Le disposizioni introdotte dal d.lgs 19 agosto 2016, n. 175, recante il "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" emanate in attuazione dell'articolo 18, della legge delega 7 agosto 2015, n. 124 (c.d. "legge Madia"), risultano ad oggi senz'altro vigenti, nonostante la declaratoria di incostituzionalità della rispettiva delega legislativa (in particolare, dell'art. 18, lett. a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7)), alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale 25 novembre 2016, n. 251.
Pertanto restano valide a tutti gli effetti le disposizioni relative al divieto di assumere personale contenute negli artt. 19 e 25.
Lo ha confermato la Sezione regionale per l'Abruzzo della corte dei Conti con il parere n. 252 del 21 dicembre 2016.
In particolare la Corte ha ribadito quanto segue:
"In primo luogo,
il disposto dell’articolo 25 del Testo Unico rubricato “Disposizioni
transitorie in materia di personale” (richiamato espressamente dall’articolo
19, comma 5, Testo Unico) appalesa un rafforzamento in senso ancor più rigoroso
dei divieti e delle limitazioni in materia di personale nonché dei doveri
contenimento dei relativi costi facenti capo alla P.A.. La disposizione in
parola, nel disciplinare un sistema di eccedenze del personale delle società
pubbliche - sulla falsa riga della disciplina prevista per il personale di
Province e Città metropolitane dall’articolo 1, comma 420 e ss., legge di
stabilità n. 190/2014, con la previsione di un elenco di lavoratori dichiarati
eccendenti -, non soltanto ha espressamente previsto un iter specifico assunzionale
a tempo indeterminato fino al 30 giugno 2018 (“Fino al 30 giugno 2018, le
società a controllo pubblico non possono procedere a nuove assunzioni a tempo
indeterminato se non attingendo, con le modalità definite dal decreto di cui al
comma 1, agli elenchi di cui ai commi 2 e 3”) ma ha altresì subordinato la
possibilità di nuove assunzioni “ordinarie” ai sensi dell’articolo 19, Testo
Unico, all’esaurimento degli elenchi di cui alle “eccedenze” predette e con una
sola, esclusiva e specifica possibilità di deroga: recita infatti l’articolo
25, comma 5, che “Esclusivamente ove sia indispensabile personale con profilo
infungibile inerente a specifiche competenze e lo stesso non sia disponibile
negli elenchi di cui ai commi 2 e 3, le regioni, fino alla scadenza del termine
di cui al comma 3, possono autorizzare, in deroga a quanto previsto dal comma
4, l'avvio delle procedure di assunzione ai sensi dell'articolo 19”. Parimenti,
avvalora la natura del tutto “eccezionale” di nuove assunzioni ex articolo 19,
Testo Unico, nelle società partecipate - e sempre nell’ambito di un’analisi
della disciplina transitoria in parola - la previsione di cui all’articolo 25,
comma 6, Testo Unico, a mente del quale “I rapporti di lavoro stipulati in
violazione delle disposizioni del presente articolo sono nulli e i relativi
provvedimenti costituiscono grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del
codice civile”: così sostanzialmente introducendosi una forma tipizzata di
“colpa grave”, in tali termini ridondando, all’evidenza, sul piano della
responsabilità erariale, la “grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del
codice civile” ex articolo 25, comma 6, Testo Unico".
Nessun commento:
Posta un commento