sabato 7 gennaio 2017

LA CONSERVAZIONE DEI PLICHI DI GARA

Il TAR Abruzzo, sedi de Pescara, la sentenza n. 16/2017 è dovuto tornare ad occuparsi di un problema: quello della conservazione dei plichi delle gare, più volte oggetto di sentenze, 
Nella fattispecie la Commissione giudicatrice - come si legge nella sentenza - ha proceduto in seduta pubblica ad aprire la busta A (contenente la documentazione amministrativa richiesta dal disciplinare di gara) e a siglare ed esaminare la relativa documentazione rinvenuta nelle varie offerte, così fissando – in conformità alla previsione della lex specialis e in funzione di garanzia di eventuali successive manomissioni – il contenuto della busta in questione; e che la medesima commissione, soltanto dopo aver «verificata, ad una prima analisi, la presenza nella busta A della documentazione amministrativa richiesta nel disciplinare di gara», si è riservata «di accertarne più approfonditamente il contenuto» in una successiva seduta riservata (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 11869 del 2016, relativa al lotto 3 della medesima gara in questione).
Pertanto il Collegio ha rilevato che si è svolta in seduta pubblica l’attività di verifica dell’integrità dei plichi e del contenuto di essi, in ossequio ai principi di trasparenza, buona andamento e imparzialità dell’azione amministrativa, mentre è stata legittimamente riservata alla seduta riservata solo la valutazione della documentazione prodotta, cioè un’attività che secondo la giurisprudenza è bene che sia svolta dalla commissione senza il pericolo di influenze esterne proprio nel rispetto dei medesimi principi di imparzialità e buon andamento testè enunciati (cfr. Tar L’Aquila, sentenza n. 373 del 2011);
In merito all’ultimo motivo di censura, nel ricorso il Collegio ha accertato che  dalla documentazione in atti emerge che la Commissione, dopo aver siglato il contenuto di tutti i plichi di gara, ha dato «mandato alla segreteria di custodire i plichi in apposito armadio dotato di serratura nella disponibilità della stazione appaltante», in piena conformità a quanto prescritto dall’art. 17, punto 2, del disciplinare di gara secondo cui “la documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P. con modalità tali da garantire la riservatezza delle offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all’esito della medesima” (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 11869 del 2016, relativa al lotto 3 della medesima gara in questione).
Pertanto il Collegio ha ribadito che  per giurisprudenza consolidata, nelle gare pubbliche la mancanza di disposizioni puntuali in ordine alle modalità di conservazione dei plichi tra una seduta e l'altra della commissione giudicatrice, la mancata indicazione nei verbali di operazioni singolarmente svolte, quali l'identificazione del soggetto responsabile della custodia dei plichi, il luogo di custodia degli stessi e le misure atte a garantirne l'integrale conservazione, non costituiscono causa d'illegittimità del procedimento, salvo che non sia provato o siano quanto meno forniti indizi che la documentazione di gara sia stata effettivamente manipolata negli intervalli tra un'operazione e l'altra (cfr. Consiglio di Stato, sentenza n. 3649 del 2015; Tar Veneto, sentenza n. 1028 del 2015);

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