ha raggiunto il valore di 13,10 giorni.
Un buon successo per il Commissario straordinario e per gli uffici. 
Mi auguro che questo risultato possa essere mantenuto dalla nuova amministrazione che verrà.

lunedì 23 gennaio 2017

SABAUDIA. LA SPESA PRO CAPITE DELLE MISSIONI PIU' IMPORTANTI

Sempre analizzando il bilancio di previsione 2017 del Comune di Sabaudia ho provato a fare il calcolo della spesa pro capite di alcune delle missioni più importanti.
La spesa pro capite è data dal costo di ogni missione diviso per la popolazione media del Comune all'inizio dell'anno.
Rispetto all'anno passato sono in crescita ancora gli affari istituzionali, per una evidente distorsione con accentramento di alcune spese e così anche i servizi sociali, mentre calano di molto gli altri. 

SABAUDIA: ANCORA I DEBITI FUORI BILANCIO TRA I PARAMETRI DEFICITARI

Con decreto del 23 febbraio 2016 del Ministero dell'Interno sono stati approvati i parametri deficitari per i Comuni si sensi dell' l'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari sulla base dell’apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari.
Allegato al bilancio di previsione c'è il modello che reca ancora una volta la presenza di debiti fuori bilancio superiori nell'ultimo triennio all'1%.
Questo valore indica una persistente incapacità dell'ente di governare la spesa seguendo le regole.
Un regolamento di contabilità vecchissimo e la  resistenza di alcuni uffici verso l'approvazione di uno nuovo, sono la causa di tutto questo.

USUCAPIONE DEI BENI COMUNALI

Sempre più di frequente si legge di vertenze tra il Comune di Sabaudia e alcuni cittadini che rivendicano l'assegnazione di beni immobili (in genere terreni agricoli) per usucapione e che riescono ad ottenere dal Tribunale l'assegnazione degli stessi in base al codice civile.
Al riguardo occorre un possesso pacifico e pubblico (art. 1163) continuato ( art. 1158) e non interrotto (art. 1167) per un periodo di 20 anni.
Il possesso deve essere certo ed idoneo a generare nei terzi l'effettiva intenzione del soggetto di porre in essere delle azioni corrispondenti a quelle esercitate da titolare del diritto di proprietà.
Per quanto riguarda i particolare i beni comunali sappiamo che questi si dividono in beni demaniali e patrimoniali.
Per poter esercitare la procedura di usucapione del bene questo deve essere in commercio per cui i beni demaniali sono esclusi.
Pertanto occorre fare attenzione alla effettiva classificazione dei beni che dovrebbe essere verificata dagli amministratori  quando il Consiglio comunale è chiamato eventualmente a modificare la destinazione di un terreno proprio allo scopo di prevenire l'usucapione dei beni.
Molto importante nel coso di azione da parte di qualche soggetto è la difesa del Comune che deve essere affidata ad un legale competente, ma nello stesso tempo è fondamentale l'attività di vigilanza della Polizia locale che deve ovviamente intervenire sul nascere per impedire che si creino situazioni di occupazione dei beni comunali (comprese le strade).
Naturalmente, come può avvenire l'occupazione da parte dei privati di beni immobili comunali, può avvenire anche l'inverso, cioè che il comuni occupi un terreno altrui.

domenica 22 gennaio 2017

IL TAVOLO TECNICO TRA COMUNE E PARCO SOSPENDE ALCUNI PROVVEDIMENTI PER APPROFONDIMENTI

All'albo pretorio del Comune è stato pubblicato il verbale del tavolo tecnico istituito a suo tempo anche su mia sollecitazione, tra Comune ed Ente parco per accelerare le procedure relative ad alcune autorizzazioni ambientali.
Nell'ultima seduta, tenutasi il 15 dicembre, ma appunto il verbale è stato pubblicato solamente ora, si legge che sono stati esaminati numero dieci richieste.
In particolare sono stati sospesi (secondo me giustamente) alcuni procedimenti, tra i quali uno riguardante l'installazione di pedane in legno sulla duna per la sistemazione di servizi igienici con relativi allacci fognari sulle dune in funzione di una attività di noleggio lettini ed ombrelloni, anche per valutare la compatibilità di tale richiesta con la tutela del sito SIC.
Parimenti è stata sospesa anche la richiesta relativa all'utilizzo dell'ex avannotteria del lago di Paola per l'ormeggio di imbarcazioni, anche in questo caso per approfondimenti circa la compatibilità ambientale di tale scelta.
 

