sabato 14 gennaio 2017

LA CORTE DEI CONTI DICE LA SUA SUL RIMBORSO DELLE SPESE DI VIAGGIO SOSTENUTE DAI CONSIGLIERI RESIDENTI FUORI DEL CAPOLUOGO DE COMUNE

La Corte dei conti, Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 38 in data 20 dicembre 2016 ha dato un parere sulla corretta applicazione dell'art. 84, comma 3 del D.lgs n. 267/2000 in merito alle modalità di calcolo per il rimborso delle spese di viaggio sostenute da un consigliere comunale residente fuori del territorio dell'ente.
La norma citata prevede che "Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del Comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna delle sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonché per la presenza necessaria presso la sede degli uffici per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate".
Dopo una lunga argomentazione che ha tenuto presenti le tesi svolte da alcune Sezioni regionali, la Sezione ha  enunciato il seguente principio:
"I rimborso delle spese di viaggio assume una diversa natura e finalità nelle due fattispecie contemplate rispettivamente dal comma 1 e dal comma 3 dell'art. 84 del d.lgs n. 267/2000. Nella seconda di tali fattispecie, la spesa sostenuta per il rimborso dei viaggi all'amministratore locale, il quale abbia la necessità di recarsi dal proprio luogo di residenza all'ente presso cui esercita i proprio mandato non configura una spesa di missione, bensì un onere finalizzato all'effettivo esercizio costituzionalmente tutelato dalla funzione. Ai fini del rimborso delle spese di cui all'art. 84 comma 3 del d.lgs 267/2000  l'uso del mezzo di trasporto personale è da ritenersi "necessitato" soltanto se finalizzato all'effettivo e obbligatorio svolgimento di funzioni proprie o delegate, e quando ne sia accertata la convenienza economica nei casi in cui il servizio di trasporto pubblico manchi del tutto o non sia idoneo a consentire l'agevole ed utile svolgimento della funzione. Ricorrendo tali presupposti, il rimborso della relativa spesa può essere regolamentato dall'ente anche secondo le modalità previste dall'art. 77-bis comma 13 del D.L. n.112/2008 (Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilita' interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali é, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.)


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