sabato 17 giugno 2017

IL SINDACO CHE DISPONGA SPESE SENZA SEGUIRE LE PROCEDURE PREVISTE DALLE NORME DI CONTABILITA' RISPONDE DI DANNO ERARIALE.

Una recentissima sentenza della corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana, n. 133/2017 ha stabilito che risponde di danno erariale il Sindaco che, con una condotta del tutto difforme dalla normativa vigente, assume iniziative estranee alle finalità istituzionali assegnate dalla legge. Nell'ordinamento degli enti locali le obbligazioni contratte per acquisto di beni e servizi senza atto di impegno contabile registrato sul competente capitolo di bilancio ovvero senza attestazione di copertura finanziaria non vincolano l'Amministrazione, bensì intercorrono tra il terzo e l'amministratore o funzionario che le ha stipulate e/o ne ha consentito l'esecuzione. 
Va, pertanto, dichiarato danno ingiusto il pagamento - a titolo di debito fuori bilancio - delle somme richieste per prestazioni non collegate all'esercizio di funzioni o servizi di competenza dell'ente e delle somme cui non corrisponda un "arricchimento" dell'ente ai sensi dell'art. 2041 c.c..
LA DECISIONE LA TROVATE QUI:  SENTENZA 133/2017

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