LE ENTRATE EXTRATRIBUTARIE DEL COMUNE DI SABAUDIA

Le entrate extratributarie in ogni Comune sono uno strumento molto utile per integrare le entrate valorizzando il patrimonio e i servizi offerti sia ai residenti che ai turisti.
Per l'anno 2017 si prevede una entrata di € 9.371.996,81, derivanti in parte dalla alienazione del patrimonio (per un totale di € 4.030.947,57) quindi il pareggio di bilancio viene raggiunto anche grazie alla vendita dei beni comunali, faticosamente accumulati negli anni passati.
Un'altra fonte rilevante di entrate è rappresentata dalle violazioni al codice della strada per un totale di € 2.215.106,83.
Dalle altre entrate arrivano ulteriori € 3.084.840,49: qui troviamo le entrate derivanti dai servizi a domanda individuale come i parcheggi, la gestione del cimitero, i proventi degli asili nido, ecc.
Una politica attenta su questi punti potrebbe svolgere una gestione più qualificata gestendo in maniera diversa proprio la percentuale di spesa posta a carico dei cittadini per i servizi a domanda individuale che in alcuni casi come quello del cimitero pesa in maniera eccessiva rispetto ai costi sostenuti (oltre il 100%) 

sabato 21 gennaio 2017

IL TREND DELLE SPESE DEL COMUNE DI SABAUDIA


Come già accennato con deliberazione n. 5/2017 il Commissario straordinario dott. Quarto, con i poteri della Giunta ha adottato la proposta di bilancio di previsione per l'esercizio 2017 che sarà sottoposta al collegio dei revisori prima dell'approvazione finale sempre da parte del Commissario ma con i poteri del Consiglio comunale. 
Dai dati pubblicati sul sito web si legge in primo luogo già qualche notizia di quello che sarà il consuntivo del 2016: così ci ritroviamo come eredità della passata gestione un bel disavanzo di € 227.834,28, che non è poco. Ringraziamo gli amministratori che lo hanno prodotto e che ora si ricandidano come se nulla fosse.
In secondo luogo si nota un aumento molto elevato di alcune spese rispetto al passato.
Per evidenziare l'andamento delle spese ho provato a fare un grafico con la spesa per ciascuna funzione dal 2008 al 2017; anche se ci sono state delle modifiche nelle norme per la compilazione dei bilanci e alle istruzioni relative alla imputazione delle spese, appaiono preoccupanti gli aumenti che si sarebbero verificati l'anno passato e che il Commissario ha provato a contenere per l'anno 2017 (si vede un abbassamento quasi ovunque).
Nel frattempo il bilancio da funzioni è passato ad una articolazione per missioni.
Allo scopo di verificare la percentuale delle spese ho provato anche a fare un grafico a torta con la spesa appunto per missioni per l'anno 2017:
Come si può vedere la spesa più elevata è data dai Servizi istituzionali, (pari al 58%) che ho analizzato e più avanti vi mostrerò.
L'a difesa dell'ambiente ha un costo elevato che deriva dalla gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti (17%).
Per i servizi sociali spendiamo solo l' 8%.
Per la tutela dei beni culturali e le attività culturali solo l' 1%. La pubblica istruzione invece arriva al 3%.


