venerdì 20 gennaio 2017

IL FUTURO DELLE PROVINCE

Le modifiche apportate alla L. 56/2014 non hanno sostanzialmente inciso sulle competenze delle amministrazioni provinciali anche se ne hanno impoverito gli organi.
I problemi concreti sono comunque giunti con la legge 190/2014 (art.1, commi 418, 419 e 451) che ha sottratto alle province moltissime risorse. 
In particolare il comma 418 stabilisce che «le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l’anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l’anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall’anno 2017», e che, «in considerazione» di queste riduzioni di spesa, «ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa». Sono escluse da questo versamento «le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014». Si prevede, infine, che «con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore - SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l’ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard».
Il comma 419 statuisce che, «[i]n caso di mancato versamento del contributo di cui al comma 418,
entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia
delle entrate […] provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, […] riscossa tramite modello F24, all’atto del riversamento del relativo gettito alle medesime province e città metropolitane». In caso di «incapienza a valere sui versamenti dell’imposta di cui al primo periodo, il recupero è effettuato a valere sui versamenti dell’imposta provinciale di trascrizione, con modalità definite con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno».
Il comma 451 proroga dal 2017 al 2018 le misure previste (con riferimento alle province e alle città metropolitane) dall’art. 47, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall’art.1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89. L’art. 47, comma 1 (come modificato dal comma 451), dispone che «[l]e province e le città metropolitane, a valere sui risparmi connessi alle misure di cui al comma 2 e all’articolo 19, nonché in considerazione delle misure recate dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, nelle more dell’emanazione del Decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 92 dell’articolo 1 della medesima legge 7 aprile 2014, n. 56, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 444,5 milioni
di euro per l’anno 2014 e pari a 576,7 milioni di euro per l’anno 2015 e 585,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018». Il comma 2 aggiunge che, «[p]er le finalità di cui al comma 1, ciascuna provincia e città metropolitana consegue i risparmi da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato determinati con decreto del Ministro dell’interno da emanare entro il termine del 30 giugno, per l’anno 2014, e del 28 febbraio per gli anni successivi […]», sulla base di determinati criteri, di seguito indicati. In base al comma 4, «[i]n caso di mancato versamento del contributo di cui ai commi 2 e 3, entro il 10 ottobre, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell’interno, l’Agenzia delle Entrate […] provvede al recupero delle predette somme nei confronti delle province e delle città
metropolitane interessate, a valere sui versamenti dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore […]».
La Corte costituzionale con la sentenza 205/2016 ha ritenuto che dette norme siano costituzionali e questo senza dubbio sarà giusto, ma di fatto il risultato è che le province sono oramai in condizione di non poter più gestire i servizi.
Il referendum del 4 dicembre che di fatto ha bloccato l'iter visionario del Governo per la soppressione di questi enti obbliga ad un ripensamento dei provvedimenti adottati.
Di fatto al posto delle province si pensava di porre un nuovo ente intermedio denominato di "area vasta" che avrebbe dovuto gestire in service molti servizi oggi affidati ai piccoli comuni, ma anche a quelli di medie dimensioni.
Allora perché non affidare con legge queste funzioni alle province, modificando il vecchio D.lgs 26/2000?  

2 commenti:

  1. Sono decenni che le forze riformiste di questo Paese hanno dimostrato che questo Ente intermedio è stato fronte di sprechi ed inefficienze nella nuova dimensione globale dell'economia. Cercare di far resuscitare un Ente iperpoliticizzato e dispensatore di poltrone mi sembra quasi come cercare di riattivare le mutue al posto del servizio sanitario nazionale.

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  2. Sono decenni che le forze riformiste di questo Paese hanno dimostrato che questo Ente intermedio è stato fronte di sprechi ed inefficienze nella nuova dimensione globale dell'economia. Cercare di far resuscitare un Ente iperpoliticizzato e dispensatore di poltrone mi sembra quasi come cercare di riattivare le mutue al posto del servizio sanitario nazionale.

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