giovedì 15 giugno 2017

UNA SENTENZA DI CASSAZIONE DIMOSTRA UN VUOTO NORMATIVO

Una recente sentenza della Corte di cassazione, sezione III penale , n. 28045/2017 ha stabilito che le norme che riguardano il divieto di finanziamento ai partiti si applicano solamente ai casi espressamente previsti.
In particolare l'articolo 7 della L. 195/74 e 4 comma 1 della L. 659/81 recita: 
"Sono vietati i finanziamenti o i contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati, da parte di organi della pubblica amministrazione, di enti pubblici, di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20 per cento o di società controllate da queste ultime, ferma restando la loro natura privatistica, a favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative e di gruppi parlamentari. 2. Sono vietati altresì i finanziamenti o i contributi sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, da parte di società non comprese tra quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico-organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge. 3. Chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti nei commi precedenti, ovvero, trattandosi delle società di cui al secondo comma, senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nel bilancio della società stessa, è punito, per ciò solo, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate in violazione della presente legge"
A sua volta recita l'art. 4 comma 10 della medesima legge 659/81 stabilisce:
"I divieti previsti dall'articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n.195, sono estesi ai finanziamenti ed ai contributi in qualsiasi forma o modo erogati, anche indirettamente, ai membri del Parlamento nazionale, ai membri italiani del Parlamento europeo, ai consiglieri regionali, provinciali e comunali, ai candidati alle predette cariche, ai raggruppamenti interni dei partiti politici nonché a coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello regionale, provinciale e comunale nei partiti politici". 
Dal combinato disposto del citato art. 7, commi 2 e 3 della l. n. 195/1974, e dell'art. 4, c. 1 L. n. 659/1981, che estende i divieti di finanziamento ai partiti previsti in via generale dalla prima delle due leggi a determinati soggetti politici (sia come persone fisiche che come gruppi), emerge ictu oculi l'assenza del nominativo del sindaco (o candidato a tale carica) quale destinatario della norma. L'indicazione dei soggetti destinatari individuati dall'art.4 c. 1 della l. 659/81 è tassativa, sicche' trattandosi di norma di stretta interpretazione in relazione alla valenza penale che essa assume per il richiamo alla l. n. 195/1974, art.7, c.3, l'estensione a determinate categorie di soggetti non menzionati nel testo di legge e' da ritenersi assolutamente preclusa.

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