giovedì 19 gennaio 2017

LA COMMISSIONE SPECIALE DEL CONSIGLIO DI STATO RISPONDE AL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA SU COME COMPORTARSI DOPO LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Commissione speciale del Consiglio di Stato in data 17 gennaio ha espresso il proprio parere  sul quesito posto dal Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione sulle modalità di attuazione della sentenza n. 251 del 2016 della Corte costituzionale.
Come si ricorderà la Corte, lo scorso 25 novembre, aveva dichiarato incostituzionale la riforma della pubblica amministrazione (cd. Legge Madia – l. n. 124 del 2015), nella parte in cui la delega aveva previsto solo il “parere” e non l’“intesa” con le Regioni per cinque decreti legislativi di attuazione (servizi pubblici, dirigenza, dirigenza sanitaria, licenziamento disciplinare, società partecipate). I primi due decreti legislativi non sono stati più adottati, gli altri tre erano già in vigore al momento della sentenza della Consulta.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto innanzitutto l’importanza di “portare a termine le previsioni della l. n. 124 a seguito della sentenza della Corte”, anche “per non far perdere slancio riformatore all’intero disegno: i decreti legislativi interessati dalla sentenza costituiscono, infatti, non soltanto misure di grande rilievo di per sé, ma anche elementi di una riforma complessiva, che risulterebbe meno incisiva se limitata ad alcuni settori”.
Nel merito il Consiglio ha indicato al Governo le modalità con cui attuare la sentenza della Corte senza far venir meno le riforme già adottate, affermando:
• che non è necessario intervenire nuovamente sulla legge delega, poiché questa deve ritenersi già riscritta dalla Corte in conformità al dettato costituzionale, con la previsione dell’intesa al posto del parere;
• che i decreti legislativi già adottati “restano validi ed efficaci fino a una eventuale pronuncia della Corte che li riguardi direttamente, e salvi i possibili interventi correttivi che nelle more dovessero essere effettuati”;
• che il Governo può raggiungere ora l’intesa con le Regioni in Conferenza Stato-Regioni, o in Conferenza unificata a seconda dei casi, secondo la normativa vigente (d.lgs. n. 281 del 1997);
• che il Governo può far confluire tale intesa in decreti correttivi (previsti dalla stessa legge Madia) che intervengano direttamente sui decreti legislativi già vigenti per sanare il vizio procedimentale di illegittimità costituzionale;
• che l’intesa “deve riferirsi al decreto nel suo complesso”, e non solo a sue singole parti;
• che rientra nella disponibilità delle parti dell’intesa disciplinare anche degli effetti già dispiegati nel “periodo intercorso tra l’entrata in vigore del decreto legislativo originario e quella del decreto correttivo”.
Il parere, infine, segnala l’importanza di intervenire anche per i settori per i quali la delega è scaduta (dirigenza e servizi pubblici). Un percorso possibile è quello di una nuova delega, ma non è l’unico (ad esempio, è ipotizzabile anche un disegno di legge governativo avente, almeno in parte, il contenuto del decreto delegato che andrebbe a sostituire).
Si rileva, però, che la Corte costituzionale non si è pronunciata su come assicurare il principio di leale collaborazione con le Regioni per procedimenti legislativi diversi da quello della legge delega. E d’altra parte – conclude il parere – “apparirebbe problematico individuare per il Parlamento vincoli procedimentali diversi e ulteriori rispetto a quelli tipizzati dalla Carta costituzionale”.
Il testo del parere o trovate qui:

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