   

venerdì 20 gennaio 2017

I DIRITTI FONDAMENTALI DEI CITTADINI NON POSSONO ESSERE CONDIZIONATI DA MOTIVI DI BILANCIO

La recente sentenza della Corte costituzionale n. 275/2016 ha ribadito, come se ce ne fosse necessità, che garantire i diritti fondamentali è obbligo della Repubblica e che i vincoli imposti in questi anni dal pareggio di bilancio che ne limitano l'esigibilità sono una palese violazione Costituzionale. 
La fattispecie presa in esame riguardava una controversia tra Regione Abruzzo e Provincia di Pescara sul servizio di trasporto scolastico per studenti disabili. 
La sentenza ha stabilito che le garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non possono essere condizionate da motivi di bilancio. 
La Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la legge della Regione, spiegando che " il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto allo studio e all'educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell'art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l'equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione."
Questa sentenza deve essere tenuta nel debito conto da tutti gli enti che si apprestano a predisporre il bilancio, in quanto è indispensabile che siano garantite adeguate coperture di spesa a tutti i servizi.

IL FUTURO DELLE PROVINCE

Le modifiche apportate alla L. 56/2014 non hanno sostanzialmente inciso sulle competenze delle amministrazioni provinciali anche se ne hanno impoverito gli organi.
I problemi concreti sono comunque giunti con la legge 190/2014 (art.1, commi 418, 419 e 451) che ha sottratto alle province moltissime risorse. 
In particolare il comma 418 stabilisce che «le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017», e che, «in considerazione» di queste riduzioni di spesa, «ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa». Sono escluse da questo versamento «le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014». Si prevede, infine, che «con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard».
Il comma 419 statuisce che, «[i]n caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418,
entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia
delle entrate […] provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, […] riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane». In caso di «incapienza a valere sui versamenti dell’imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell’imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno».
Il comma 451 proroga dal 2017 al 2018 le misure previste (con riferimento alle province e alle città metropolitane) dall’art. 47, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. L’art. 47, comma 1 (come modificato dal comma 451), dispone che «[l]e province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all’articolo 19, nonché in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell’articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni
di euro per l’anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l’anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018». Il comma 2 aggiunge che, «[p]er le finalità di cui al comma 1, ciascuna provincia e città metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell’interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l’anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi […]», sulla base di determinati criteri, di seguito indicati. In base al comma 4, «[i]n caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle Entrate […] provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore […]».
La Corte costituzionale con la sentenza 205/2016 ha ritenuto che dette norme siano costituzionali e questo senza dubbio sarà giusto, ma di fatto il risultato è che le province sono oramai in condizione di non poter più gestire i servizi.
Il referendum del 4 dicembre che di fatto ha bloccato l'iter visionario del Governo per la soppressione di questi enti obbliga ad un ripensamento dei provvedimenti adottati.
Di fatto al posto delle province si pensava di porre un nuovo ente intermedio denominato di "area vasta" che avrebbe dovuto gestire in service molti servizi oggi affidati ai piccoli comuni, ma anche a quelli di medie dimensioni.
Allora perché non affidare con legge queste funzioni alle province, modificando il vecchio D.lgs 26/2000?  

