I contratti di locazione vanno registrati, in caso contrario sono nulli per legge. Così ha sentenziato la Corte dei Cassazione in data 13 dicembre (N. 25503/2016) argomentando che la 'Corte costituzionale con la sentenza 5.12.2007 n. 420, ha afferma che la norma dell'art. 1, comma 346, della I. 311/04, ha elevato "la norma tributaria al rango di norma imperativa, la violazione della quale determina la nullità del negozio ai sensi dell'art. 1418 cod. civ.". Pertanto se il contratto non è registrato il proprietario non può fare causa all'inquilino moroso in quanto, come detto il contratto è nullo.
Questo è molto importante per gli enti pubblici proprietari di immobili che devono provvedere tempestivamente alla registrazione dei contratti per non incorrere in vicende del genere.
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