giovedì 15 giugno 2017

IL CONSIGLIO DI STATO DICHIARA ILLEGITTIMA LA CONCESSIONE DI UN TERRENO SENZA UNA PROCEDURA DIGARA

Il Consiglio di stato, con Sentenza n. 2914  in data 14 giugno ha respinto un ricorso in tema di affidamento di un terreno ad una società effettuato senza aver esperito una procedura aperta in quanto: 
"...non è dato figurare una dazione economica senza causa, quale una concessione di beni a titolo gratuito, in sostanziale carico finanziario dei consociati che compongono la popolazione comunale, come finirebbe per essere, all’evidenza, una concessione gratuita di terreni remunerativi come quella cui aspira ***.
Sicché per una siffatta concessione è comunque necessaria una procedura di evidenza pubblica, anche a garantire parità di trattamento di quanti potenzialmente interessati ad ottenere la medesima concessione di beni, ed evitare parzialità e preferenze indebite nella attribuzione.
Infatti occorre una gara pubblica per l’affidamento in gestione a terzi di beni pubblici comunque suscettibili di produrre utilità economiche, come nel caso di specie: i terreni comunali oggetto del contratto di comodato d’uso sono suscettibili di sfruttamento economico per la ricerca e la vendita del tartufo a beneficio esclusivo dei membri dell’associazione contro interessata.
Su tutte le Amministrazioni pubbliche in generale grava invero l’obbligo di ricorrere a procedure competitive ogni qualvolta si vadano ad assegnare beni pubblici suscettibili di sfruttamento economico..
Peraltro, la delibera in oggetto contrasta anche con l’art. 12 l. n. 241 del 1990 ai sensi del quale “La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi. L’effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1”.
Insomma, l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a privati o a enti pubblici va subordinata alla predeterminazione di criteri e modalità, cui le amministrazioni si debbono attenere, ad evitare ingiustificati privilegi o discriminazioni e per garantire la trasparenza dell’azione amministrativa e la parità di trattamento (cfr. Cons. Stato, V, 23 marzo 2015, n. 1552).
Nel caso di specie, l’affidamento all’ *** appellante di una vasta porzione di terreno comunale è avvenuta senza la minima predeterminazione di criteri e modalità cui l’Amministrazione si sarebbe dovuta attenere e in aperta violazione dei detti principi.
Qui trovate la sentenza integrale:

Nessun commento:

Posta un commento