LA GESTIONE DEL FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE: LE OSSERVAZIONI DELLA CORTE DEI CONTI

La Corte dei conti, Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato, con deliberazione del 28 dicembre scorso, n. 18/2016/G, ha preso in esame la gestione del Fondo per le non autosufficienze.
Dalle conclusioni cui è pervenuta la Corte, si legge che le regioni, sulla base delle indicazioni contenute nella l. n. 162/1998, nel corso di questi ultimi anni hanno testato e messo alla prova una progettualità finalizzata all’assistenza indiretta, all’incentivazione della domiciliarità e, seppur in modo minimale, al supporto a percorsi di autonomia personale.
Come riconosciuto dal Ministero del lavoro, le esperienze di cui si è detto hanno avuto un indubbio valore di innovazione sociale e pur tuttavia sono emerse criticità relative alla programmazione degli interventi. 
Innanzitutto, si sono determinati sensibili disallineamenti tra le regioni, ma anche all’interno delle stesse tra comuni e comuni, talvolta enfatizzati dalla complicanza di mantenere le buone prassi, laddove esistente, attivate nel lustro passato, a causa forse anche delle riduzioni dei finanziamenti dei fondi sociali degli ultimi anni.
Più in particolare, per come è stato fatto rilevare anche nel Programma d’azione 2015 nell’individuazione della platea degli “aventi diritto”, si sono spesso adottati criteri sanitari più che elementi di valutazione del rischio di esclusione, mentre è tuttora rilevante il peso della mancata unificazione e concertazione degli interventi (sociali, educativi, sanitari e socio-sanitari).
Infine, va evidenziato che non hanno ancora assunto la necessaria centralità gli interventi che stimolino l’acquisizione della cosiddetta “disabilità adulta”, soprattutto in favore delle persone con disabilità intellettiva.
Sta di fatto che i centri o servizi per la vita indipendente, laddove attivati, hanno offerto alle persone e ai servizi pubblici un supporto alla progettazione individualizzata e, allo stesso tempo, un aiuto per gli aspetti più pratici ed operativi nella gestione dell’assistenza indiretta.
Da ciò deriva che, valorizzando tale esperienza ancora a livello “embrionale”, sarebbe auspicabile, per il futuro, l’implementazione di strutture operative in grado di offrire una nuova forma di assistenza modulata sulle esigenze del disabile (definibile assistenza personale autogestita), che dovrà essere intesa, ovviamente, diversa dall’assistenza domiciliare (quale servizio infermieristico che consegue lo scopo di evitare la congestione degli ospedali), ma anche dalle forme di assistenza dei servizi sociali, in quanto non è più l’ente a dare unilateralmente assistenza, ma questo dovrebbe divenire un servizio offerto su richiesta del disabile stesso e nei termini da lui definiti.
Questi, unitamente ad un’equipe multidisciplinare presente nell’ambito socioassistenziale, potrebbe elaborare un proprio progetto di vita, in base al quale si possano stabilire le modalità di assistenza, nonché il relativo costo.
Inoltre, quanto alla distribuzione delle risorse per i c.d. progetti di “vita indipendente”, oltre che alla rimanente parte del Fna, sarebbe auspicabile, per il futuro, che nell’ambito delle linee guida venga previsto anche il parametro della “redditività dell’area di intervento”, oltre ai requisiti di età e di numero di abitanti, affinché il criterio anagraficoresidenziale non debba rivelarsi elemento di maggior favore tra cittadini rispetto agli altri che risiedono in contesti territoriali economicamente più svantaggiati.
Infine, come evidenziato dalla relazione, solo il Piemonte ha dato inizio alle attività nel mese di gennaio 2015, in aderenza a quanto previsto al punto 4, lett. f), del d.d.g. n. 182/2014 che riporta, all’interno del cronoprogramma, l’auspicabile avvio delle attività progettuali.
In conclusione, è doveroso, per il futuro, che il ministero sia più vigile ed incisivo nel sensibilizzare i vari enti locali affinché, senza indugi, rispettino, anche cronologicamente, gli impegni assunti.
Chi volesse leggere tutta la relazione la trova qui:

giovedì 19 gennaio 2017

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA HA AUMENTATO IL VALORE DEL BONUS DI SCONTO PER LA BOLLETTA ELETTRICA PER LE FAMIGLIE IN STATO DI BISOGNO

