Il Ministero delle risorse
agricole alimentari e forestali con decreto del 12 gennaio 2017 ha disciplinato
l’autorizzazione della pesca ai fini della cattura dei cannolicchi entro le 0.3
miglia dalla costa.
Il provvedimento è basato sull'applicazione
di una strategia precauzionale volta a proteggere e conservare le risorse e gli
ecosistemi marini e a garantire uno sfruttamento sostenibile ciascun
peschereccio autorizzato in virtù del presente decreto è legittimato ad
effettuare l’attività di pesca della risorsa di cui al precedente art. 1 entro
una distanza di 0,3 miglia nautiche dalla costa per un quantitativo giornaliero
non superiore a Kg. 120. 2.
Il prodotto pescato da ciascuna
imbarcazione nei limiti di cui al precedente comma 1, deve essere sbarcato
presso i punti di sbarco stabiliti dal singolo consorzio di appartenenza del
peschereccio medesimo.
I pescherecci autorizzati saranno
individuati dai consorzi di gestione di Venezia (n. 20), Chioggia (n. 20) e
Monfalcone (n. 22) tra quelli abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con
draga idraulica così come identificata nella denominazione degli attrezzi di
pesca, ai sensi dell’art. 2, decreto ministeriale 26 gennaio 2012, in «Draghe
meccaniche comprese le turbosoffi anti (HMD)»
Per ora non risultano autorizzati pescherecci nel mare Tirreno....
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