giovedì 12 gennaio 2017

IL SENATO HA APPROVATO LA PROPOSTA DI LEGGE SULLA RESPONSABILITA' PROFESSIONALE, MA....

Responsabilità professionale del personale sanitario: l'11 gennaio con 168 voti favorevoli, 8 contrari e 35 astenuti, l'Aula del Senato ha approvato, con modifiche, il ddl n. 2224, in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. Il provvedimento ora torna alla Camera.
Si tratta di un provvedimento che mira, secondo i promotori a difendere professionisti ed ASL dalle numerose cause per "malpractice" tipiche del sistema americano ma oramai trapiantate anche in Italia da parte di avvocati in cerca di lavoro facile.
Molte ASL hanno difficoltà a trovare una società di assicurazione disponibile a coprire i rischi aziendali e molti medici pagano somme troppo alte.
Questi sono fatti senza dubbio veri, ma la soluzione prospettata dai proponenti appare inadeguata.
In particolare l'inversione dell'onere della prova posto a carico del paziente che in tutta la vicenda èè il soggetto debole appare veramente pesante. 
Dal Dossier predisposto dagli uffici del Senato si legge che l'articolo 8, in primo luogo, sostituisce, per la richiesta di risarcimento di danni derivanti da responsabilità sanitaria, l'istituto del tentativo di mediazione - obbligatorio ai fini della procedibilità della successiva domanda giudiziale - con l'applicazione dell'istituto del ricorso (presso il giudice civile competente) per l'espletamento di una consulenza tecnica preventiva, ai fini dell'accertamento e della relativa determinazione dei crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito; anche tale ricorso viene configurato, nella fattispecie in esame (di cui all'articolo 8), come una condizione per la procedibilità della successiva domanda giudiziale. Si ricorda che, in base alla disciplina della consulenza tecnica preventiva, di cui all'art. 696-bis del codice di procedura civile, il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti; qualora la conciliazione non riesca, ciascuna parte può chiedere che la relazione depositata dal consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito. Il comma 4 del presente articolo 8 specifica che la partecipazione al procedimento di consulenza tecnica preventiva è obbligatoria per tutte le parti e disciplina (nell'ultimo periodo) gli effetti della mancata partecipazione. L'obbligo di partecipazione concerne anche le imprese di assicurazione, di cui all'articolo 10, le quali - come aggiunto dalla 12a Commissione del Senato - devono formulare un’offerta di risarcimento del danno ovvero comunicare i motivi per cui ritengono di non formularla. In caso di sentenza in favore del danneggiato, qualora l’impresa di assicurazione non avesse formulato l’offerta di risarcimento nell'ambito del procedimento in esame, il giudice trasmette copia della sentenza all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) per gli adempimenti di propria competenza.
Sempre dal Dossier si apprende che ,  in caso di mancata conciliazione, la domanda giudiziale, con le modalità di cui al comma 3, venga tassativamente presentata ed esaminata nell'ambito del procedimento sommario di cognizione, di cui agli artt. 702-bis e seguenti del codice di procedura civile, ferma restando l'ipotesi che il giudice ravvisi (in base alle difese svolte dalle parti) l'esigenza di un'istruzione non sommaria e che, di conseguenza, fissi, con ordinanza non impugnabile, l'udienza per il procedimento ordinario di cognizione. Sembrerebbe opportuno chiarire se la disciplina di cui al comma 3 riguardi anche le controversie che, in base al loro valore, siano di competenza del giudice di pace, considerato anche che la Corte di cassazione ha ritenuto che il procedimento sommario summenzionato non si applichi alle cause di competenza del giudice di pace.
Insomma un meccanismo molto pesante.
I commi 1 e 5 del successivo articolo 9 limitano la possibilità di azione di rivalsa o di azione di responsabilità amministrativa nei confronti dell'esercente una professione sanitaria ai soli casi di dolo o colpa grave; di conseguenza, l'ambito di responsabilità in queste azioni è più circoscritto rispetto all'ambito di responsabilità del sanitario nell'eventuale azione diretta (nei suoi confronti) da parte del danneggiato.
Il problema è quello della difficoltà che ha quasi sempre il paziente a raccogliere gli elementi per dimostrare come sono andate le cose, anche perché le cartelle cliniche vengono scritte dagli stessi medici a posteriori. 
Personalmente ritengo che la Camera debba approfondire ulteriormente la tematica.
In apparenza qualcuno potrebbe pensare che ancora una volta i molti medici presenti in parlamento abbino fatto una legge che tutela più loro che il malato.
Il testo approvato dal Senato lo trovate qui:
http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLMESS/1000247/index.html

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