L'Autorità per l'energia ha aumentato il bonus di sconto per la bolletta elettrica per le famiglie in stato di bisogno, portandolo ad un valore che va da 112 a 165 euro, a seconda della composizione del nucleo familiare, con una riduzione che sale al previsto 30% della spesa media annua lorda. L'adeguamento è stato determinato in attuazione del Decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 29 dicembre 2016 che, in base al D.Lgs. 102/14 e in coerenza con quanto proposto dall'Autorità con la segnalazione n. 287 del giugno 2015, ha rivisto la disciplina per l'erogazione dell'agevolazione.
Nel dettaglio, già dal 1° gennaio 2017 il bonus passa dal 20% calcolato sulla spesa netta al 30% di sconto sulla spesa media al lordo delle imposte. Lo sconto passa così per il 2017 a 112 euro per le famiglie di 1-2 componenti (nel 2016 era di 80 euro), a 137 euro per quelle di 3-4 componenti (da 93 euro) e a 165 euro per quelle oltre i 4 componenti (da 153 euro). 
La riduzione sulla spesa al netto delle tasse risulta mediamente del 32%. La regolazione viene adeguata anche per quanto riguarda il livello ISEE massimo per poter accedere all'agevolazione. Per le famiglie con meno di 4 figli a carico il Decreto del 29 dicembre prevede infatti l'aggiornamento per il 2017 a 8.107,5 euro (fra il 2008 ed il 2016 è stato pari a 7.500 euro), estendendo così la platea dei potenziali beneficiari. Sarà poi l'Autorità a doverlo aggiornare ogni 3 anni in base all'andamento dei prezzi al consumo. 
L'aumento del livello ISEE è valido anche per l'accesso al Bonus gas, mentre per entrambi rimane immutata la soglia massima di ISEE a 20.000 euro per le famiglie con almeno 4 figli a carico. Viene invece rimandata ad un successivo provvedimento che sarà approvato a breve l'attuazione di un altro aspetto, il superamento del requisito che la fornitura elettrica da agevolare sia quella per l'abitazione di residenza anagrafica, come da tempo proposto dall'Autorità. Il rinvio si è reso necessario per poter coordinare al meglio l'intervento anche con riferimento al settore gas e verificare la coerenza delle procedure informatiche. Resta invece immutato il requisito per il quale ciascun nucleo familiare ha diritto ad un solo bonus elettrico o gas per disagio economico, eventualmente cumulabile con il bonus elettrico per disagio fisico. Per effetto della nuova regola di calcolo delle compensazioni, il bonus elettrico consente ai clienti residenti basso consumanti che ne hanno diritto di controbilanciare completamente anche gli eventuali effetti della riforma tariffaria per i clienti domestici. Si ricorda che la domanda per il bonus elettrico o gas va presentata al proprio Comune di residenza o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane) utilizzando gli appositi moduli. Tutte le informazioni e i materiali sono a disposizione sul sito www.autorita.energia.it o www.bonusenergia.anci.it.

