lunedì 19 giugno 2017

FINALMENTE, DOPO UN ANNO ARRIVA LA CIRCOLARE ATTUATIVA DEL DIRITTO DI ACCESSO GENERALIZZATO AGLI ATTI E AI DATI POSSEDUTI DALLE P.A.

Dopo quasi un anno dall'approvazione del D.lgs 97/2016 ecco che...finalmente...arriva con data 30 maggio 2017 la Circolare della Ministra Madia che intende dare attuazione all'istituto dell’accesso civico “generalizzato”, che attribuisce a “chiunque” il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione (…), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis” (art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013). Dal 23 dicembre 2016, chiunque può far valere questo diritto nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti indicati all’art. 2-bis del D.lgs. n. 33/2013.
Con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.AC.) ha adottato, ai sensi dell’art. 5, c. 2, del d.lgs. n. 33/2013, le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico”. Questo documento fornisce una prima serie di indicazioni, riguardanti prevalentemente le esclusioni e i limiti all'accesso civico generalizzato disciplinati dall'art. 5-bis, c. 1-3, del D.lgs. n. 33/2013
Fino ad ora mole amministrazioni non hanno brillato per l'applicazione della norma, ora si spera che cambino registro.
In particolare nella circolare si parla:
Di diritto di accesso generalizzato:
- dal punto di vista soggettivo, non ammette restrizioni alla legittimazione del richiedente (art. 5, c.
3, d.lgs. n. 33/2013);
- dal punto di vista oggettivo, è tendenzialmente onnicomprensivo, fatti salvi i limiti indicati dall’art.
5-bis, c. 1-3, oggetto delle Linee guida A.N.AC.
Del principio della tutela preferenziale dell’interesse conoscitivo
Nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale
dell’interesse a conoscere. Pertanto, nei casi di dubbio circa l’applicabilità di una eccezione, le
amministrazioni dovrebbero dare prevalenza all'interesse conoscitivo che la richiesta mira a
soddisfare (v. anche Linee guida A.N.AC.
In base a questo principio, dato che l’istituto dell’accesso generalizzato assicura una più ampia tutela all'interesse conoscitivo, qualora non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda (ad es. procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà essere trattata dall'amministrazione come richiesta di accesso generalizzato.
Del criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto
Sul piano procedimentale, il principio appena richiamato dovrebbe indurre le pubbliche amministrazioni a privilegiare il criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio del diritto di accesso generalizzato. In particolare, in assenza di una espressa previsione legislativa che le autorizzi, le amministrazioni non possono pretendere dal richiedente l’adempimento di formalità o oneri procedurali, ponendoli come condizioni di ammissibilità della domanda di accesso. Salvo quanto specificato più avanti (§ 3), si deve ritenere in linea di principio contraria alle finalità della disciplina legislativa in tema di accesso generalizzato la possibilità di dichiarare inammissibile una domanda di accesso generalizzato per motivi formali o procedurali.
Data la lunghezza della circolare ne raccomandola lettura integrale:
DIPARTIMENTO FUNZIONE PUBBLICA CIRCOLARE 2/2017 

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