UNA SENTENZA SUL PERMESSO DI COSTRUIRE PER I CARTELLONI PUBBLICITARI

Molti Comuni non sanno cosa inventarsi per rimediare i soldi...
Il Consiglio di Stato con una recentissima sentenza (Sezione VI, n.244/2017) ha preso in esame un ricorso relativo alla richiesta da parte di un Comune della concessione edilizia per collocare cartelli pubblicitari lungo le strade.  
Al riguardo il Consiglio in primo luogo ha fatto riferimento alle norme del Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), alle quali si sono presto affiancate quelle di cui al d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507 («Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province»).
L’attività pubblicitaria è regolamentata dall’art. 23, comma 4, del Codice della strada, il quale prevede che la collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse sia «soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell’ente proprietario della strada».
All'interno del perimetro dei centri abitati, la competenza al rilascio dell’autorizzazione è, in tutti i casi, dei Comuni, fatto salvo il preventivo nulla osta dell'ente proprietario nei casi in cui la strada appartenga al demanio statale, regionale o provinciale. Nella sostanza, chi intende esporre un mezzo pubblicitario «deve presentare la relativa domanda» all’Ente proprietario della strada, il quale rilascia apposita autorizzazione al posizionamento dello stesso (art. 53, comma 3, regolamento di attuazione del Codice della strada, approvato con d.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495).
Lo stesso regolamento di attuazione del Codice della strada fissa, poi, i requisiti tipologici degli impianti pubblicitari da allocare lungo le strade e le fasce di pertinenza (art. 48, comma 1), demandando alla potestà regolamentare dei Comuni la possibilità di prevedere ulteriori «limitazioni dimensionali» (art. 48, comma 2).
L’art. 3 del decreto legislativo n. 507 del 1993 ha previsto in capo ai Comuni l’obbligo di adottare un «apposito regolamento» per l’applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni. Attraverso tale strumento, i Comuni sono tenuti a disciplinare le modalità di effettuazione della pubblicità e possono stabilire limitazioni e divieti per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.
I contenuti essenziali del regolamento, indicati dalla legge, sono i seguenti: 1) determinare la tipologia e la quantità degli impianti pubblicitari; 2) stabilire le modalità per ottenere l'autorizzazione all'installazione; 3) indicare i criteri per la realizzazione del piano generale degli impianti pubblicitari; 4) fissare la ripartizione della superficie degli impianti pubblici da destinare alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque prive di rilevanza economica e quella da destinare alle affissioni di natura commerciale, nonché la superficie degli impianti da attribuire a soggetti privati, per l’effettuazione di affissioni dirette.
Con l’adozione del piano generale degli impianti pubblicitari, il Comune provvede alla razionale distribuzione sul territorio degli impianti pubblicitari, indicando i siti ove è possibile collocare gli stessi.
Come ha precisato Corte cost., 17 luglio 2002 n. 455: « La tutela interessi pubblici presenti nella attività pubblicitaria effettuata mediante l’installazione di cartelloni si articola dunque, nel decreto legislativo n. 507 del 1993, in un duplice livello di intervento: l’uno, di carattere generale e pianificatorio, mirante ad escludere che le autorizzazioni possano essere rilasciate dalle amministrazioni comunali in maniera causale, arbitraria e comunque senza una chiara visione dell’assetto del territorio e delle sue caratteristiche abitative, estetiche, ambientali e di viabilità; l'altro, a contenuto particolare e concreto, in sede di provvedimento autorizzatorio, con il quale le diverse istanze dei privati vengono ponderate alla luce delle previsioni di piano e solo se sono conformi a tali previsioni possono essere soddisfatte ».
Questa ricostruzione del panorama legislativo vigente consente di ritenere che l’autorizzazione all’installazione degli impianti pubblicitari rilasciata dai Comuni in base alla disciplina speciale (segnatamente in base all’art. 23 del Codice della Strada), nel rispetto dei criteri e dei vincoli fissati nell’apposito regolamento comunale e nel piano generale degli impianti pubblicitari (a loro volta previsti dall’art. 3 d.lgs. n. 507/1993) abbia anche una valenza edilizia-urbanistica ed assolva, pertanto, alle esigenze di tutela sottesa al rilascio di un ulteriore titolo abilitativo rappresentato, secondo la tesi del Comune (fatta propria dal T.a.r.) dal rilascio del titolo edilizio secondo la disciplina di cui al d.lgs. n. 380 del 2001.
Il Collegio è consapevole che una parte della giurisprudenza amministrativa in passato (cfr. Cons. St., sez. V, 17 maggio 2007 n. 2497) ha accolto una tesi contraria, che non esclude in assoluto la necessità del titolo edilizio per l’installazione degli impianti pubblicitari, ma richiede anche il permesso di costruire allorché vi sia un sostanziale mutamento del territorio nel suo contesto preesistente sia sotto il profilo urbanistico che sotto quello edilizio (in tal senso anche la prevalente giurisprudenza penale: cfr., da ultimo Cass. Pen. Sez. III, 8 maggio 2015, n. 19185).
L’inutile complicazione cui darebbe luogo la tesi della duplicazione dei titoli autorizzatori risulta, peraltro, in netta controtendenza rispetto all’esigenza, fortemente perseguita dal legislatore anche nei più recenti interventi legislativi (cfr., ad esempio, d.lgs. 30 giugno 2016, n. 126), di semplificare i procedimenti amministrativi, convogliando i titoli abilitativi necessari allo svolgimento di un’attività privata all’interno di un procedimento unitario.
Pertanto il Consiglio ha accolto il ricorso dell'impresa confermando il fatto che non occorra il permesso a costruire per collocare cartelloni, anche 6x3.
La sentenza la trovate qui: